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Ospiti che pagano in contanti? Ricordarsi dei limiti di legge

Un promemoria delle novità introdotte dal dal dlgs 90/2017

03 agosto 2017

 

pagamenti-contanti-turisti-2017

Il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha recepito l’ultima Direttiva europea contro il riciclaggio (direttiva UE n. 2015/849) ha confermato, all’art. 3, comma 1, il divieto di trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.


L’art. 8, comma 15, dello stesso D. Lgs. n. 90/2017 ha invece modificato l’art. 3, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito nella legge n. 44/2012, abbassando da 15.000 a 10.000 euro il limite per i pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo da parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

 

Restano validi gli adempimenti già previsti a carico del cedente o prestatore che riceve il pagamento in contanti:

• trasmettere preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate, contenente le coordinate del conto corrente bancario o postale intestato al cedente o prestatore, nel quale viene versato il denaro contante incassato;

• acquisire, all’effettuazione delle operazioni in questione, fotocopia del passaporto ed autocertificazione del cliente, attestante la cittadinanza e la residenza dello stesso;

• versare, entro il giorno successivo, il denaro contante in un conto corrente intestato al cedente o prestatore, acceso presso un istituto di credito, consegnando allo stesso copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate di cui sopra;

• comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate le transazioni di cui sopra effettuate in contanti d’importo uguale o superiore a 1.000 euro (si rammenta che il riferimento ai 1.000 euro è rimasto formalmente invariato nonostante l’elevazione della soglia per i residenti a 3.000 euro), secondo le modalità e i termini stabiliti con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

E' bene ricordare inoltre che il D. Lgs. 19 novembre 2008 n. 195, recante “Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005”, all’art. art. 3, stabilisce che chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane.

 

Per le aziende associate Confesercenti sono disponibili:

  • un modello di cartello riportante i nuovi limiti relativi al trasferimento di denaro contante, utilizzabile per comunicare alla propria clientela il contenuto delle disposizioni
  • un modello di modulo per rilasciare la prescritta dichiarazione, disponibile in due lingue (italiano e inglese).

 

Il modello è disponibile a richiesta  via mail oppure presso le sedi Confesercenti Siena.

 

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