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15 settembre 2026
AGGIORNAMENTO 15.09.2026
E' entrato in vigore l'obbligo del formulario digitale (xFIR) e dell'invio telematico dei dati al RENTRI, con sanzioni da 1.000 a 3.000 euro per inosservanza, incompletezza o ritardi.
Soggetti Obbligati
Rifiuti pericolosi: Tutti i produttori, trasportatori professionali, intermediari, commercianti e gestori di impianti.
Rifiuti non pericolosi: Enti e imprese con più di 10 dipendenti che producono scarti da lavorazioni industriali, artigianali, depurazione acque, abbattimento fumi o fosse settiche.
Novità e Deroghe
Digitalizzazione (xFIR): Generazione, compilazione, firma elettronica e scambio avvengono esclusivamente online, eliminando il formato cartaceo (salvo emergenze o indisponibilità di rete).
Gestione per i non iscritti: Chi trasporta autonomamente i propri rifiuti non pericolosi (es. muratori, giardinieri iscritti all'Albo Gestori Ambientali) continua a usare il modello cartaceo, vidimandolo nell'area riservata del portale RENTRI.
Conservazione: Invio del registro in conservazione digitale con cadenza annuale.
SINTESI DELLE SCADENZE OPERATIVE
| Operazione | Scadenza Operativa |
| Emissione e firma (xFIR) | Prima dell'inizio del trasporto |
| Annotazione registro cronologico | Entro 10 giorni lavorativi dal carico o scarico |
| Invio dati (xFIR) (rifiuti pericolosi) | Entro 10 giorni lavorativi dalla produzione o scarico |
| Invio dati registro al RENTRI | Entro la fine del mese successivo all'annotazione |
02.03.2026 - si segnala la proroga al 15 settembre 2026 per l'utilizzo del formulario con il sistema del "doppio binario" (cartaceo e digitale) e la contestuale sospensione delle sanzioni per il mancato invio dei dati al RENTRI. Di conseguenza, sebbene per i soggetti obbligati la modalità corretta resti il FIR digitale, fino a metà settembre 2026 sarà possibile continuare a utilizzare il formato cartaceo senza incorrere in multe.
18.02.2026 - in merito a quanto sotto, segnaliamo un ulteriore aggiornamento: il sistema digitale risulta ripristinato e dunque funzionante per la maggior parte dei servizi del RENTRI.
Al contrario, la gestione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) digitale rimane attualmente in regime di emergenza. Pertanto, l'utilizzo del formato cartaceo è consentito fino a nuova comunicazione, ferma restando l'opzione di gestire i FIR in formato digitale laddove il sistema ne consenta il corretto funzionamento.
17.02.2026 - in merito a quanto sotto, segnaliamo il seguente aggiornamento:
l'utilizzo dei registri digitali, inizialmente previsto per il 13/02/2026, è stato ufficialmente posticipato a causa di un’indisponibilità tecnica dei sistemi Rentri.
Restano in vigore le seguenti disposizioni:
Ritorno al Cartaceo: Fino a nuova comunicazione, la tracciabilità dei rifiuti deve proseguire esclusivamente su supporto cartaceo seguendo le procedure di emergenza.
Ripristino del Digitale: Il passaggio obbligatorio al sistema digitale avverrà solo dopo una specifica comunicazione del Ministero dell'Ambiente (MASE). La carta resterà valida fino al termine del primo giorno lavorativo successivo a tale annuncio.
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Il RENTRI è stato introdotto per garantire una tracciabilità più efficace dei rifiuti, in linea con le normative europee. Questo sistema sostituisce progressivamente i vecchi registri cartacei, offrendo maggiore controllo e trasparenza sull’intero ciclo di vita dei rifiuti.
A partire dal 13 febbraio 2026, i vecchi registri cartacei non saranno più validi. Da tale data, i registri di carico e scarico potranno essere tenuti esclusivamente in modalità digitale attraverso il portale ufficiale RENTRI.
Per accompagnare le imprese interessate in questa transizione ed evitare il rischio di sanzioni, Confesercenti mette a disposizione un servizio di consulenza dedicato che include:
Agli interessati si consiglia di non attendere la scadenza per evitare rallentamenti tecnici nell'accesso al portale. Le sedi Confesercenti sono a vostra disposizione per chiarire ogni dubbio e procedere con l’iscrizione.
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