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27 settembre 2019
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Istanza di interpello n.389 ha chiarito come indicare la data nella fattura elettronica differita.
In particolare, quella riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file deve essere sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione, ferma restando la possibilità di emettere la stessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Se nello stesso mese vengono effettuate una o più cessioni di beni nei confronti del medesimo soggetto e la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo, c’è la possibilità di emettere un’unica fattura elettronica differita, contenente il dettaglio delle operazioni effettuate, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione. In questo caso l’Agenzia ha precisato che è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese nella fattura (ad es. 30 settembre Le indicazioni valgono anche per le prestazioni di servizi identificabili con lo stesso criterio.
DATA IN FATTURA ELETTRONICA: COME APPROFONDIRE
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