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05 marzo 2021
Doveva entrare in vigore ad inizio 2021, lo sarà dal 1 luglio. E’ la Direttiva UE 05.12.2017, n. 2017/2455, che porta rilevanti novità Iva sul commercio elettronico indiretto, e prevede che a decorrere dal 1° luglio 2021 (nuovo termine fissato con la decisione del Consiglio Ue 2020/1109 e con i Regolamenti Ue 2020/1108 e 2020/1112) vengano meno le cosiddette “soglie di protezione”.
E-COMMERCE E IVA: COSA CAMBIA DA LUGLIO
In particolare, per le vendite in e-commerce che rientrano nella soglia annua di 10.000 euro, al netto dell’imposta, l’Iva si applicherà nel Paese dove è stabilito il cedente soggetto passivo dell’imposta; dal momento in cui si supera la soglia, nel corso di un anno civile, da quella data si applica il criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni, di cui all’articolo 33, lett. a), Direttiva 2006/112/CE.
In pratica, dal 1° luglio 2021, il regime Iva del commercio elettronico indiretto verrà assimilato a quello del commercio elettronico diretto. In alternativa, il cedente (chi vende) potrà optare per la registrazione al Moss in alternativa all’identificazione nei singoli Paesi in cui sono eseguite le vendite, adottando le regole di fatturazione del proprio Stato membro.
E-COMMERCE E IVA: NOVITA' ANCHE PER INTERMEDIARI
Novità dalla stessa data anche per chi facilita, tramite l’uso di un interfaccia elettronica:
Qui l’operazione e-commerce di cessione di beni di modico valore di beni importati da territori o Paesi terzi, ovvero di beni effettuata nella Comunità verso privati consumatori da un soggetto non comunitario, verrà suddivisa in due operazioni distinte:
ai sensi dell’articolo 136-bis Direttiva 2006/112/CE;
Paese del consumatore.
E-COMMERCE E IVA: PER APPROFONDIRE
Maggiori informazioni tramite il servizio Contabilità nelle sedi Confesercenti Siena.
Un promemoria sulle scadenze per le attività economiche in calendario.
Definite dall'agenzia delle Entrate: presentazione entro settembre per il 730, entro il 15 ottobre per Unico e Redditi