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ARRIVI DALL’ESTERO Le disposizioni fino a fine aprile

Estese le regole già valide a marzo

31 marzo 2022

 

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L'ordinanza del Ministero della Salute pubblicata il 29 marzo 2022 estende al 30 aprile le disposizioni contenute in quella del 23 febbraio .  Tale Ordinanza prevede che, dal primo marzo, per gli arrivi da tutti i Paesi extra europei siano applicate le stesse regole già previste per gli arrivi dai Paesi europei. Per l'ingresso sul territorio nazionale, oltre alla presentazione del Digital Passenger Locator Form, è quindi sufficiente possedere il green pass in una qualunque delle sue forme: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo.

 

Per i vaccinati con vaccini non riconosciuti dall'Ema, serve invece anche un test Covid negativo da effettuarsi alla fine di un periodo di quarantena di 5 giorni.

 

Le certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo e i bambini di età inferiore ai sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

 

Dal primo marzo hanno pesro quindi effetto le misure previste dalle  precedenti Ordinanze. Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.

 

 

 LE DEROGHE

Sono previste deroghe per:

  • a) equipaggio dei mezzi di trasporto;
  • b) personale viaggiante;
  • c) lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  • d) alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
  • e) chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore;
  • f) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;
  • g) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

 

 In questi ultimi due casi non si applica l’obbligo di presentazione del digital Passenger Locator Form

 

 

COME ACCEDERE ALLE ATTIVITA’ CON GREEN PASS

Con il Decreto legge 4 febbraio 2022 è stato specificato che per coloro che provengono da uno Stato estero, se in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o  vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, viene riconosciuto lo Status vaccinale del paese di provenienza.

 

Per l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato sarà necessaria l’effettuazione di un test antigenico o molecolare solo in due casi:

  • Se sono trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione.
  • Se hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia.

 

 

Approfondimenti tramite il servizio Ambiente e sicurezza nelle sedi Confesercenti Siena

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