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PUBBLICI ESERCIZI Via libera ai cani per non vedenti

07 marzo 2006

 

Cani fuori dai pubblici esercizi,ma non se accompagnano non vedenti. La legge 60/2006, modificando la precedente legge 37/74, ha disposto che il cittadino privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico, senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa, nonché negli esercizi aperti al pubblico.
Il provvedimento legislativo dispone che "i responsabili della gestione dei trasporti e i titolari di esercizi pubblici che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500".
La legge dispone, infine, che il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola. Fa eccezione il caso in cui, sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, sia tenuto a munirlo di museruola.