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05 febbraio 2021
Dal 1° gennaio 2021, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Siena sono nuovamente tenuti agli adempimenti mensili (dichiarazione e riversamento) previsti dal Regolamento dell’imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dello scorso 18 gennaio. Le tariffe, agevolazioni e esenzioni sono rimaste le stesse stabilite nel precedente Regolamento (Deliberazione C.C. n. 172 del 15.11.2018 - Regolamento Imposta di Soggiorno).
La dichiarazione delle presenze è mensile e deve essere resa entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui esse si sono verificate, utilizzando l'apposita procedura telematica “WebCheck-In” (con accesso da Ricestat o da Unicom), anche nel caso di mancanza di ospiti
Anche il riversamento al Comune di Siena delle somme riscosse a titolo d’imposta di soggiorno deve essere effettuato entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, tramite una delle seguenti modalità:
Il decreto legge 34/2020, convertito in L. 77/2020 ha modificato l’articolo 4 del D. Lgs. 23/2011 e assegna al gestore la nuova qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Il gestore sarà tenuto inoltre a presentare una dichiarazione cumulativa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Maggiori ragguagli tramite il servizio Gestione d’impresa della sede Confesercenti di Siena.
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