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GREEN PASS, EVENTI E FOOD, STRANIERI Cosa cambia dal 10 marzo

Le novità introdotte dalla conversione in legge del DL 1/2022

10 marzo 2022

 

conversione-dl-1-2022

Dal 10 marzo torna ad essere consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive. Lo prevede la legge 4 marzo 2022, n. 18 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.56 del 8 marzo.

 

 

VALIDITA' GREEN PASS

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha validità dalla data di somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

Inoltre, a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata la certificazione verde con una validità di sei mesi a decorrere dalla data di avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata, la certificazione verde che ha validità a decorrere dalla data di avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

 

 

GREEN PASS E CIRCOLAZIONE STRANIERI

Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall'avvenuta guarigione dal COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali sussiste l'obbligo di green pass rafforzato, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. Il test non è obbligatorio in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.

 

Serve invece il test antigenico rapido o molecolare con esito negativo nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, per l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è richiesto il possesso del green pass rafforzato.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono ancora tenuti a verificare che l'accesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

 

 

Dettagli nel testo del provvedimento o presso le sedi Confesercenti Siena.

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