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IMBALLAGGI Quali adempimenti spettano al commerciante?

Il riepilogo degli adempimenti dovuti da distributori e altre categorie

05 dicembre 2022

 

imballaggi-adempimenti

In questa pagina una serie di informazioni utili per i soggetti serviti da Confesercenti Siena, in merito al servizio CONAI,

suddivise così:

 

 

 

Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) sta procedendo, da alcune settimane, ad una campagna di sensibilizzazione per incentivare l’iscrizione al Consorzio delle aziende obbligate ed il pagamento della quota di partecipazione e del Contribuito Ambientale Conai (quando dovuto).Ma quali sono gli obblighi effettivi per i gestori di impianti di distribuzione di carburanti, e più in genere per gli  operatori commerciali?

 

L’art. 221 del D. Lgs, n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) stabilisce che “I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti”. “(…) Per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni (…), i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi”, salvo il caso in cui venga adottato un diverso sistema.

 

Infatti, per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente, oltre che aderire ad uno dei consorzi previsti dal Codice per ciascun materiale di imballaggio:

 

a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;

b)  attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema.

 

I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta o non adottano i sistemi gestionali alternativi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000.

 

 

COS’È IL CONAI

 

    CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, è un Consorzio privato che opera senza fini di lucro e costituisce la risposta delle imprese private al problema ambientale della raccolta e del riutilizzo dei rifiuti di imballaggio. Al Sistema Consortile aderiscono oltre 850.000 imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi.

    Nato sulla base del Decreto Ronchi del 1997, il Consorzio ha segnato il passaggio da un sistema di gestione basato sulla discarica ad un sistema integrato, che si basa sulla prevenzione, sul recupero e sul riciclo dei sei materiali da imballaggio: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro.

    CONAI collabora con i Comuni in base a specifiche convenzioni regolate dall’Accordo quadro nazionale ANCI-CONAI e rappresenta per i cittadini la garanzia che i materiali provenienti dalla raccolta differenziata trovino pieno utilizzo attraverso corretti processi di recupero e riciclo.

    CONAI indirizza l’attività e garantisce i risultati di recupero di 6 Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta/cartone (Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), vetro (Coreve), garantendo il necessario raccordo tra questi e la Pubblica Amministrazione.

 

CHI È OBBLIGATO AD ADERIRE

 

A)    PRODUTTORI

 

  Per produttori si intendono: i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.

 

 B) UTILIZZATORI

 

  Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono/riparano imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).

 

Tra questi:

 

B1) COMMERCIANTE DI IMBALLAGGI PIENI

 

  È l’operatore che acquista (in Italia o all’estero) merci imballate e le rivende; opera cioè una semplice intermediazione commerciale.

 

Adesione

 

  Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori (componente “commercianti e distributori”).

  Per iscriversi a CONAI occorre inviare la “domanda di adesione” con allegata la ricevuta di versamento della quota di partecipazione. La quota si versa solo una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del Consorziato.

  È possibile iscriversi a CONAI tramite il servizio "Adesione online" attraverso il portale impresainungiorno.gov.it, direttamente dal sito internet www.conai.org. Per le aziende già consorziate, è possibile comunicare anche le variazioni anagrafiche (intervenute dopo l'adesione) o il recesso, utilizzando il medesimo portale web. Restano comunque attivi i canali tradizionali per l'invio della modulistica di adesione, variazione dati e recesso (PEC, posta raccomandata A.R. o fax).

  Le aziende di nuova costituzione, o quelle che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi, aderiscono a CONAI entro un mese dalla data di inizio dell’attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa.

  La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad aderire a CONAI.

  L’adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da un importo fisso di 5,16 euro, alla quale si aggiunge un importo variabile solo per le imprese che nel corso dell’esercizio precedente all’adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a 500.000,00 euro, comunque riferiti ai corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi.

  All’atto dell’adesione, il Consorziato è perciò tenuto a dichiarare, a seconda della categoria di appartenenza, i corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi o l’ammontare dei ricavi dell’ultimo esercizio.

