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CODICE STRADALE Le novità su somministrazione alcolici

03 agosto 2010

 

Locali pubblici, negozi di vicinato, aree di servizio. Il nuovo codice della strada, rinnovato con la legge 120/29 luglio 2010 interessa diverse categorie commerciali. Vediamo le principali novità.

DIVIETO NOTTURNO SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI PER PUBBLICI ESERCIZI, CIRCOLI, SPAZI PUBBLICI. Il decreto 117/2007 imponeva a tutti i titolari e gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, di interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte. La nuova legge riferisce il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, esteso anche alla vendita, dopo le ore 3.00 di notte (e non più le ore 2.00) a:
-titolari e gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del TULPS (Rd n. 773/31), ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti (trattasi di tutti i pubblici esercizi ove, indipendentemente dallo svolgimento di intrattenimenti, si vendono e somministrano bevande alcoliche e superalcoliche, fra i quali bar, ristoranti, alberghi ed esercizi ricettivi in genere, stabilimenti balneari);
-chiunque somministri bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici;
-circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni.

Tutti questi soggetti devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

DIVIETO PER ESERCIZI DI VICINATO. Il comma 2 (bis e ter) della nuova legge dispone che i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza; tali divieti non si applicano nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

ETILOMETRO E TABELLE. Il comma 2-quater dispone l’estensione dell’obbligo di mettere a disposizione dei clienti un etilometro di tipo precursore chimico o elettronico, oltre ad esporre le tabelle sugli effetti del consumo di alcol, a tutti i titolari e gestori dei locali che proseguano la propria attività oltre le ore 24, a prescindere dallo svolgimento di intrattenimenti.

SANZIONI E VALIDITA'. L’inosservanza delle disposizioni su somministrazione e vendita comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività' medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità' competente.
L'inosservanza delle disposizioni su etilometro e tabelle comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200.
La disposizioni sono in vigore dal 13 agosto 2010, salvo quelle relative ad etilometro e tabelle, per le quali gli interessati avranno tempo fino al 13 novembre 2010 per adeguarsi.

 

E' possibile rivolgersi alle sedi Confesercenti per ulteriori ragguagli e per ritirare i cartelli alcolemici.