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Cosa fa un Presidente della Repubblica?

Guida minima agli onori e oneri della più alta carica dello Stato

20 gennaio 2022

 

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Sopra di sé non ha nessuno, ma non per questo può fare quello che vuole. In Italia il Presidente della Repubblica incarna sostanzialmente una figura neutrale e “superpartes”, che incide solo indirettamente sull’attività degli organi statali, salvo che in specifiche circostanze.  Quella italiana è infatti una repubblica parlamentare: a prendere l’iniziativa è (o dovrebbe essere) tipicamente il Parlamento, a differenza di altri paesi (la Francia, per citare il più vicino) dove la massima carica è il diretto propulsore dell’attività legislativa. Infatti la nomina del Presidente della Repubblica spetta proprio al Parlamento, che per l'occasione si ritrova in “seduta comune” (Camera e Senato insieme) integrato da 3 delegati per ogni Regione (1 per la Val d‘Aosta): diventa Presidente chi ottiene 2/3 dei voti complessivi, espressi a “scrutinio segreto”. Se dopo 3 tentativi nessuno li ha ottenuti, diventa sufficiente la maggioranza assoluta (50 % dei voti più uno).

 

Ma allora, cosa fa e cosa non può fare il Presidente della Repubblica italiana?

 

Le tre funzioni fondamentali sono quelle di garanzia della Costituzione (che ne definisce il ruolo, articoli 83-91), controllo e collegamento tra gli organi statali da essa previsti, rappresentanza dello Stato e della sua unità. Il suo incarico dura sette anni, durante i quali non può assumerne altri. E in questo periodo può fare atti presidenziali o di partecipazione.

 

 

GLI ATTI PRESIDENZIALI

  • Nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i Ministri e i Sottosegretari
  • Invia messaggi al Parlamento (formali o informali)
  • Nomina 6 senatori a vita e 5 giudici di Corte Costituzionale.

 

 

GLI ATTI DI PARTECIPAZIONE AL POTERE LEGISLATIVO…

  • Scioglie il Parlamento (Camera e Senato), o lo convoca in via straordinaria
  • Fissa le elezioni , e i referendum popolari
  • Promulga le leggi, emana i Decreti legge e i regolamenti, autorizza i Disegni di legge
  • Ratifica i trattati internazionali

 

…A QUELLO ESECUTIVO…

  • Comanda le forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, dichiara lo stato di guerra (dopo delibera del Parlamento)
  • Nomina alti funzionari, concede la cittadinanza italiana in determinati casi, concede le onoreficenze
  • Scioglie i consigli regionali/provinciali/comunali per gravi motivi
  • Riceve i diplomatici delle altre nazioni

 

…E A QUELLO GIUDIZIARIO

  • Presiede il CSM (Consiglio Superiore della Magistratura
  • Concede la grazia e la commutazione delle pene

 

 

E SE SBAGLIA, O NON SVOLGE IL RUOLO?

Il Presidente della Repubblica italiana non è responsabile degli atti che compie nel suo ruolo, salvo che per alto tradimento o attentato alla Costituzione: in questi casi viene messo in stato d’accusa.

Sono previsti alcuni casi limitati di impedimento, temporaneo o permanente: in quest’ultimo caso, dopo la Supplenza da parte del Presidente del Senato, quello della Camera avvia l’elezione di un successore, seguendo l’iter che dal 24 gennaio di quest’anno sarà seguito per eleggere il tredicesimo Presidente della Repubblica italiana.

 

 

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Immagine: il Torrino del palazzo del Qurinale illuminato con il Tricolore in occasione della festa della Repubblica - sito quirinale.it 

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