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Invio corrispettivi: metodi pratici, sanzioni e altre novità dal 2020

Nuovo approfondimento sugli adempimenti previsti per i titolari di partita Iva

22 ottobre 2019

 

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Dopo aver riassunto cosa può fare chi ancora non ha il registratore telematico, e fino a quando, vediamo ora

 

COME INVIARE MATERIALMENTE I CORRISPETTIVI

L’invio dei corrispettivi giornalieri può essere effettuato entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, fermo restando l'obbligo di memorizzazione giornaliera in base all’articolo 6 D.P.R. 633/1972 e secondo quanto stabilito dalla conversione in legge del decreto crescita (articolo 12-quinquies D.L. 34/2019). Per farlo, vanno utilizzati strumenti tecnologici in grado di garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. L’idoneità degli strumenti in dotazione va confrontata con le caratteristiche esposte  nei provvedimenti n. 182017 del 28.10.2016 e n. 99297 del 18.04.2019 dell’Agenzia delle entrate.

 

LE SANZIONI PER MANCATO INVIO

In caso di mancata memorizzazione o trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si va incontro alle sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997, così come richiamate dall’articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015. In particolare:

-              sanzione pari al 100% dell’imposta;

-              sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni.

 

Nella bozza di Legge di bilancio 2020 attualmente in discussione è prevista anche una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per gli esercenti che rifiutano di inserire il codice fiscale del consumatore o che non trasmettano all’Agenzia delle entrate i dati di ogni singola cessione o prestazione. La misura dovrà quindi essere confermata da Parlamento nella versione approvata della Legge di Bilancio per essere in vigore. 

 

COME CAMBIA LA RELAZIONE CON IL CLIENTE

A partire dalle scadenze previste, il termine “scontrino” sarà formalmente obsoleto: il gergo corrente definisce il nuovo strumento "E-SCONTRINO", ma la definizione più corretta sarà “documento commerciale”.  In due possibili versioni, secondo quanto desctitto nel Decreto del 7 dicembre 2016 del Ministero dell’Economia:

•             quello ordinario, utile ai fini civilistici.(ad esempio, per alcuni prodotti farà da garanzia);

•             quello fiscale, per poter beneficiare di detrazioni o deduzioni.

 

Ai consumatori che lo richiederanno, al momento di effetture un acquisto, l’esercente dovrà  rilasciare un documento commerciale, emesso con registratore telematico e in linea con il layout standard, su un idoneo supporto cartaceo di dimensioni che ne assicurino la leggibilità,  la gestione e conservazione nel tempo.

D’intesa con il cliente, si può anche sostituire il supporto fisico coni l  formato elettronico, a patto che si garantisca l’autenticità e integrità.

 

Il documento deve obbligatoriamente contenere quantomeno:

•             data e ora d’emissione;

•             numero progressivo;

•             ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;

•             numero di partita IVA dell’emittente;

•             ubicazione dell’esercizio;

•             descrizione dei beni ceduti e dei servizi prestati (per i medicinali, è possibile indicare il numero dell’AIC;

•             l’ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Dall’analogico al digitale, resta la possibilità per il consumatore di chiedere un documento di annullo o di reso merce. 

 

COME UTILIZZARE IL NUOVO DOCUMENTO COMMERCIALE FISCALE

Per beneficiare di detrazioni o deduzioni, il cliente deve richiedere al momento dell’operazione l’emissione del documento commerciale fiscale, che deve riportare anche il codice fiscale o la partita IVA di chi acquista, oltre alle altre informazioni necessarie.

 

Il documento commerciale fiscale si può utilizzare per i seguenti scopi:

•             la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi;

•             la deduzione e la detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

•             l’applicazione dell’art. 21, comma 4 lettera a, del d.p.r. 633/1972 (fattura differita). 

 

 

Il commerciante è obbligato ad emetterlo, ma il cliente può richiederlo solo quando effettua l’acquisto, e non in un secondo momento. Inoltre il commerciante non è più obbligato alla tenuta del “registro prima nota corrispettivi”.

 

NEL PROSSIMO APPROFONDIMENTO: LE AGEVOLAZIONI  E I SEMINARI DAL VIVO.

Approfondiremo le misure per facilitare l’aggiornamento tecnologico necessario per l’invio corrispettivi.

 

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