TURISMO Legge regionale e Corte: le implicazioni per le professioni turistiche
Novità per accompagnatori turistici, agenzie di viaggio, maestri di sci
22 gennaio 2026
Pur respingendo gran parte dell’impugnativa con la sentenza n. 186 del 2025, la Corte costituzionale (con successiva sentenza, la 196) in merito al Testo unico sul Turismo della Regione Toscana ha segnato un punto di svolta per la disciplina delle professioni turistiche, dichiarando l'illegittimità costituzionale di diversi articoli della Legge, in virtù del riparto di competenze tra Stato e Regioni previsto dall' art. 117 della Costituzione.
Il verdetto della Consulta
La Corte ha ribadito un concetto fondamentale basato sull'Art. 117 della Costituzione: la facoltà di istituire nuove figure professionali, definirne i profili e stabilire i titoli necessari per l'abilitazione spetta esclusivamente allo Stato, mentre le Regioni possono occuparsi della "formazione professionale" e degli aspetti legati al proprio territorio, non possono creare dal nulla nuove professioni o regolamentarne i requisiti di accesso. Questo serve a garantire che una professione abbia lo stesso valore e le stesse regole su tutto il territorio nazionale.
Conseguenze immediate
Accompagnatori Turistici e Guide Ambientali
la disciplina regionale della Toscana su queste due figure è stata dichiarata illegittima. Queste figure rientrano ora nel novero delle professioni non regolamentate (ai sensi della legge 4/2013), non essendo più vincolate dalle restrizioni regionali precedentemente (e brevemente) in vigore.
Agenzie di Viaggio (Direttore Tecnico)
Cade il vincolo che obbligava il Direttore Tecnico a lavorare in modo esclusivo e continuativo per una sola agenzia (Art. 76, comma 4). Questa limitazione è stata giudicata illegittima, liberalizzando di fatto la prestazione lavorativa di questa figura.
Maestri di Sci e Guide Alpine
Per queste professioni la Corte non ha cancellato tutto, ma ha rimosso le parti in cui la Regione Toscana "scavalcava" lo Stato.
Nello specifico sono state annullate le definizioni regionali della professione e i requisiti locali per l'iscrizione agli albi.
Competenze centralizzate: La Corte ha chiarito che il riconoscimento dei titoli stranieri spetta al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e non a federazioni sportive (come la FISI) o collegi professionali locali.
Cancellate le norme regionali sull'esercizio abusivo e sul divieto di prosecuzione dell'attività, poiché la materia penale e i criteri di abilitazione sono di competenza statale.
Indicazioni operative per le Agenzie Formative (Gennaio 2026)
A seguito di questo nuovo scenario, la Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro della Regione Toscana ha inviato, nel mese di gennaio 2026, una comunicazione ufficiale (prot. AOOGRT/2026/0035140) contenente le prime istruzioni operative per le agenzie formative accreditate, in particolare sui corsi di formazione per: Accompagnatore Turistico, Guida Ambientale Equestre, Guida Ambientale Escursionistica, Guida Ambientale Subacquea.
Le agenzie formative secondo quanto comunicato dalla Regione, potranno proseguire i corsi in fase di avvio e in svolgimento a condizione che sia data da parte loro completa e formale informativa agli utenti della sentenza e degli effetti della stessa rispetto alle normativa regionale sul turismo.
Prospettive future
La pronuncia della Corte non riguarda solo la Toscana, ma fa da monito per tutte le Regioni, ribadendo l'illegittimità di interventi locali frammentari, riproponendo l'urgenza di un intervento del Legislatore nazionale in materia di accompagnatori e professioni turistiche.