 

Contributo ambientale

 

  Il Contributo Ambientale CONAI (CAC) rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio. Questi costi vengono determinati sulla base del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

  Le norme consortili prevedono che le somme dovute da tutti i Consorziati, produttori e utilizzatori, siano sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell’ammontare dovuto sulla base del peso e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della prima cessione.

  Per prima cessione si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

•dell’imballaggio finito effettuato dall’“ultimo produttore” al “primo utilizzatore”;

•del materiale di imballaggio effettuato da un “produttore di materia prima (o di semilavorati)” ad un “autoproduttore” che gli risulti o si dichiari tale.

  Inoltre, le stesse norme prevedono che i materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall’estero siano soggetti al Contributo Ambientale in quanto il loro utilizzo darà luogo a rifiuti sul territorio nazionale.

  Con riferimento al commercio di imballaggi pieni sono due i casi che ci interessano:

 

acquisto di imballaggi pieni in Italia. Questa attività non comporta alcun obbligo diretto rispetto all’applicazione del Contributo Ambientale. Il commerciante verifica che i propri fornitori abbiano esposto in fattura le indicazioni relative al Contributo Ambientale e appone le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita;

 

acquisto di imballaggi pieni all’estero e successiva immissione al consumo. Questa attività comporta, ai fini del Contributo Ambientale, obblighi analoghi a quelli del produttore di imballaggi.

 

 

 

B2) COMMERCIANTE DI IMBALLAGGI VUOTI

 

  È l’operatore che acquista e rivende imballaggi vuoti nel territorio nazionale, senza effettuare alcuna trasformazione degli imballaggi stessi. Si tratta pertanto di un utilizzatore che opera una semplice intermediazione commerciale.

 

Adesione

 

  Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori (componente “commercianti e distributori”).

 

Contributo ambientale

 

  Come spiegato da una circolare del CONAI del 25 giugno scorso, per effetto di alcune modifiche statutarie e regolamentari, la “prima cessione”, rilevante ai fini dell’applicazione del Contributo Ambientale Conai, è ora considerata anche il trasferimento, nel territorio nazionale, dell’imballaggio finito effettuato da un commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti. Ai soli fini dell’applicazione del CAC, dunque, il commerciante di imballaggi vuoti è stato equiparato all’ultimo produttore di imballaggi, spostando quindi il prelievo del Contributo ambientale al momento del trasferimento dell’imballaggio al primo effettivo utilizzatore (vale a dire il soggetto che acquista/riceve l’imballaggio per confezionare le proprie merci). Ne consegue che il commerciante di imballaggi vuoti è tenuto, come il produttore di imballaggi e l’importatore di imballaggi vuoti destinati alla rivendita, ad applicare il CAC con la modalità della prima cessione nelle fatture di vendita ai clienti-utilizzatori (diversi dai commercianti di imballaggi vuoti), esplicitando il CAC in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi.

 

   IN SINTESI

 I commercianti di qualsiasi merce contenuta in un imballaggio devono iscriversi al CONAI e versare la quota di iscrizione di 5,16 euro, alla quale va aggiunto un importo variabile solo per le imprese che nel corso dell’esercizio precedente all’adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a 500.000,00 euro, comunque riferiti ai corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi.

    I commercianti di merci imballate non devono versare il Contributo Ambientale, tranne che per le merci imballate importate dall’estero.

 

IL CASO SPECIFICO DEGLI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

 

    I gestori di un impianto di distribuzione di carburanti, qualora commercializzino qualsiasi prodotto imballato, dall’olio lubrificante a prodotti non alimentari o alimentari oggetto di attività accessorie o collaterali a quella principale, saranno certamente tenuti all’iscrizione al Conai ed al pagamento della quota di partecipazione.

