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22 ottobre 2019
Dopo aver riassunto cosa può fare chi ancora non ha il registratore telematico, e fino a quando, vediamo ora
COME INVIARE MATERIALMENTE I CORRISPETTIVI
L’invio dei corrispettivi giornalieri può essere effettuato entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, fermo restando l'obbligo di memorizzazione giornaliera in base all’articolo 6 D.P.R. 633/1972 e secondo quanto stabilito dalla conversione in legge del decreto crescita (articolo 12-quinquies D.L. 34/2019). Per farlo, vanno utilizzati strumenti tecnologici in grado di garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. L’idoneità degli strumenti in dotazione va confrontata con le caratteristiche esposte nei provvedimenti n. 182017 del 28.10.2016 e n. 99297 del 18.04.2019 dell’Agenzia delle entrate.
LE SANZIONI PER MANCATO INVIO
In caso di mancata memorizzazione o trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si va incontro alle sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997, così come richiamate dall’articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015. In particolare:
- sanzione pari al 100% dell’imposta;
- sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni.
Nella bozza di Legge di bilancio 2020 attualmente in discussione è prevista anche una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per gli esercenti che rifiutano di inserire il codice fiscale del consumatore o che non trasmettano all’Agenzia delle entrate i dati di ogni singola cessione o prestazione. La misura dovrà quindi essere confermata da Parlamento nella versione approvata della Legge di Bilancio per essere in vigore.
COME CAMBIA LA RELAZIONE CON IL CLIENTE
A partire dalle scadenze previste, il termine “scontrino” sarà formalmente obsoleto: il gergo corrente definisce il nuovo strumento "E-SCONTRINO", ma la definizione più corretta sarà “documento commerciale”. In due possibili versioni, secondo quanto desctitto nel Decreto del 7 dicembre 2016 del Ministero dell’Economia:
• quello ordinario, utile ai fini civilistici.(ad esempio, per alcuni prodotti farà da garanzia);
• quello fiscale, per poter beneficiare di detrazioni o deduzioni.
Ai consumatori che lo richiederanno, al momento di effetture un acquisto, l’esercente dovrà rilasciare un documento commerciale, emesso con registratore telematico e in linea con il layout standard, su un idoneo supporto cartaceo di dimensioni che ne assicurino la leggibilità, la gestione e conservazione nel tempo.
D’intesa con il cliente, si può anche sostituire il supporto fisico coni l formato elettronico, a patto che si garantisca l’autenticità e integrità.
Il documento deve obbligatoriamente contenere quantomeno:
• data e ora d’emissione;
• numero progressivo;
• ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
• numero di partita IVA dell’emittente;
• ubicazione dell’esercizio;
• descrizione dei beni ceduti e dei servizi prestati (per i medicinali, è possibile indicare il numero dell’AIC;
• l’ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
Dall’analogico al digitale, resta la possibilità per il consumatore di chiedere un documento di annullo o di reso merce.
COME UTILIZZARE IL NUOVO DOCUMENTO COMMERCIALE FISCALE
Per beneficiare di detrazioni o deduzioni, il cliente deve richiedere al momento dell’operazione l’emissione del documento commerciale fiscale, che deve riportare anche il codice fiscale o la partita IVA di chi acquista, oltre alle altre informazioni necessarie.
Il documento commerciale fiscale si può utilizzare per i seguenti scopi:
• la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi;
• la deduzione e la detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
• l’applicazione dell’art. 21, comma 4 lettera a, del d.p.r. 633/1972 (fattura differita).
Il commerciante è obbligato ad emetterlo, ma il cliente può richiederlo solo quando effettua l’acquisto, e non in un secondo momento. Inoltre il commerciante non è più obbligato alla tenuta del “registro prima nota corrispettivi”.
NEL PROSSIMO APPROFONDIMENTO: LE AGEVOLAZIONI E I SEMINARI DAL VIVO.
Approfondiremo le misure per facilitare l’aggiornamento tecnologico necessario per l’invio corrispettivi.
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Un promemoria sulle scadenze per le attività economiche in calendario.
Un mese e mezzo in più di tempo a disposizione
In attuazione della delega per la riforma fiscale,il Governo ha annunciato due decreti legislativi di attuazione su Statuto Diritti del Contribuente e adempimenti tributari.