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ALIMENTARI Le novità dal 24 ottobre

22 ottobre 2012

 

Il 24 ottobre 2012 entrano in vigore le disposizioni dettate dall’articolo 62 del Decreto Legge 1/2012, convertito nella L. 27/2012, che riordina e disciplina le relazioni commerciali nella filiera agroalimentare ed in particolare i contratti che hanno oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale. Una normativa travagliata, visto che nel momento in cui scriviamo non è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la norma attuativa. Nell’attesa del passo formale, ecco il riepilogo delle novità previste.


SOGGETTI INTERESSATI

Sono interessati tutti gli operatori della filiera agroalimentare quali: agricoltori, i commercianti al minuto e all’ingrosso, la grande distribuzione, le industrie di trasformazione, (in sintesi ogni soggetto che acquista da un produttore o da un operatore intermedio i suddetti prodotti) per ogni vendita o fornitura dei medesimi prodotti nei confronti di imprese, con esclusione della vendita al consumatore finale. In altre parole, tra i commercianti sono coinvolti i settori del commercio di vicinato ( comprese le tabaccherie e le edicole per la parte relativa ai prodotti alimentari), i pubblici esercizi, i grossisti, i mercati ortofrutticoli, distributori automatici, panificatori, erboristi……)


PRODOTTI INTERESSATI

La normativa identifica due categorie:
1. Prodotti agricoli (elencati nell’allegato I di cui all’art.38 del trattato sul funzinamento dell’Unione europea (fra i quali i prodotti di origine vegetale e animale)
2. Prodotti alimentari ( tutti prodotti alimentari di cui all’art. 2 del Reg. CE n. 178/2002 pertanto qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani, comprese le bevande).

Non rientrano sotto la sfera di applicazione del Decreto:
i mangimi, gli animali vivi non utilizzati per il consumo umano, i vegetali prima della raccolta, i medicinali, i cosmetici, il tabacco ed i prodotti del tabacco.


CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Per la cessione di prodotti agricoli e alimentari diventa necessario stipulare contratti obbligatoriamente in forma scritta che dovranno indicare (a pena di nullità):
- la durata;
- le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto;
- il prezzo;
- le modalità di consegna e di pagamento.

La bozza di decreto attuativo prevede che per “forma scritta” può intendersi qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax e anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli o alimentari.

La bozza di decreto, inoltre, prevede che gli elementi essenziali del contratto (si ripete: la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento), in forma scritta, possono essere contenuti anche in contratti quadro, accordi quadro o contratti di base e in accordi interprofessionali, e nei conseguenti documenti di seguito elencati, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi:
a) contratti di cessione dei prodotti;
b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;
c) ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti.


Inoltre, anche in mancanza dei suddetti contratti e accordi quadro, i documenti di trasporto o di consegna, nonché le fatture (c.d. “parlanti”), integrati con gli elementi essenziali del contratto, assolvono gli obblighi di legge. In questo caso, documenti di trasporto o fatture devono riportare la seguente dicitura:
Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.

ECCEZIONI
Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto:
- le vendite effettuate al consumatore finale,
- le vendite istantanee, cioè effettuate con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito,
- le cessioni effettuate dai soci inprenditori di cooperative agricole alle stesse cooperative,
- le cessioni effettuate ai soci coimprenditori delle organizzazioni dei produttori alle organizzazioni stesse,
- le cessioni effettuate tra imprenditori ittici.


TERMINI DI PAGAMENTO

In riferimento ai termini di pagamento, l’articolo 62 prevede un termine legale (inderogabile dalle parti) per il pagamento:

A) 30 GIORNI per i PRODOTTI ALIMENTARI DETERIORABILI
Secondo il Decreto, sono quei prodotti alimentari che:
- riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni,
- prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, compresi piante ed erbe aromatiche, anche se posti in involucri protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore ai 60 giorni;
- prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e PH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure PH uguale io superiore a 4,5;
- tutti i tipi di latte

B) 60 giorni per TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI

In entrambi i casi il termine di pagamento decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, mentre gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.


FATTURAZIONE

La fattura può essere di vari tipi:
- fattura immediata : va emessa entro le 24 ore del giorno successivo alla consegna

- fattura differita: emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna, da rilasciare previa emissione del documento di trasporto, da indicare in fattura.

Pertanto, se la fattura emessa per l’acquisto di un bene deteriorabile è ricevuta il 15 novembre, il pagamento decorre dal 30 novembre e deve avvenire, quindi, entro il 30 dicembre. Se la fattura è emessa per l’acquisto di un bene non deteriorabile, invece, ed è ricevuta il 15 novembre, il pagamento decorre dal 30 novembre e deve avvenire entro il 30 gennaio.

La bozza di decreto attuativo specifica che la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano (in questo caso il creditore si farà rilasciare ricevuta datata e firmata), di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC), di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o mezzo equivalente. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti.

La bozza del decreto inoltre precisa che devono messere emesse fatture separate nel caso per cessioni di beni che hanno termini di pagamento diversi, quindi tra prodotti deteriorabili e no.

Il pagamento degli interessi decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge e non abbia ricevuto nei termini l’importo dovuto per ritardo imputabile al debitore. Gli interessi saranno determinati assumendo quale base il “tasso di riferimento”, come calcolato in applicazione della normativa comunitaria riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, maggiorato di ulteriori due punti percentuali. Su questo punto permane particolare incertezza e si attende la pubblicazione del decreto per verificare l’applicazione.


SANZIONI
Il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

PRATICHE VIETATE NELLE RELAZIONI COMMERCIALI
La stessa norma prevede inoltre un elenco di specifiche condotte e prassi sleali che, nell’ambito della relazioni commerciali che intercorrono nella filiera agroalimentare, devono considerarsi vietate.
Ne elenchiamo alcune:
- Applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti,
- Imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive.
- Conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali.
- Subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre.
- Adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

LA TRANSIZIONE
I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto, in relazione ai requisiti essenziali, dovranno essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012; i commi 2 e 3 dell’art.62 (in riferimento alle condizioni dei contratti ed ai termini di pagamento) si applicheranno automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.

 

APPROFONDIMENTI (aggiornamento del 24 ottobre 2012):

Sul sito del Ministero Politiche Agricole il Decreto attuativo e l'elenco delle pratiche commerciali sleali.

CHIARIMENTI (aggiornamento del 8 novembre 2012):

In attesa della pubblicazione ufficiale del Decreto in Gazzetta ufficiale, e delle domande e risposte ricorrenti (FAQ) sul sito del Ministero politiche Agricole, si apprende che:

l''attività di Ristorazione che deve rilasciare fattura per la somministrazione di pasti è esclusa dall'applicazione della norma. Sono invece incluse la vendita di piante e fiori con radici (non deperibili), di piante e fiori recisi, piante da orto, mangimi e animali vivi (deperibili).