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07 febbraio 2022
Green pass, attività e verifiche all’ingresso: cosa chiedere a chi, non essendo europeo, non può esibire il green pass? E quali sono le disposizioni in vigore per chi arriva dall’estero?
Il 28 gennaio 2022 è stata pubblicata la nuova Ordinanza che estende al 30 giugno 2022 quella già prorogata al 31 gennaio 2022 introdotta inizialmente a fine luglio poi prorogata e integrata con l’Ordinanza 22 ottobre fino al 15 dicembre: sul territorio italiano sono valide le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie di Stati Uniti, Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e, dal 25 ottobre, anche India e Brasile, che sono riconosciute come equivalenti a quelle dell’Unione Europea emesse dopo la vaccinazione oppure un test negativo oppure la guarigione da COVID-19.
Da questi paesi per entrare in Italia sarà necessario sottoporsi ad un tampone nelle 72 ore precedenti alla partenza, la compilazione del “Passenger Locator Form” (PLF) ed un periodo di isolamento fiduciario di 10 giorni all’arrivo in Italia.
CHI PUO' EVITARE L'ISOLAMENTO FIDUCIARIO
Chi arriva da paesi come Stati Uniti, Giappone e Canada ed è in possesso della Certificazione Verde Covid-19 può entrare in Italia evitando l’isolamento fiduciario, previa esibizione alle autorità competenti del PLF e della certificazione di tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale. In mancanza di Certificazione Verde, fermo restando l’obbligo di tampone, sarà applicata la misura dell'isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l'obbligo di sottoporsi a un tampone molecolare o antigenico alla fine dell’isolamento.
COME PUO' UTILIZZARE IL GREEN PASS
Per spostarsi all’interno dell’Unione Europea e nell’area Schengen è sufficiente la certificazione verde e la compilazione del PLF. Le certificazioni possono essere esibite in formato cartaceo o digitale e permettono l’accesso ad attività e servizi che richiedono il possesso della Certificazione verde COVID-19, secondo la normativa d’emergenza in vigore. Devono essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano; inglese; francese; spagnolo; negli altri casi vanno accompagnate da una traduzione giurata. La loro validità è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano. La circolare indica anche i vaccini ad oggi accettati in Italia e autorizzati dall'Ema.
E PER GLI EUROPEI?
Fino al 15 marzo 2022 sono valide le disposizioni introdotte con l'Ordinanza 14 dicembre del Ministero della Salute:
è sufficiente presentare il Passenger Locator Form e il Green Pass “base” o altra certificazione equipollente; in mancanza di questa, è previsto l’isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni, e il test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine dei 5 giorni.
COME ACCEDERE ALLE ATTIVITA’ CON GREEN PASS
Con il Decreto legge 4 febbraio 2022 è stato specificato che per coloro che provengono da uno Stato estero, se in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, viene riconosciuto lo Status vaccinale del paese di provenienza.
Per l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato sarà necessaria l’effettuazione di un test antigenico o molecolare solo in due casi:
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