    L’adesione a CONAI comporta il versamento della quota costituita da un importo fisso di 5,16 euro, alla quale si aggiunge un importo variabile solo per le imprese che nel corso dell’esercizio precedente all’adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a 500.000,00 euro. All’atto dell’adesione il Consorziato è perciò tenuto a dichiarare, a seconda della categoria di appartenenza, i corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi o l’ammontare dei ricavi dell’ultimo esercizio. In relazione a questi dati viene calcolata la quota variabile. In ogni caso, l’importo totale non potrà superare l’ammontare di 100.000,00 Euro.

    Non si ritiene che il calcolo della parte variabile possa essere rapportato ai ricavi generali per vendita di carburanti: sarebbe assurdo che si vada a versare una quota relativa alla vendita di un prodotto (il carburante) che nulla ha a che fare con gli imballaggi. Pertanto, si ritiene che la parte variabile vada corrisposta SOLO se i ricavi per operazioni relative a prodotti imballati superino i 500.000,00 euro. L’importo è dovuto UNA TANTUM, quindi non dovrà essere pagato più dopo l’adesione.

 

    I gestori non sono invece tenuti a versare il Contributo Ambientale, tranne nel caso limite di acquisto di merci imballate direttamente all’estero (tendenzialmente, infatti, qualunque tipo di importazione di merci implica anche l’“importazione di imballaggi pieni”. Gli “imballaggi pieni” non sono altro che le merci imballate. Ogni importatore, quindi, quando acquista delle merci all’estero acquista contestualmente anche gli imballaggi che le contengono e di conseguenza immette questi imballaggi nel territorio nazionale. Da questo punto di vista può essere assimilato a un produttore, in quanto “genera” dei materiali destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

 

    Quanto alle nuove regole relative al pagamento del Contributo Ambientale da parte dei commercianti di imballaggi vuoti, derivanti dalle modifiche dello Statuto CONAI sulle quali la circolare del 25 giugno 2018 del CONAI ha fornito chiarimenti, queste non cambiano di un nulla gli obblighi relativi ai gestori di impianti di distribuzione di carburanti, i quali non commercializzano imballaggi vuoti nei confronti di clienti-utilizzatori (imprese), ma semmai, nei pochi casi in cui dovessero commercializzare sporadicamente degli imballaggi vuoti (ad es. taniche, cartoni, ecc.), lo fanno nei confronti dei consumatori finali. Pertanto, i gestori, anche in questo caso, non saranno comunque tenuti a versare il Contributo Ambientale.

 

 

 

2023: L'OBBLIGO DI ETICHETTATURA AMBIENTALE

 

Dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi immessi sul territorio nazionale come disposto dal decreto legislativo 3 settembre 2020 n.116. Il 21 novembre 2023 

 

Il  21 novembre scorso, Con il Decreto Ministeriale del  Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica   n. 360 del 28 settembre 2022, sono state aggiornate le Linee Guida sull’etichettatura ambientale ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi da parte dei soggetti responsabili che scatteranno dal 1° gennaio 2023.

 

Tutti gli imballaggi devono essere “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

 

I produttori hanno, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati. In particolare tale adempimento comporta l’indicazione su ogni tipo di imballaggio della codifica alfanumerica del materiale secondo la Decisione 129/1997/CE.

 

Le indicazioni che devono essere date dal produttore degli imballaggi riguardano:

-        Il materiale dell’imballaggio

-        La famiglia dei materiali che lo compongono

-        Le indicazioni sul corretto smaltimento a fine vita dell’imballaggio.

 

Anche se le indicazioni devono essere date dal produttore, tutti i protagonisti (inclusi i  dettaglianti) della filiera sono obbligati all’etichettatura: chi vende  al consumatore finale deve verificare che ci sia anche l’indicazione per lo smaltimento.  In particolare tale adempimento comporta l’indicazione su ogni tipo di imballaggio della codifica alfanumerica del materiale secondo la Decisione 129/1997/CE. In caso di inadempienze sono previste pesanti sanzioni a partire da un minimo di 5.000 €.

 

CLICCA QUI per consultare le LINEE GUIDA. 

 

ESEMPI ETICHETTATURA

 

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