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IL BESTIARIO FISCALE ITALIANO

Il quadro 2015 dell'accanimento tributario

14 luglio 2015

 

entrate

 


- Accise sui carburanti

Iniziò Mussolini a introdurre 1,90 lire al litro sulla benzina per finanziare la guerra di conquista dell’Abinissinia nel 1935. Ma poi tutti i Governi che si sono succeduti, indipendentemente dal colore politico, hanno proseguito nell’opera del finanziamento facile, prelevando all’occorrenza il necessario direttamente dalle tasche degli automobilisti.
Prese singolarmente si tratta di cifre minime, nell’ordine del millesimo di euro o di 10 centesimi, eppure messe in fila una dopo l’altra, queste dieci una tantum sono diventate col passare degli anni una massa che determina un gravame complessivo di quasi 25 centesimi, che ancora oggi pesano sul prezzo finale di ogni litro di benzina.
C’è anche la «tassa sulla tassa». Vale a dire che su questi 25 centesimi di euro, sommati alla vera e propria imposta di fabbricazione (definita per decreti ministeriali), viene aggiunta pure l’IVA del 20%.
C’è anche la «tassa sulla tassa». Vale a dire che su questi 25 centesimi di euro, sommati alla vera e propria imposta di fabbricazione (definita per decreti ministeriali), viene aggiunta pure l’IVA del 20%. Ogni centesimo di aumento sul carburante comporta un maggiore introito di circa 20 milioni di euro al mese per le casse dello Stato
Nel territorio italiano, sull’acquisto dei carburanti gravano un insieme di accise, istituite nel corso degli anni allo scopo di finanziare diverse emergenze. Alcune di esse, però, risultano talmente anacronistiche (la meno recente prevede tuttora il finanziamento della guerra di Etiopia del 1935) da suscitare non poche polemiche a riguardo.
Non bisogna dimenticare che alle accise, appena elencate, viene sommata la vera e propria imposta di fabbricazione (definita per decreti ministeriali) ed, inoltre, viene aggiunta l’Iva del 22%.

 

- Canone RAI

Il canone Rai previsto da un decreto del 1938 prevede che chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento.
L'imponibilità dipende esclusivamente dalla detenzione di un apparecchio, indipendentemente dall'effettiva ricezione dei programmi della Rai o dalla mancanza di interesse a riceverne.
L’imposta risulta essere illogica, incongruente e anacronistica. Infatti la Rai insiste a pubblicizzare il canone come se fosse un abbonamento a libera scelta, mediante spot televisivi. Se il canone fosse un’imposta di possesso essa dovrebbe essere abbinata al modello e al numero di serie dell’apparecchio al momento dell’acquisto e, in quanto imposta, pagata allo Stato e non ad un ufficio delle imposte riservato all’azienda Rai.

 

- Imposta da bollo

L’imposta di bollo è applicata sulla produzione, richiesta o presentazione di determinati documenti. Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti scritti di natura: civile, commerciale, stragiudiziali e giudiziali, avvisi, manifesti e registri.
E’ una tipologia d’imposta che, ad oggi, esiste praticamente solo in Italia ed in nessun altro Paese Europeo.

Disciplinata dal D.P.R. n. 642/72, l’imposta è applicata su una varietà di documentazioni totalmente differenti tra loro per le quali sembra assurdo l’assolvimento di un’imposta. Ne citiamo, oltre ai classici atti, i più strani e particolari:

• Rilascio di certificati, copie o simili di qualsiasi tipo;
• C/C bancari personali;
• Cambiali agrarie;
• Libretti di risparmio;
• Contratti di lavoro e d’impiego;
• Permessi di vario genere (raccolta funghi, licenza di pesca..).

Rientrano in questa imposta una serie di balzelli di seguito classificati:

• Tassa sulla raccolta dei funghi;
• Tassa sulla voce;
• Tassa sui certificati;
• Tasse macabre;
• Tasse sul movimento;
• Tassa sull’espatrio;
• Tassa sui voli aerei;
• Acquisto di un’autovettura;
• Tasse bancarie;
• La tassa sulle ricevute.

 

- Tassa sull’ombra

Introdotta da alcuni enti locali con la riproposizione di una legge introdotta dal Governo nel 1972 e si applica sull'occupazione del soprasuolo occupato dalle tende parasole. E' una tassa, questa, che si aggiunge al lungo elenco di imposizioni assurde, nate in tempi che ormai, per stile di vita, sono lontanissimi da quelli odierni. La Pubblica amministrazione, oltre a non capire la situazione drammatica nella quale le imprese cercano di sopravvivere, impedisce ed ostacola qualsiasi tipo di iniziativa positiva, come, ad esempio, l'installazione di una tenda da sole che, tra le altre cose, aiuta a definire un decoro urbano che dovrebbe invece essere a carico della pubblica amministrazione stessa.

