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TURISMO Hotel o appartamento? Adempimenti a confronto

Cosa prevede la normativa per locazioni turistiche brevi e strutture ricettive imprenditoriali

23 ottobre 2024

 

hotel-locazioni

Dalla fine del 2023, la legislazione italiana ha iniziato a prevedere nuovi adempimenti e parametri da rispettare per i titolari di locazioni turistiche brevi, attenuando la diversità di contesto in cui sono tenuti ad operare questi rispetto agli imprenditori del settore ricettivo.

 

Allo stato attuale restano comunque molte differenze tra le regole a cui sono tenuti gli uni e gli altri. Quali? Di seguito ecco una sintesi delle principali

 

LOCAZIONI TURISTICHE E STRUTTURE RICETTIVE A CONFRONTO: LA FASE INIZIALE

Per avviare l’attività di locazione turistica è sufficiente:

  • dotare la struttura dei requisiti di sicurezza: estintore e rilevatore di gas e monossido di carbonio 

Entrambi questi requisiti devono essere soddisfatti entro il 1 gennaio 2025 decorrenza della obbligatorietà del CIN - Codice identificativo nazionale e della BDSR (Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche);

 

 

Oltre a questi requisiti, per avviare l’attività di ricettività con partita iva invece è necessario

  • Presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al SUAP
  • Presentare la comunicazione delle caratteristiche della struttura
  • rispettare livelli minimi obbligatori di servizio

 

L’avvio e l’esercizio delle attività ricettive sono soggetti al rispetto di norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché al rispetto di quelle relative all’accessibilità ed all’efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare,  le strutture ricettive devono rispettare in toto la normativa antincendio: più semplice per chi ha fino a 25 posti letto (estintori al piano e planimetrie di orientamento), più stringente per chi  ne ha di più, in questo caso devono presentare anche la scia antincendio.

 

Le strutture ricettive imprenditoriali devono essere realizzate in aree con destinazione d’uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici dei comuni e devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si sia dichiarata “digital detox” nei suoi strumenti di pubblicizzazione.

 

 

L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

Se per aprire una struttura ricettiva occorre presentare la SCIA telematica al Comune, la locazione turistica  in Toscana non richiede SCIA ma deve essere avviata esclusivamente attraverso la piattaforma regionale: Il titolare di una locazione breve ad uso turistico deve comunicare le caratteristiche dell’immobile entro 30 giorni dal primo contratto di locazione, in Toscana deve farlo tramite il portale Open toscana.

 

In occasione di ogni concessione di alloggio, il titolare deve inoltre:

  • stipulare il contratto in forma scritta
  • comunicare le generalità degli alloggiati portale Alloggiatiweb; entro le 6 ore successive all’arrivo
  • emettere la ricevuta di pagamento, a richiesta dell’alloggiato
  • comunicare entro il giorno 5 del mese successivo il riepilogo delle presenze a fini statistici, tramite il Comune di riferimento.

 

Per le strutture ricettive imprenditoriali, oltre a questi adempimenti ed alla SCIA telematica di inizio attività c’è anche l’obbligo di esposizione dei prezzi: infatti se la comunicazione dei prezzi è stata abolita con la legge regionale n. 25 del marzo 2016, in base alla normativa attuale permane comunque l’obbligo di esporre i prezzi massimi praticati nella zona di ricevimento con una tabella riepilogativa esposta e perfettamente visibile,  mentre non è più obbligatorio esporre nelle camere e nelle unità abitative i cartellini aggiornati con i prezzi praticati.

 

 

LE EVENTUALI VARIAZIONI DI ATTIVITA’

I titolari delle locazioni turistiche brevi devono comunicare le eventuali variazioni delle caratteristiche offerte entro 30 giorni, sempre tramite il portale Open toscana.

 

Per le strutture ricettive imprenditoriali è sempre necessario presentare la SCIA; in caso di variazione delle caratteristiche entro il 30 aprile dell’anno successivo.

 

La struttura ricettiva che non presenta la comunicazione delle caratteristiche nei tempi e nei modi previsti dalla vigente legge regionale è sanzionabile, anche nel caso in cui la comunicazione venga effettuata in maniera incompleta.

 

 

IL TRATTAMENTO FISCALE

Come riepilogato dall'Agenzia dell'Entrate nella circolare 12E del 10 maggio 2024, Chi è titolare di un numero non superiore a 2 unità di immobili destinati a locazione turistica può scegliere tra una tassazione tipica (Irpef) ed una cedolare secca pari al 21 % del canone lordo. Dal terzo immobile in poi l’aliquota di cedolare sale al 26 per cento. L’opzione cedolare secca viene espressa nella Dichiarazione dei redditi.

 

Per le strutture ricettive imprenditoriali i ricavi rientrano nel risultato tipico dell’attività, soggetto alla conseguente tassazione.

 

 

Risulta evidente dunque come allo stato attuale sia ben diverso il carico di adempimenti previsti per i titolari di strutture ricettive imprenditoriali e per i proprietari di immobili destinati a locazioni turistiche brevi.

 

 

 

PER APPROFONDIRE

Per saperne di più, è possibile rivolgersi ai servizi Contabilità – Ambiente e SicurezzaAvvio e gestione attività  - Legislativo  nelle sedi Confesercenti Siena 

 

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