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28 novembre 2024
Il Ministero dell’Interno, con Circolare prot. 38138 del 18 novembre 2024, ha chiarito che le procedure di check-in da remoto per gli ospiti delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche non assicurano la completa esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 109 del T.U.L.P.S.
La Circolare ministeriale ha infatti confermato “l’obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia di verificare l’identità degli ospiti mediante verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicandola alla Questura territorialmente competente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 7 gennaio 2013”.
L'omessa comunicazione all'autorità di P.S. delle generalità delle persone alloggiate da parte del gestore della struttura ricettiva, in violazione dell’art. 109 del T.U.L.P.S., costituisce reato, con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del T.U.L.P.S. e, cioè, l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad 206 euro.
Il Ministero dell’Interno ha poi chiarito che gli obblighi di cui all’art. 109 del T.U.L.P.S. trovano applicazione anche nel caso di persone che utilizzano il sito Home Exchange ( che consente agli iscritti di fare a scambio di abitazione, permettendo loro di visitare luoghi e Paesi senza spese di alloggio) e per i gestori dei Marina resort, ovvero le strutture organizzate per la sosta e i pernottamento dei turisti, all’interno di unità navali da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato in idonee strutture dedicate alla nautica.
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