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18 settembre 2017
La legge n. 124/17 (comma 178 dell’art. 1) modificando il comma 2 dell’art. 29 del Testo unico delle Accise, ha eliminato l’obbligo della denuncia e della licenza UTF per la vendita di prodotti alcolici negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi. Di conseguenza, a partire dal 29 agosto 2017, ai fini, tutti gli esercenti la vendita di prodotti alcolici ad imposta assolta, rientranti nelle precedenti categorie di pubblici esercizi, non dovranno più denunciare la loro attività e, pertanto, non si dovrà procedere alla richiesta di una specifica licenza per la vendita degli acolici, ed alla sua conservazione per gli eventuali controlli.
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Un promemoria sulle scadenze per le attività economiche in calendario.
Riguarda imprese già costituite con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini al trust
Definiti i tempi per le aziende che producono o gestiscono rifiuti pericolosi