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02 dicembre 2024
Come vengono considerati i regali aziendali dal punto di vista fiscale? La gestione contabile degli omaggi varia in funzione del tipo di bene o del soggetto destinatario.
L’acquisto di beni usati come omaggio per clienti dell’impresa può essere portato in detrazione IVA se tali beni sono comunemente classificabili “spese di rappresentanza”, e se il costo unitario del singolo bene non supera i 50 euro. Questa disciplina vale anche per lavoratori autonomi e professionisti. L’IVA relativa ai beni destinati ai dipendenti è invece indetraibile per mancanza di inerenza con l’esercizio dell’impresa, se i beni in questione non rientrano in quelli oggetto dell'attività di impresa.
La deducibilità ai fini Irpef e Ires è integrale se il costo unitario non supera i 50 euro, nel limite annuo di deducibilità (variabile a seconda che l’interessato sia un impresa o un titolare di partita iva).
Nel caso di omaggi a dipendenti, che non hanno effetto ai fini IVA, la deducibilità è integrale.
In merito alle erogazioni liberali concesse ai dipendenti per le festività, è necessario distinguere a seconda che le stesse siano in denaro o in natura.
Quelle in denaro concorrono sempre (a prescindere dall’ammontare) alla formazione del reddito del dipendente, e vanno assoggettate a tassazione: fanno eccezione le somme erogate o rimborsate per le spese relative alle utenze domestiche, equiparate alle erogazioni in natura per i lavoratori con figli a carico ai quali è applicabile il limite di € 2.000.
Per quelle in natura è pari a € 2.000 della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a favore dei dipendenti con figli a carico (1.000 euro per gli altri). Il “bonus carburante” previsto dall’art. 1, comma 1, DL n. 5/2023, (“Decreto Trasparenza”) non va considerato per la verifica del superamento o meno del limite.
Ai fini Irap, gli omaggi sono deducibili fino all'1 per cento dei compensi annui dei lavoratori autonomi: per le aziende dipende dal metodo contabile utilizzato e dal livello di ricavi.
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