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Etichettatura prodotti ittici: obblighi e soluzioni

Dal 13 dicembre necessarie più informazioni al pubblico

18 dicembre 2014

 

pesce
Oltre che per quanto prescritto per l’etichettatura dei prodotti alimentari in genere,  il 13 dicembre 2014 è diventata una data rilevante in modo particolare per i prodotti ittici. Il Regolamento (CE) 11 dicembre 2013, n. 1379, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, stabilisce infatti le nuove norme sull’informazione dei consumatori, applicabili dal 13 dicembre 2014.
 
    In particolare, è previsto che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura quali:
a) pesci vivi; pesci freschi o refrigerati, pesci congelati, filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati);
b) pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce, atti all'alimentazione umana;
c) crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana;
e)   alghe;
 commercializzati nell'Unione Europea, indipendentemente dall'origine e dal loro metodo di commercializzazione, possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:
 
a)  la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
b)  il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "…pescato…" o "…pescato in acque dolci…" o "…allevato…";
c)  la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci
d)  se il prodotto è stato scongelato;
e)  il termine minimo di conservazione, se appropriato.
 
La precisazione se il prodotto sia stato scongelato non si applica:
 
a)  agli ingredienti presenti nel prodotto finito; 
b)  agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione; 
c)  ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria; 
d)  ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di uno di questi processi.
 
    Per i prodotti non preimballati le informazioni obbligatorie sopra elencate possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster.
 
Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche il cui metodo di produzione è diverso, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita. 
 
Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche le cui zone di cattura o i cui Paesi di allevamento sono diversi, occorre indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa, con l'avvertenza che il prodotto proviene anch'esso, quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse e, quando si tratta di prodotti d'allevamento, da Paesi diversi.
 
 
Dunque, rispetto alla vecchia normativa  le novità comprendono:
 
- la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci: si tratta, in particolare, di: sciabiche, reti da imbrocco, reti da traino e reti analoghe, reti da circuizione e reti da raccolta, ami e palangari, draghe, nasse e trappole;
 
- l’indicazione dell’eventuale scongelamento del prodotto;
 
- il termine minimo di conservazione, se appropriato.
 
Inoltre per i prodotti non trasformati a base di pesce congelati deve obbligatoriamente essere indicata la data di congelamento o la data del primo congelamento, per i prodotti che sono stati congelati più di una volta.
   
 La data di congelamento o la data di primo congelamento, deve essere  indicata nel modo seguente:
a) è preceduta dall’espressione: <>;
b) l’espressione di cui alla lett. a) è accompagnata:
- dalla data stessa, oppure
- dall’indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta;
c) la data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese e l’anno.
  
  I prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i loro imballaggi che sono etichettati o contrassegnati prima del 31 dicembre 2014 e che non sono conformi alle nuove disposizioni possono essere commercializzati fino ad esaurimento degli stock.
 
ULTERIORI SPECIFICAZIONI
 
Denominazione commerciale
 Qualsiasi specie di pesce che costituisca un ingrediente di un altro alimento, può essere denominata "pesce", purché la denominazione e la presentazione di tale alimento non facciano riferimento a una precisa specie.
 
Indicazione della zona di cattura o di produzione
 
L'indicazione della zona di cattura o di produzione reca:
 
a) nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione scritta della sottozona o divisione compresa nelle zone di pesca della FAO, nonché la denominazione di tale zona espressa in termini comprensibili per il consumatore, oppure una carta o un pittogramma indicante detta zona o, a titolo di deroga da tale requisito, per i prodotti della pesca catturati in acque diverse dall'Atlantico nord-orientale (zona di pesca FAO 27) e dal Mediterraneo e dal Mar Nero (zona di pesca FAO 37), la denominazione della zona di pesca FAO; 
 
b) nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione del corpo idrico di origine dello Stato membro o del Paese terzo di origine del prodotto; 
 
c)  nel caso di prodotti dell'acquacoltura, la menzione dello Stato membro o del paese terzo in cui il prodotto ha raggiunto oltre la metà del suo peso finale o è rimasto oltre la metà del periodo di allevamento o, nel caso di molluschi e crostacei, è stato sottoposto alla fase finale del processo di allevamento o di coltura per almeno sei mesi.
 
In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli operatori possono indicare una zona di cattura o di produzione più precisa.
 
In allegato alcuni esempi di etichetta per prodotti ittici. 
 
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