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DIRITTO CAMERALE Chi come e quando deve versarlo

Determinati tempi e importi per il 2024

24 giugno 2024

 

diritto-camerale

Nel 2024 variano gli importi  per il Diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese. Gli importi dovuti corrispondono alla metà di quelli previsti nel 2014.

 

Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro il 1 luglio 2024 per il versamento senza maggiorazione (0,40%). I soggetti ISA possono provvedere entro il 31 luglio. 

 

Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell'esercizio e dell'approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art.37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006).

 

 

DIRITTO ANNUALE: CHI PAGA E CHI NO

Sono tenuti al pagamento:

  • Imprese individuali, società semplici, società di capitali / di persone,
  • cooperative e società di mutuo soccorso, consorzi / società consortili, enti pubblici economici, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali, GEIE e società tra avvocati ex D.Lgs. 96/2001
  • società tra professionisti (STP), come specificato dal MISE nella Nota 17.7.2013,
  • n. 120930
  • soggetti iscritti esclusivamente al REA, quali, ad esempio, associazioni, enti non profit, fondazioni, comitati, enti religiosi
  • imprese in amministrazione straordinaria “almeno sino a quando viene
  • autorizzato l’esercizio d’impresa” (Circolare Ministero delle Attività produttive
  • 30.1.2004, n. 546959 e sentenza CTR Lombardia 24.7.2013, n. 88/73/13)
  • imprese in liquidazione volontaria
  • imprese in concordato preventivo / amministrazione controllata
  • imprese inattive successivamente alla data di iscrizione nel Registro Imprese PMI innovative

 

Sono esentati dal pagamento:

  • Imprese dichiarate fallite o in liquidazione giudiziale (a meno che le stesse non siano state autorizzate all’esercizio provvisorio dell’attività) o in liquidazione coatta amministrativa nel 2023
  • imprese individuali cessate nel 2023 che hanno presentato richiesta di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30.1.2024
  • società ed enti che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2023 ed  hanno presentato richiesta di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30.1.2024
  • cooperative sciolte nel 2023 per provvedimento dell’Autorità governativa ex art. 2545-septiesdecies, C.c.
  • start-up innovative / incubatori certificati ex art. 25, DL n. 179/2012 (l’esonero opera dall’iscrizione nella Sezione speciale del Registro Imprese e non oltre il quinto anno).

 

 DIRITTO ANNUALE: IL PAGAMENTO DIFFERITO

Se si paga entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, occorre sempre maggiorare il versamento dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

 

 

 Chiarimenti tramite il servizio Avvio e gestione d’impresa  nelle sedi Confesercenti Siena

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