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IMPOSTA SOGGIORNO Dichiarazione a Ministero o Comune? Ne basta una

chiarimento delle Finanze

13 febbraio 2023

 

imposta-soggiorno

Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 1/DF/2023, ha chiarito che, per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo relativo all’imposta di soggiorno per le annualità successive agli anni di imposta 2020 e 2021, i gestori delle strutture ricettive devono presentare solo la dichiarazione annuale col modello ministeriale.

 

L’utilizzo del modello ministeriale e quindi il contestuale adempimento dell’obbligo dichiarativo, esonera i gestori dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni richieste dai Comuni. Del resto, conclude la risoluzione ministeriale, ulteriori richieste da parte deli Enti locali impositori costituirebbe una duplicazione di oneri che entrerebbe in conflitto con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, ai quali non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso delle amministrazioni pubbliche (art.6 legge 212/2000).

 

Chi, per il 2020 e 2021, ha già presentato una comunicazione secondo le indicazioni del Comune di riferimento, non è obbligato a ripresentarla utilizzando lo schema ministeriale.

 

Ricordiamo le scadenze previste per la dichiarazione:

  • 30 settembre 2022 per le annualità 2020 e 2021
  • 30 giugno 2023 per l’annualità 2022.

 

 

Chiarimenti possibili  tramite il servizio Avvio e gestione d’impresa  nelle sedi Confesercenti Siena 

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