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NO PROFIT Il nuovo Codice in sintesi

Con i decreti attuativi si apre in concreto la nuova fase

20 ottobre 2017

 

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Sono tre i decreti legislativi cardine di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Una riforma che per completare i propri effetti, avrà comunque bisogno di  ulteriori decreti attuativi.

 

TUTTO IN UN CODICE

Il nuovo Codice riordina tutta la normativa al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali. In questa prospettiva, le amministrazioni pubbliche sono chiamate a promuovere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani.

 

TERZO SETTORE: CHI CI RIENTRA

 Il Codice raggruppa tutte le tipologie di soggetti ora denominati Enti del Terzo settore (Ets):

  • organizzazioni di volontariato,
  • associazioni di promozione sociale,
  • enti filantropici,
  • imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
  • reti associative,
  • società di mutuo soccorso,
  • associazioni, riconosciute o non,
  • fondazione ed altri enti di carattere provato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

 

 

DOVERI E DIRITTI

Questi soggetti sono tenuti a iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore che sostituirà i vari elenchi oggi esistenti e che avrà sede presso il Ministero delle Politiche Sociali, ma sarà gestito e aggiornato a livello regionale.  Gli Ets sono tenuti al rispetto di vari obblighi (riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi,  l’assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili), ma potranno accedere anche a una serie di esenzioni e vantaggi economici (circa 200 milioni nei prossimi tre anni) diffusi su scala regionale. Infatti il Codice prevede, tra l’altro:

– la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l’introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio;

– l’istituzione del social bonus, ossia un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro;

– una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale);

– la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti;

– specifiche disposizioni in ordine al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;

– la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell”apposito registro;

– un regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line;

– misure per favorire l’assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali;

– la disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore.

Il Codice prevede, infine, la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, nonché quella di carattere sanzionatorio.

 

IL RUOLO DELLO STATO E DEI CENTRI SERVIZI

Sono state anche definite disposizioni rivolte alle Pubbliche Amministrazioni per mettere a disposizione delle associazioni beni mobili o immobili in forma gratuita per singole manifestazioni, oppure in comodato gratuito o a canone agevolato per insediarvi la propria sede, oppure per incentivare la cultura del volontariato soprattutto nelle scuole o coinvolgere gli Ets sia nella programmazione che nella gestione di servizi sociali, in condizioni più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Fortemente revisionati escono dalla riforma anche i Centri Servizi del Volontariato: tenuti a prestare servizi ad una platea più ampia, che comprenderà tutti i volontari dei vari Ets; verranno governati da un Organismo nazionale di controllo e dalle sue articolazioni territoriali; nella governance dei CSV potranno entrare tutti gli Ets, lasciando però al volontariato la maggioranza nelle assemblee. Viene anche centralizzato e ripartito a livello nazionale il fondo per il funzionamento dei CSV, che continuerà ad essere alimentato da una parte degli utili delle fondazioni di origine bancaria e da un credito di imposta fino a 10 milioni, a regime, che queste ultime si vedranno riconoscere ogni anno.

 

 

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