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SIENA Imposta di soggiorno 2021: quando va versata?

Il Comune ha ripristinato il calendario pre-covid

05 febbraio 2021

 

imposta-soggiorno-siena

Dal 1° gennaio 2021, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Siena sono nuovamente tenuti agli adempimenti mensili (dichiarazione e riversamento) previsti dal Regolamento dell’imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dello scorso 18 gennaio. Le tariffe, agevolazioni e  esenzioni sono rimaste le stesse stabilite nel precedente Regolamento (Deliberazione C.C. n. 172 del 15.11.2018 - Regolamento Imposta di Soggiorno).

 

La dichiarazione delle presenze è mensile e deve essere resa entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui esse si sono verificate, utilizzando l'apposita procedura telematica “WebCheck-In” (con accesso da Ricestat o da Unicom), anche nel caso di mancanza di ospiti

 

Anche il riversamento al Comune di Siena delle somme riscosse a titolo d’imposta di soggiorno deve essere effettuato entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, tramite  una delle seguenti modalità:

  • bonifico bancario sul c/c n. 6921/47 intestato al Comune di Siena presso Banca MPS – Agenzia 13 – Piazza Giovanni Amendola - Siena - Codice IBAN IT22X0103014217000000692147;
  • versamento diretto, sempre sul c/c n. 6921/47 intestato al Comune di Siena, presso la Tesoreria Comunale (Agenzia 13 – Piazza G. Amendola Siena);
  • Carta di credito: accedendo dalla pagina del sito istituzionale del Comune di Siena “Servizi on line” - “Portale Pagamenti”, sezione “Pagamenti Spontanei” è attivabile selezionando il tipo di pagamento “Imposta di soggiorno – gestori” e completando, volta per volta, i campi della scheda che viene proposta dal sistema con i dati del soggetto che effettua il pagamento, il periodo di competenza, la causale (precisando il nome della struttura e periodo al quale si riferisce il versamento) e l'importo da versare.

 

Il decreto legge 34/2020, convertito in L. 77/2020 ha modificato l’articolo 4 del D. Lgs. 23/2011 e assegna al gestore la nuova qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Il gestore sarà tenuto inoltre a presentare una dichiarazione cumulativa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

 

Maggiori ragguagli tramite il servizio Gestione d’impresa della sede Confesercenti di Siena.

 

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