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DL 30 LUGLIO Proroga emergenza fino al 15 ottobre

Per imprese e cittadini

03 agosto 2020

 

dl-30-luglio

A fine luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato una Delibera di proroga al 15 ottobre 2020 dello Stato di emergenza adottata con delibera il 31 gennaio 2020, ed il Decreto legge 83/2020 che proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le disposizioni di cui ai decreti-legge nn. 19 e 33 del 2020, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia. L’atto formale estende la facoltà per il  Presidente del Consiglio di adottare nuovi DPCM con i quali, in relazione alle evidenze inerenti la perdurante emergenza epidemiologica, possono essere previste conseguenti limitazioni .

 

E’ stato contestualmente prorogato l’art. 3, comma 1, del DL n. 33, convertito in legge n. 74/2020, che permette  l’applicazione fino alla fine dello stato di emergenza (dunque fino al 15 ottobre 2020) di tutte le disposizioni previste dal DL n. 33.

In particolare, l’articolo 1 prevede che:

8. È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 (con DPCM del Presidente del Consiglio).

 

9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

 

10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

 

14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

 

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

 

Il decreto-legge dispone poi che i termini previsti dalle disposizioni di cui all’allegato 1 al medesimo provvedimento vengono prorogati al 15 ottobre (quelli stabiliti dalle disposizioni legislative diverse da quelle individuate in tale allegato non sono modificati e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020). In particolare:

  • PRODUZIONE E IMPORTAZIONE MASCHERINE CHIRURGICHE IN DEROGA
  • UTILIZZABILITA’ MASCHERINE CHIRURGICHE PER LAVORATORI E FILTRANTI PER LA COMUNITA’
  • DIRITTO AL LAVORO AGILE PER LAVORATORI DISABILI O CHE ABBIANO NEL NUCLEO FAMILIARE UNA PERSONA CON DISABILITA’ - PRIORITA’ RICONOSCIUTE AI LAVORATORI AFFETTI DA PARTICOLARI PATOLOGIE O IMMUNODEPRESSI
  • RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI ENTI PUBBLICI E DELLE ASSOCIAZIONI PRIVATE ANCHE NON RICONOSCIUTE
  • FUNZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICOVID-19
  • DIRITTO AL LAVORO AGILE PER I GENITORI LAVORATORI CON FIGLI MINORI E PER I LAVORATORI ESPOSTI A RISCHIO DI CONTAGIO A CAUSA DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI SALUTE
  • POSSIBILITA’ DI APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER OGNI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ANCHE IN ASSENZA DI ACCORDI INDIVIDUALI

 

Queste le linee essenziali del provvedimento. Si suggerisce la lettura integrale e l'approfondimento tramite le sedi Confesercenti Siena.

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