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18 aprile 2023
Negli ultimi anni più che mai abbiamo sentito parlare di leggi, ma soprattutto di Decreti (legge e Dpcm) e di ordinanze. Cosa si intende esattamente con questi termini, e quanto sono importanti?
Proviamo qui sotto a fare una sintesi.
La legge
E la fonte primaria tipica dell'ordinamento giuridico italiano. Entra tipicamente in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. I suoi effetti possono anche non avere un termine, e durare finché una nuova legge non prevede diversamente.
Il DL o Decreto Legge
Il decreto-legge è un atto che ha valore di legge previsto dalla Costituzione, che il Governo può adottare “in casi straordinari di necessità e urgenza“, e che entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ha però un effetto limitato per definizione: i decreti-legge, perdono tutti gli effetti (anche quelli iniziali) se il Parlamento non provvede a convertirli in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.
Il DPCM o Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) è invece una fonte normativa secondaria in forma di atto amministrativo. Così come i DM (Decreti Ministeriali), è adottato per mettere in pratica cose previste in norme precedenti, o per varare regolamenti attuativi.
Il Dlgs o Decreto Legislativo
E' un atto emanato dal Governo come il DL, ma solo dopo che il Parlamento lo ha “delegato” con una specifica legge Delega definendo materia, tempi e limiti su cui predisporre il provvedimento.
Il Ddl o Disegno di legge
E' una proposta di legge che viene rimessa alla valutazione e approvazione del Parlamento.
L'Ordinanza
E' un atto emanato da un Organo della Pubblica amministrazione: ad esempio il Governatore della Regione o il Sindaco, solitamente per disporre uno o più comportamenti specifici.
La legge regionale e la delibera
Sono gli atti normativi tipici rispettivamente del Consiglio Regionale e del Consiglio comunale.
DL, Dpcm, Ordinanze: chi conta di più?
In questo periodo abbiamo assistito ad una fitta serie di provvedimenti di questo tipo, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. La fonte primaria per eccellenza in Italia è la Costituzione: seguono le leggi e gli atti equiparati come i Decreti legge o legislativi. Le fonti secondarie sono i Dpcm, i regolamenti e, quindi, le ordinanze.
E le FAQ?
In tempo di emergenza è cresciuto l’utilizzo delle cosiddette FAQ (Frequently asked questions), ovvero precisazioni sull’interpretazione delle norme in forma di domande e risposte. In realtà, secondo quanto precisato dal Consiglio di Stato (sezione prima, 20.07.2021, n.1275), le Faq non sono espressamente riconosciute dall'ordinamento giuridico: non sono contemperate dal Codice civile, non possono essere assimilate alle circolari, né sono fonte di interpretazione autentica. Siccome però sono abitualmente pubblicate su siti istituzionali e provengono da fonti qualificate, secondo il Consiglio di Stato l’amministrazione che le pubblica non può discostarsene, se non sulla base di elementi “nuovi e decisivi”.
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