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09 luglio 2018
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 148 del 28-6-2018 il Decreto - Legge n. 79/2018 di Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante“. Con esso viene posticipato al dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 l’obbligo di documentare con la fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati dai soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto presso gli impianti stradali di distribuzione.
Resta confermato il termine del 1 luglio per le cessioni di carburante effettuate in altra forma (ad esempio le cessioni intermedie tra grossisti e distributori), comunque relative a benzina o gasolio per motori uso autotrazione; non sono interessate quindi le cessioni di carburanti per aeromobili, imbarcazioni, macchine agricole. In caso di dubbio sull’utilizzo del carburante (autotrazione o meno), persiste l’obbligo dal 1 luglio. Dall’obbligo sono dispensate le cessioni effettuate da contribuenti minimi/forfettari, a prescindere dall’impiego del carburante.
Resta confermata la decorrenza dal primo luglio comunque anche per chi si approvvigiona di carburanti attraverso i contratti di NETTING.
E’ stata così accolta la richiesta di Faib Confesercenti, che di fatto allinea la categoria dei gestori di impianti di distribuzione a tutte le altre categorie economiche per cui la decorrenza della fatturazione elettronica era già fissata al 1 gennaio 2019.
Il Decreto legge dovrà essere convertito in legge dal parlamento entro il 29 agosto 2018.
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