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Shopper ultraleggeri, cosa cambia da gennaio 2018?

In vigore i nuovi divieti e l'obbligo di corrispettivo al cliente

03 gennaio 2018

 

shopper-ultraleggeri-2018

Il 2018 sarà l’anno zero per i sacchetti di plastica ultraleggeri, in particolare per quelli impiegati per contenere  alimenti sfusi (tipicamente ortofrutta, ma non solo). Anno zero, nel senso che non potranno più essere utilizzati, come stabilito dal  Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 9 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito in legge 3 agosto 2017 n 123 (Cfr. Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2017 n.188). Per contenere gli alimenti sfusi sarà obbligatorio utilizzare sacchetti che siano  non solo compostabili secondo la norma UNI EN 13432, ma anche contenenti una percentuale di carbonio biobased (secondo lo standard UNI CEN/TS 16640) che legge richiede in misura crescente:

  • almeno il 40% dal 1 gennaio 2018,
  • il 50% dal 1 gennaio 2020
  • non meno del 60% da gennaio 2021.

 

Inoltre,  gli shopper di plastica così composti dovranno avere anche queste caratteristiche:

1)      borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco

• Per gli esercizi che commercializzano generi alimentari:  spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto;


• per gli esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari:  spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto.

 

2) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

• Per gli esercizi che commercializzano generi alimentari:  spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto;


• Per gli esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari:  con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto.

 

 

TRATTAMENTO  FISCALE: SHOPPER SOLO A PAGAMENTO

L’altra novità è che le borse di plastica autorizzate (cioè in possesso dei requisiti sopra dettagliati) non potranno essere consegnate gratuitamente alla clientela, ovvero un loro importo corrispettivo dovrà necessariamente figurare nello scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati.

 

La legge 3 agosto 2017 n 123 , che aggiunge queste disposizione a quelle   comprese nella già nota  legge 11 agosto 2014, n. 116.dispone inoltre altre caratteristiche necessarie per gli shopper utilizzabili, relative alle informazioni che devono essere rese ai consumatori come l’apposizione di diciture identificative delle borse commercializzabili da parte dei produttori; gli obblighi di relazione alla Commissione europea circa l’utilizzo di borse di plastica; l’organizzazione di campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sull’impatto delle borse di plastica sull’ambiente.

 

La legge inoltre assegna al Conai il compito di  acquisire i dati sulla produzione e distribuzione di sacchetti monouso in plastica, che saranno elaborati dall’Ispra per calcolare l’utilizzo pro-capite, dato da inviare alla Commissione europea come richiesto dalla Direttiva europea 2015/720.

 

NUOVE REGOLE SUGLI SHOPPER: COSA COSTA NON SEGUIRLE

La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis (divieto di commercializzazione delle borse di plastica) e 226-ter (riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi. All’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.

 

 

Approfondimenti tramite  il servizio Ambiente e sicurezza nelle sedi Confesercenti Siena

 

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