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13 febbraio 2023
Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 1/DF/2023, ha chiarito che, per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo relativo all’imposta di soggiorno per le annualità successive agli anni di imposta 2020 e 2021, i gestori delle strutture ricettive devono presentare solo la dichiarazione annuale col modello ministeriale.
L’utilizzo del modello ministeriale e quindi il contestuale adempimento dell’obbligo dichiarativo, esonera i gestori dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni richieste dai Comuni. Del resto, conclude la risoluzione ministeriale, ulteriori richieste da parte deli Enti locali impositori costituirebbe una duplicazione di oneri che entrerebbe in conflitto con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, ai quali non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso delle amministrazioni pubbliche (art.6 legge 212/2000).
Chi, per il 2020 e 2021, ha già presentato una comunicazione secondo le indicazioni del Comune di riferimento, non è obbligato a ripresentarla utilizzando lo schema ministeriale.
Ricordiamo le scadenze previste per la dichiarazione:
Chiarimenti possibili tramite il servizio Avvio e gestione d’impresa nelle sedi Confesercenti Siena
Il 30 aprile è il termine previsto per la comunicazione delle eventuali modifiche avvenute l’anno precedente. In scadenza anche la comunicazione delle operazioni ingenti in contanti
Disposto un contributo integrativo a favore di alcune delle imprese dei settori wedding, intrattenimento e organizzazione di cerimonie, HO.RE.CA che hanno fatto richiesta tra il 9 e il 23 giugno 2022.
l'azienda DSU cerca posti letto nelle strutture ricettive senesi per studenti universitari fuorisede.