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17 febbraio 2025
Dal 1° ottobre 2024, come previsto dal DL 19/2024, noto come “Decreto PNRR 4” (convertito con Legge 56/2024), tutte le imprese e tutti i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti al possesso della patente a punti (o crediti).
L’obbligo di possesso della patente riguarda non solo tutte le imprese edili, ma anche tutte le imprese che intervengono nelle varie fasi lavorative dei cantieri, come ad esempio impiantisti elettrici e termoidraulici, fabbri, imbianchini, pavimentatori, ecc. Non riguarda invece ingegneri, architetti e geometri che operano in qualità di general contractor.
Dopo la presentazione della domanda, da effettuarsi online sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la patente viene rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Istituto verificato il possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti: per operare nei cantieri sono richiesti almeno quindici crediti.
La violazione di norme comporta la sottrazione di punti che potranno essere recuperati attraverso la frequenza di corsi di formazione.
In caso dai controlli ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non emergano violazioni o irregolarità, ’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL».
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), attraverso la nota n. 9326 del 3 dicembre 2024, ha fornito chiarimenti in merito alle violazioni. In particolare:
Mancanza di patente a crediti o punteggio inferiore a 15 crediti
L'INL ha chiarito che, qualora in un appalto o subappalto non sia stato definito il valore dei lavori, la sanzione per il mancato possesso della patente a crediti da parte dell'impresa o per il possesso di una patente con un punteggio inferiore a 15 crediti sarà pari al 10% del valore dei lavori. In ogni caso, l'importo della sanzione non potrà essere inferiore a 6.000 euro.
Omessa verifica del titolo abilitativo da parte del committente
Il committente che omette di verificare il possesso del titolo abilitativo (patente a crediti o attestazione SOA) da parte dell'impresa o del lavoratore autonomo a cui affida i lavori sarà soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 711,92 euro a 2.562,91 euro.
È importante sottolineare che tale sanzione non viene applicata se il titolo abilitativo dell'impresa o del lavoratore autonomo viene meno (per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15 crediti) dopo la data di affidamento dei lavori.
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Immagine: Foto di LEEROY Agency da Pixabay
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