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Chi governa quando non c'è il Governo?

Crisi, nomina e fiducia dell'Esecutivo, elezioni: cosa dice la Costituzione

04 febbraio 2021

 

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In base alla Costituzione italiana Il Governo, anche detto Esecutivo (perché esegue la ‘gestione’ delle cose di interesse comune) viene nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base delle indicazioni fornite da una maggioranza di forze politiche disposte a sostenerlo.  Quando il Governo ‘cade’, il  Presidente (anche detto “capo dello Stato”) torna necessariamente in scena per verificare il da farsi.

 

La crisi di governo può essere di tipo “parlamentare”  o “extraparlamentare”. La prima avviene se il Governo incaricato non ottiene la fiducia (la maggioranza dei voti) in Parlamento all’inizio del mandato o anche in seguito, nelle votazioni per le quali sia stata preventivamente chiesta la fiducia ai parlamentari; in alternativa,  quando una mozione di sfiducia al Governo viene approvata da una delle due Camere del Parlamento. La crisi “extraparlamentare” è quella che avviene quando il Presidente del consiglio capisce di non avere più la fiducia dei sostenitori in Parlamento prima ancora di metterla ai voti, e quindi comunica le dimissioni al Presidente della Repubblica.

 

CRISI DI GOVERNO:  CHE PUO’ FARE  IL CAPO DELLO STATO?

In questi casi, Il Presidente della Repubblica deve ascoltare i vertici delle forze politiche che hanno deputati o senatori in Parlamento. Sulla base di quanto ascoltato, può:

  • rinviare il Governo dimissionario alle Camere, cioè chiedere un nuovo voto di fiducia
  • nominare un nuovo Governo, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio, ma modificando l’assetto dei Ministri ed eventualmente dei Ministeri;
  • nominare un nuovo Presidente del Consiglio, sostenuto dalla stessa maggioranza che sosteneva quello di prima, oppure da una maggioranza diversa;
  • nominare un cosiddetto Governo “tecnico” o di “scopo” in carica il tempo per il solo tempo che manca  alla scadenza naturale del Parlamento (che sta in carica 5 anni), e quindi alle prossime elezioni.

In caso estremo,  il Capo dello Stato può direttamente indire  elezioni anticipate, che secondo la Costituzione possono  avvenire non prima di 45 giorni  e non oltre 70 giorni dalla dichiarazione della crisi di Governo.

 

CHI GOVERNA QUANDO NON C’E’IL GOVERNO?

Un nuovo Governo entra materialmente in carica dopo che ha ottenuto la prima fiducia in Parlamento: fino a quel momento non ha poteri materiali, neppure dopo l’incarico del Capo dello Stato. Nel tempo che passa tra le dimissioni del precedente Governo e la fiducia al nuovo è sempre il precedente che ha l’effettivo potere “esecutivo”, sia pure con un margine di manovra molto più stretto. Il “vecchio” Presidente del Consiglio ed i suoi Ministri restano quindi in carica per compiere i cosiddetti “atti di ordinaria amministrazione”, fino a che il Parlamento avrà validato con il voto di fiducia il suo successore.

 

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