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TURISMO Le novità dalla conversione del Decreto

Tutto ciò che c'è da sapere sulla normativa

08 agosto 2014

 

TURISMO Le novità dalla conversione del Decreto

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.175 del 30 luglio u.s. la legge n. 106 del 29 luglio 2014, di conversione del D.L. n. 83/2014 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e o rilancio del turismo” (c.d. decreto cultura).

 

Queste le novità rilevanti rispetto al testo originario del Decreto, con effetto immediato.

 

CREDITO DI IMPOSTA SU DIGITALIZZAZIONE


La legge di conversione ha ampliato la platea dei soggetti cui è riconosciuto il credito di imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi. Tra i beneficiari sono state incluse per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse, le agenzie di viaggi e i tour operator che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento straordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, che risultino appartenenti al cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15 annesso al citato decreto. E’ stato inoltre incluso il periodo di imposta 2014 tra quelli per i quali è riconosciuta l'agevolazione in esame; inoltre, è stato precisato che la prima quota del credito di imposta relativo alle spese effettuate nel 2014 non potrà essere utilizzata prima del 1° gennaio 2015.

 

CREDITO DI IMPOSTA SU RISTRUTTURAZIONI STRUTTURE RICETTIVE


E’ stato ampliata poi la tipologia di interventi di ristrutturazione edilizia sui quali utilizzare il credito di imposta.

 

CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE


Un Decreto successivo (entro fine ottobre) dovrà fissare i criteri di classificazione delle strutture ricettive, uniformi su scala nazionale.

 

DISTRETTI TURISTICI


È stata aggiunta la possibilità di istituire Distretti turistici anche al di fuori dei territori costieri individuando nel Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo l'Autorità competente alla loro istituzione . Inoltre, sono stati previsti:

– il differimento al 31 dicembre 2015 del termine entro il quale poter realizzare la prevista delimitazione dei Distretti, precisandosi nel contempo che la stessa è effettata dalle Regioni d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;


– il venir meno della partecipazione dell'Agenzia del demanio alla conferenza dei servizi preposta al fine;


– la possibilità, nel nuovo comma 5-bis, di realizzare nell'ambito dei distretti progetti pilota concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità;


– il riferimento, per i distretti "zone a burocrazia zero" delle norme di cui all'articolo 37-bis del D.L. 179/2012, precisandosi che restano esclusi dalla misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).


- la deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 37-bis del D.L. 179 /2012 riguardanti le c.d. zone a burocrazia zero, in base alla quale le misure di agevolazione e di semplificazione connesse al regime proprio delle «zone a burocrazia zero» trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del distretto turistico, ancorché soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico.


- la individuazione degli ulteriori obiettivi che il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 5/2009, con riferimento al settore turistico, può perseguire e precisamente: supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell'imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.

 

GUIDE TURISTICHE


E’ stato positicipato al 31 ottobre 2014 il termine entro il quale il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo deve definire i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.

 

START UP


Con effetto dal 1/1/2015, viene esteso il concetto di Start up innovative anche alle imprese, che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio; l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.
Queste imprese start-up innovative possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis c.c.) e, qualora siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima società a r.l.s., sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

 

TAX FREE SHOPPING


Entrò metà settembre il Ministero dell’Economia dovrà definire con Decreto un gruppo di lavoro finalizzato a individuare principi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria tax free shopping, per la corretta applicazione dell'art. 38-quater del D.P.R. 26 n. 633/1972, al fine di individuare risorse da destinare alle attività di promozione del turismo.