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13 febbraio 2023
Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 1/DF/2023, ha chiarito che, per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo relativo all’imposta di soggiorno per le annualità successive agli anni di imposta 2020 e 2021, i gestori delle strutture ricettive devono presentare solo la dichiarazione annuale col modello ministeriale.
L’utilizzo del modello ministeriale e quindi il contestuale adempimento dell’obbligo dichiarativo, esonera i gestori dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni richieste dai Comuni. Del resto, conclude la risoluzione ministeriale, ulteriori richieste da parte deli Enti locali impositori costituirebbe una duplicazione di oneri che entrerebbe in conflitto con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, ai quali non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso delle amministrazioni pubbliche (art.6 legge 212/2000).
Chi, per il 2020 e 2021, ha già presentato una comunicazione secondo le indicazioni del Comune di riferimento, non è obbligato a ripresentarla utilizzando lo schema ministeriale.
Ricordiamo le scadenze previste per la dichiarazione:
Chiarimenti possibili tramite il servizio Avvio e gestione d’impresa nelle sedi Confesercenti Siena
Pubblicata la modifica in Consiglio regionale: è ora effettiva l'estensione dei tempi per l'adempimento, a determinate condizioni
La rassegna estiva di passeggiate notturne a tema storico tra il 27 luglio e il 31 agosto sarà dedicata quest’anno ai personaggi senesi da riscoprire. Da settembre Appunti di viaggio a San Galgano
Da comunicare quelle eventuali avvenute l’anno precedente. In scadenza tra il 10 e il 20 aprile anche la comunicazione delle operazioni ingenti in contanti