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20 marzo 2012
Come noto, il Decreto Semplificazioni Fiscali in vigore dal 2 marzo 2012, ha previsto l’esonero della limitazione a 1.000 euro per l’uso del contante negli acquisti effettuati da TURISTI CON CITTADINANZA EXTRA-UE NON RESIDENTI IN ITALIA.
Le prestazioni che sono esonerate sono la cessione di beni e le prestazioni di servizio tra commercianti ex art. 22 DPR 633/72 (negozi, alberghi, ristoranti...) ed agenzie di viaggio e come sopra ricordato, cittadini con cittadinanza extra Ue e non residenti in Italia.
L’esercente, per poter utilizzare tale deroga, deve presentare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, che dovrà predisporre un provvedimento ad hoc per le modalità e la modulistica.
Il commerciante dovrà inoltre:
• acquisire la copia del documento di riconoscimento del cliente (non potrà che essere il passaporto),
• far firmare al cliente l’autocertificazione nella quale dichiara che non è cittadino italiano e che non ha la residenza in Italia
• versare il denaro incassato, sul conto aziendale, nel primo giorno feriale successivo all’acquisto, accompaganto dalla copia del passaporto e la fattura/scontrino/ricevuta fiscale
Con comunicazione del 13/03, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 2 marzo (data di entrata in vigore del DL Semplificazioni fiscali) l’entrata in vigore dell’esonero, individuando quindi la fase transitoria a decorrere dal 2 marzo fino alla data di pubblicazione del modello. In questa fase gli esercenti interessati dovranno rispettare tutti gli adempimenti: quando saranno pubblicati il modello e le modalità operative, gli interessati avranno 15 giorni di tempo per mettersi in regola.
AGGIORNAMENTO DEL 28 MARZO 2012
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 45160/2012 con cui conferma la possibilità per tutti i commercianti e le agenzie di viaggio, ed ha pubblicato modello e modalità operative.