 

- Tassa di soggiorno


L’istituzione dell’imposta di soggiorno è disciplinata dall’articolo 4 del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23. La finalità dell’istituzione della suddetta imposta è quella di finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli per le strutture ricettive, nonché interventi per la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali del Comune e relativi ai servizi pubblici locali.

La disciplina di attuazione dell’imposta, nonché dell’ambito applicativo della stessa, è completamente demandata al Comune, tramite delibera del Consiglio e proprio regolamento, in conformità con le linee guida definite da un regolamento attuativo generale per il quale era prevista l’adozione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Tale previsione è molto generica ed elastica nel demandare ai Comuni la possibilità di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie non definendo alcun caso particolare e nessun criterio guida e dando, di fatto, estrema libertà agli Enti locali nel definire le caratteristiche strutturali dell’imposta stessa.

 


- Tassa sulla memoria

Il Ministro dei beni culturali Sandro Bondi il 30 dicembre 2009, ha firmato un Decreto ministeriale che amplia e moltiplica una nuova tassa, quella sulla memoria ai sensi dell’art. 71-septies della l. n. 633 del 1941. Si tratta di un compenso che porterà nelle casse della SIAE, alcune centinaia di milioni di euro e che sarà applicato su qualsiasi supporto in grado di registrare qualcosa, a prescindere dall’utilizzo che se ne farà, quindi sarà tassato con conseguente aumento del prezzo di vendita qualsiasi dispositivo che abbia una memoria fissa.
Perciò telefonini, computer, hard disk esterni, pen drive e similari sono assoggettati alla nuova tassa, in quanto su di essi potrebbe essere registrato qualcosa coperto da diritto d’autore.

In verità è una estensione di una vecchia tassa che già oggi aggrava il costo d’acquisto di cd, dvd e masterizzatori; ma per essere innovativi fino in fondo il nuovo prelievo sarà rapportato ai Gigabyte di memoria.
In un momento di crisi dei consumi, di redditi famigliari e imprenditoriali tagliati dalla recessione, non appare proprio un provvedimento all’altezza e adeguato, in quanto inevitabilmente ricadrà sui prezzi di vendita e quindi sulle tasche dei consumatori.
Infatti anche l’impresa che acquisterà nuovi computer per innovarsi pagherà somme maggiori, pur utilizzando le memorie per i propri affari e non certo per registrarvi film o file musicali.

Per quanto riguarda la tariffa della c.d. tassa sulla memoria si fa riferimento al Decr. del 20 giugno 2014 firmato dal Min. Franceschini, che definisce, in maniera molto precisa, le tariffe per ogni tipo di supporto con memoria (da un semplice DVD a una chiavetta o hard disk portatile, da uno Smartphone fino ai televisori con registrazione e qualsiasi tipo di PC). Ad esempio per smartphone e tablet si parte da € 3 con memoria da 8 GB fino a € 5,20 oltre 32 GB (in precedenza si dovevano € 0,90 per smartphone e nulla per i tablet). Le chiavette USB arrivano fino a € 9 (secondo la memoria). Invece il compenso per i computer è di € 5,20. Anche gli hard-disk sono in elenco con € 20 per modelli da 1-2 TB. Una cifra che grava in modo significativo sul costo finale di qualsiasi di questi beni.

 

- Tassa sulla diffusione musicale nei pubblici esercizi

La Società consortile fonografici sta procedendo ormai da tempo a richiedere a pubblici esercizi ed attività commerciali varie, per conto delle case discografiche convenzionate, il pagamento dei compensi relativi alla registrazione discografica (cioè l'incisione su supporto dell'opera musicale), ben distinta dal diritto d'autore preteso dalla SIAE. Si tratta di una tariffa che può andare da € 120 a € 660 l'anno per bar e ristoranti e da € 120 a 500 per i negozi. SCF dal canto suo aveva inviato un ultimatum: chi non paga entro la data stabilita dovrà fare i conti anche con una sovrattassa, annunciando poi sconti per chi decideva di regolarizzare la situazione pregressa. Alcuni esercenti hanno ricevuto anche delle lettere di recupero credito. Anche in questo caso la Confesercenti ha mostrato la sua totale contrarietà osteggiando completamente la disciplina, motivando la profonda differenza che c’è tra un pubblico esercizio che fa della musica l’intrattenimento principale per la sua clientela (discoteche) e gli esercizi commerciali che invece offrono un semplice sottofondo musicale ai propri clienti (bar, parrucchieri e negozi d’abbigliamento).

