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18 dicembre 2023
E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale del 16 dicembre la legge 15 dicembre 2023 n. 191 di conversione del D.L. 145/2023 (DL anticipi), che tra le varie disposizioni introduce novità per le locazioni turistiche brevi (ovvero inferiori a 30 giorni): l’obbligo di richiedere ed esporre negli annunci online il Codice Identificativo Nazionale (CIN), e nuovi adempimenti in tema di sicurezza.
L’articolo 13-ter della nuova legge prevede che il Ministero del turismo tramite apposita procedura automatizzata, assegni il CIN
Il CIN dovrà far seguito alla presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore o del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva, che riporti oltre ai dati catastali l’attestazione dei requisiti di sicurezza degli impianti.
Nel caso la struttura sia già dotata di uno specifico codice identificativo locale la ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici e dei dati sono assicurate, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, dall’Ente territorialmente competente che aveva attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi. Il nuovo codice sostituirà quindi a tutti gli effetti i vecchi codici regionali e sarà inserito in una banca dati nazionale di prossima istituzione.
di prossima istituzione.
Il CIN dovrà essere esposto all’esterno dell’immobile e indicato in ogni annuncio comunque pubblicato, anche da parte dei soggetti gestori dei portali telematici e dagli intermediari.
Dopo la pubblicazione della legge, dovrà ora seguire quella dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN, come ribadito esplicitamente dallo stesso Ministero. A quel punto i soggetti interessati avranno 60 giorni di tempo per adeguarsi. Nel frattempo, i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, a continuare ad utilizzare il Codice regionale o provinciale, laddove previsto nonché, nel caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione, a richiedere l’assegnazione dello stesso all’ente territoriale di competenza. Nel caso della Toscana, la Regione ha espresso l'indicazione di usare il CODICE ISTAT,
Sono previsti poi una serie di obblighi relativi alla sicurezza
Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, gestite in forma imprenditoriale devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
In ogni caso, tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili accessibili a norma di legge.
Sono previste sanzioni per le violazioni delle disposizioni di legge che non trovano applicazione quando lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale:
Le funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative sono attribuite al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico ricettiva o l'unità immobiliare concessa in locazione; all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza è affidato il compito di effettuare specifiche analisi del rischio orientate, prioritariamente, all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive del codice identificativo nazionale.
QUI il testo coordinato del DL 14/2023 e della legge di conversione 191/2023.
Maggiori informazioni tramite il servizio Legislativo nelle sedi Confesercenti Siena
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