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Ospiti che pagano in contanti? I nuovi limiti di legge

Torna a 15mila euro la soglia massima

17 dicembre 2019

 

La legge di Bilancio 2019 ha nuovamente innalzato a 15mila euro il limite per le operazioni in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo da parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

Il limite era stato innalzato a questa soglia dal DL 16/2012, e poi abbassato a 10mila euro dal Dlgs 90/2017. Con l’ultima legge di bilancio torna dunque a 15mila la soglia entro la quale è possibile accettare il pagamento in contanti per le transazioni turistiche.

 

Restano confermati gli adempimenti già previsti a carico del cedente o prestatore che riceve il pagamento in contanti:

 

  1. trasmettere preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate, contenente le coordinate del conto corrente bancario o postale intestato al cedente o prestatore, nel quale viene versato il denaro contante incassato;

 

  1. acquisire, all’effettuazione delle operazioni in questione, fotocopia del passaporto ed autocertificazione del cliente, attestante la cittadinanza e la residenza dello stesso;

 

  1. versare, entro il giorno successivo, il denaro contante in un conto corrente intestato al cedente o prestatore, acceso presso un istituto di credito, consegnando allo stesso copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate di cui sopra;

 

  1. comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate le transazioni di cui sopra effettuate in contanti d’importo uguale o superiore a 1.000 euro (si rammenta che il riferimento ai 1.000 euro è rimasto formalmente invariato nonostante l’elevazione della soglia per i residenti a 3.000 euro), secondo le modalità e i termini stabiliti con Provvedimento del 2.8.2013 dell’Agenzia delle Entrate, ovvero:
  • Il 10 aprile dell’anno successivo per i contribuenti con liquidazione IVA mensile;
  • il 20 aprile dell’anno successivo per gli altri soggetti.
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