Numero Verde: 800 914848 - info@confesercenti.siena.it

13 dicembre: cosa cambia per l’etichettatura degli alimenti

Molte novità (e molto importanti) per chi vende o somministra prodotti alimentari

17 novembre 2014

 

prodotti-alimentari
Sarà operativa a partire dal 13 dicembre 2014 la nuova etichettatura dei prodotti alimentari, secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1169/2011/EU (in allegato sotto), destinato a sostituire le direttive comunitarie in materia.  Gli alimenti immessi sul mercato od etichettati prima di tale data, anche se in difformità rispetto ai criteri ed ai requisiti di cui al nuovo Regolamento, potranno essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte disponibili così come previsto agli Artt. 54 e 55 del Regolamento 1169/11.
 
 
In sintesi la nuova disciplina prevede  per gli alimenti preconfezionati una serie di indicazioni minime obbligatorie (Art. 9 Reg. 1169/11):
• a) la denominazione dell’alimento;
• b) l’elenco degli ingredienti;
• c) gli eventuali allergeni - qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’Allegato II del Reg. 1169/2011/UE o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
• d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (QUID);
• e) la quantità netta dell’alimento;
• f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
• g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
• h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’Art. 8, paragrafo 1;
• i) il Paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’Art. 26 (v. allegato);
• j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
• k) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume;
• l) una dichiarazione nutrizionale.
• m) altre eventuali indicazioni obbligatorie per determinate tipologie di prodotti alimentari definiti in altre disposizioni normative.
 
La nuova disciplina prevede invece per gli alimenti venduti sfusi l’apposizione di un cartello con le seguenti indicazioni:
• la denominazione di vendita, corrispondente alla definizione del legislatore o in alternativa dal nome codificato in base ad usi consolidati e radicate consuetudini, da non confondere con la denominazione commerciale adottata dai produttori;
• l'elenco degli ingredienti, preceduto dalla parola "ingredienti" e recante la lista degli stessi in ordine decrescente di peso;
allergeni (come specificato sopra);
• le modalità di conservazione e di utilizzazione, qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
• la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
• il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
• la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
altre eventuali indicazioni obbligatorie per determinate tipologie di prodotti alimentari definiti in altre disposizioni normative.
 
Il nuovo Regolamento, oltre a confermare una serie di obblighi da recare in etichettatura, apporta novità relative alla presentazione ed al marketing del prodotto alimentare. Si segnalano:
Dichiarazione nutrizionale - Riforma della dichiarazione nutrizionale, che sarà obbligatoria per gran parte dei prodotti preconfezionati a partire dal 13.12.2016;
Origine - Informazioni aggiuntive obbligatorie sul Paese d'origine o sul luogo di provenienza dei prodotti (Art. 26 "Paese d'origine e luogo di provenienza");
Lingua - Il nuovo regolamento indica anche i requisiti linguistici delle etichette di prodotti alimentari. L’etichetta deve in primo luogo informare il consumatore finale e pertanto essere redatta in una lingua a lui comprensibile. Spetterà ai singoli Stati membri decidere quali e quante lingue ufficiali utilizzare sulle etichette (Art. 15 "Requisiti linguistici")
Vendita a distanza e tramite internet - L'obbligo di etichettatura si applica anche ai canali di vendita quali internet (Art. 14 "Vendita a distanza"). Restano comunque in vigore le disposizioni sui contratti a distanza tra consumatore e imprenditore.
 
Il regolamento interviene anche sull’aspetto grafico dell’etichetta del prodotto alimentare:
Allergeni - Qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene. Inoltre l'allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo (Vedi Art. 9 § 1 c) "Elenco delle indicazioni obbligatorie"; Art. 21 "Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze";
- allegato II "Sostanze e prodotti che provocano allergie");
Leggibilità - Nel caso di imballaggi la cui superficie maggiore misura  oltre  80 cm², l'altezza minima (altezza "x") delle LETTERE MINUSCOLE è di 1,2 mm; < 79,9 cm², l'altezza minima delle LETTERE MINUSCOLE è di 0,9 mm; (Vedi Art. 13 § 2 "Presentazione delle indicazioni obbligatorie";
- allegato IV "Definizione di altezza della x"). Restano comunque in vigore le disposizioni sulla grandezza minima dei caratteri per alimenti soggetti al precondizionamento in massa o in volume. Applicando la grandezza di 6 mm per l'indicazione delle CIFRE del peso o del volume, quali "1 kg" o "1 l", si rispetta sempre la normativa.
 
 
STOP ALLE OLIERE NEI PUBBLICI ESERCIZI. Nel frattempo, sempre in tema di somministrazione alimentare, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 83/L alla GU n. 261 del 10-11-14 la Legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante importanti disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'UE (c.d. legge europea 2013-bis): con effetto dal 25 novembre 2014, bandisce l’utilizzo di oliere con etichette artigianali o bottiglie rabboccabili nei pubblici esercizi. CLICCATE E LEGGETE IL DETTAGLIO DELLA NOVITA’.
 

 Maggiori informazioni presso le sedi Confesercenti Siena