 

- Tassa sulla giustizia

In virtù del “Decreto Monti”, approvato nel 2011, si deve un Contributo Unificato per un qualsiasi ricorso giudiziario da parte di un cittadino.

Per un ricorso principale o incidentale in Commissione tributaria provinciale o regionale è dovuto il contributo nei seguenti importi:

• € 30 per controversie di valore fino a € 2.582,28;
• € 60 per controversie di valore superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000;
• € 120 per controversie di valore superiore a € 5.000 e fino a € 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;
• € 250 per controversie di valore superiore a € 25.000 e fino a € 75.000;
• € 500 per controversie di valore superiore a € 75.000 e fino a € 200.000;
• € 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

Per un procedimento civile invece:

• € 37 per controversie fino a € 1.100;
• € 85 per controversie da € 1.101 a € 5.200;
• € 206 per controversie da € 5.201 a € 26.000;
• € 450 per controversie da € 26.001 a € 52.000;
• € 660 per controversie da € 52.001 a € 260.000;
• € 1.056 per controversie da € 260.001 a € 520.000;
• € 1.466 per controversie superiori a € 520.001.

Per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione questo Contributo è raddoppiato.

- Imposta sugli intrattenimenti

L'imposta sugli intrattenimenti è dovuta sulle attività di "intrattenimento" indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 e deve essere versata, per le attività a carattere continuativo svolte in ogni mese solare, entro il giorno 16 del mese successivo

L'imposta sugli intrattenimenti è un'imposta a cui sono assoggettati gli introiti derivanti da alcune attività del settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi. È regolata dal d. Lgs. n. 60/99 e ha sostituito, dal 1° gennaio 2000, la precedente "imposta sugli spettacoli".

In particolare, per le "attività di intrattenimento" è dovuta l'imposta sugli intrattenimenti, oltre l'Iva, secondo uno speciale regime forfetario (salvo opzione per il regime ordinario); per le altre "attività di spettacolo", è dovuta solo l'Iva nei modi ordinari, tranne per i contribuenti minori e per gli spettacoli viaggianti per i quali è previsto un regime semplificato forfetario.

Vengono, quindi, tassati sia gli intrattenimenti che gli spettacoli con la specifica differenza, secondo quanto chiarito nella Circolare n. 165/E del 07.09.2000 dell'Agenzia delle Entrate, per la quale l'intrattenimento comprende le attività che presentano un prevalente aspetto ludico e di puro divertimento ed implica la partecipazione attiva all'evento, mentre lo spettacolo è caratterizzato dalla partecipazione prevalentemente passiva dello spettatore all'evento rappresentato, che assume anche una connotazione culturale.

Attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti una serie di giochi e le altre attività:

• esecuzioni musicali di qualsiasi genere (esclusi i concerti vocali e strumentali) e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo è di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio;
• utilizzo di biliardi;
• utilizzo di elettrogrammofoni,
• utilizzo di biliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico in luoghi pubblici o aperti al pubblico sia in circoli che in associazioni di qualunque specie;
• utilizzo ludico di strumenti multimediali;
• gioco del bowling;
• noleggio go-kart;
• ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse;
• esercizio del gioco nella case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.

Le aliquote previste variano dall'8% al 60% a seconda del tipo di attività.

 

- Tassa di concessione governativa

La tassa di concessione governativa (conosciuta anche con l'acronimo TCG) è la tassa da corrispondere allo Stato italiano dai beneficiari di determinati provvedimenti amministrativi e altri atti, come ad esempio autorizzazioni, concessioni, licenze, ai sensi del D.P.R. n. 641/72 sulla "Disciplina delle tasse sulle concessioni governative".

Questa tassa ha dato vita, nel tempo, ad una serie di balzelli di seguito classificati:

• Tassa sui cellulari;
• Tassa sui libri sociali;
• Tassa sugli albi professionali;
• Tassa sul passaporto;
• Tassa su marchio e brevetti;
• Tassa sul posrto d’armi;
• Tassa sulla caccia e la pesca;
• Tassa sul turismo;
• Tassa su apparecchi radio e televisori.

 

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