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E-COMMERCE e IVA Il nuovo quadro

Per chi vende a distanza a consumatori UE

21 gennaio 2022

 

IVA-E-COMMERCE-LUGLIO-2021

E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2021 il decreto di recepimento della direttiva UE 2017/2455/Ue (“direttiva e-commerce”)  che dal 1° luglio modifica le procedure per la gestione Iva delle operazioni commerciali on line.  Le nuove disposizioni avranno un impatto diretto sulle attività di e-commerce.

 

In particolare, sono interessate le operazioni di commercio elettronico relative a :

 

A. tutte le prestazioni di servizi rivolte a consumatori finali in ambito UE (anche sotto la soglia di euro 10.000 annui);

 

B. le "vendite a distanza di beni" rivolte a consumatori finali  in ambito UE (anche se la vendita è effettuata attraverso altre interfacce elettroniche/fornitori virtuali).

In questo caso:

B1 se  l’ammontare complessivo annuo delle vendite di beni NON supera i 10mila euro, ogni fornitore applica l’aliquota iva vigente nel proprio paese (quella italiana per il fornitore italiano)

 

B2 se le vendite superano l'importo di euro 10.000 annuali, il fornitore deve applicare l’aliquota iva  vigente nel paese di destinazione del singolo bene. 

 

In particolare, al superamento della soglia di 10.000 euro, Il fornitore italiano ha  2  opzioni:

  • opzione 1:  identificarsi in ciascun paese estero di destinazione dei beni a consumatori finali;
  • opzione 2 (consigliata e più semplice): iscriversi al regime OSS (One Stop Shop) : l’iscrizione può essere effettuata fin da ora, accedendo alla propria area riservata dell'agenzia entrate. All'interno della stessa area,  il fornitore iscritto al regime OSS dovrà effettuare ogni 3 mesi una dichiarazione iva relativa alle sole operazioni effettuate in tale regime, ed il pagamento della relativa iva.  Il versamento Iva sarà totale e riferito a tutte le operazione fatte nei vari Stati; saranno poi i vari Stati a percepire ciascuno l'iva di propria competenza territoriale. 

 

 

VENDITE EXTRA E-COMMERCE CON  SPEDIZIONE

La modifica alle le procedure per la gestione Iva delle operazioni commerciali interessa anche le vendite di beni extra e-commerce (che non sono concluse tramite piattaforme on line) se comprendono la spedizione e il trasporto dei beni a cura del venditore.

 

 

ESENZIONE PER MERCI DI BASSO VALORE: IOSS

 La Direttiva introduce inoltre un regime speciale di importazione per le vendite a distanza di beni importati del valore non superiore a 150 euro. Tutti i soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di beni importati da un territorio o un Paese terzo di valore non superiore a 150 euro possono iscriversi al regime IOSS  (Import One Stop Shop) beneficiando dell’esenzione iva su queste operazioni. L’iscrizione può essere effettuata fin da ora, accedendo alla propria area riservata dell'agenzia entrate. All'interno della stessa area,  il fornitore iscritto al regime OSS dovrà effettuare ogni mese una dichiarazione iva relativa alle sole operazioni effettuate in tale regime.

 

 

E-COMMERCE  e IVA : COME APPROFONDIRE

A gennaio 2022 L'agenzia delle Entrate ha pubblicato una pagina FAQ (Risposte alle domande più frequenti) relativa agli OSS

Approfondimenti  tramite il servizio Contabilità nelle sedi Confesercenti Siena 

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