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25 giugno 2026
E’ stata pubblicata nel Burt del 25 giugno 2026 la legge “Strutture ricettive extra-alberghiere, professioni turistiche e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere. Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018”, approvata dal Consiglio regionale il 10 giugno 2026.
Il provvedimento introduce alcune modifiche significative al Testo unico regionale del Turismo, dando seguito alle numerose sollecitazioni dei mesi scorsi per rivedere parte delle misure entrate in vigore nel 2025, e anche in seguito ad una sentenza della Corte costituzionale della fine dello stesso anno.
Ecco una sintesi delle principali novità attese nel provvedimento per il settore turistico ricettivo.
L'art. 41 della legge 61/2024 aveva stabilito che:
potessero essere esercitati esclusivamente in immobili con destinazione urbanistica turistico-ricettiva.
Inoltre l'art. 144 prevedeva che:
COSA CAMBIA CON LA L.R. 9/2026
1. Attività già esistenti alla data di entrata in vigore della l.r 61/2024 (9/1/2025)
Per le attività già in esercizio alla data di entrata in vigore del Testo Unico:
2. Quando si perde la deroga
La nuova legge chiarisce che la tutela non è illimitata.
La deroga tende a cessare in presenza di eventi che determinano una discontinuità dell'attività, quali:
In questi casi si applicherà integralmente il nuovo regime urbanistico previsto dal Testo Unico.
3. Cambio di destinazione d'uso
La Regione conferma la possibilità di effettuare il cambio di destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva entro il 30 giugno 2027 senza oneri di urbanizzazione a carico delle attività già esistenti
4. Possibilità di tornare a destinazione residenziale
per le attività che effettueranno il passaggio alla destinazione turistico-ricettiva, sarà possibile ripristinare la precedente destinazione residenziale in caso di:
5. Attività avviate dopo l’entrata in vigore della l.r. 61/2024 e ed entro il 30 giugno 2026
L’applicazione delle nuove disposizioni sulla destinazione d’uso viene differita al 31 dicembre 2027.
Il Testo Unico aveva introdotto il limite secondo cui uno stesso soggetto non poteva superare, nello stesso edificio, la capacità ricettiva di una singola struttura.
COSA CAMBIA CON LA L.R. 9/2026
La L.R. 9/2026 elimina, per le attività già esistenti, il rischio di dover ridurre camere e posti letto.
Chi gestiva due esercizi di affittacamere e/o B&B nello stesso edificio alla data di entrata in vigore della legge mantiene la possibilità di proseguire l'attività in deroga.
COSA CAMBIA CON LA L.R. 9/2026
vengono semplificati alcuni adempimenti amministrativi. Le informazioni relative all’accessibilità saranno integrate direttamente nella comunicazione o nella SCIA dell’attività. Le comunicazioni dovranno essere presentate al SUAP territorialmente competente.
Inoltre:
COSA CAMBIA CON LA L.R. 9/2026
vengono introdotti chiarimenti in merito all’individuazione della sede di riferimento per le società operanti esclusivamente online.
COSA CAMBIA CON LA L.R. 9/2026
vengono adeguate alcune disposizioni relative a maestri di sci e guide alpine e viene introdotta la nuova figura professionale dell’accompagnatore di media montagna, con specifica disciplina regionale.
COSA CAMBIA CON LA L.R. 9/2026
Viene allineato il Codice del Commercio (l.r. 62/2018) al Testo unico sul Turismo (l.r. 61/2024): la possibilità di somministrare alimenti e bevande al pubblico, precedentemente limitata ai soli "alberghi con ristorante", viene ufficialmente estesa a tutte le strutture ricettive alberghiere riconosciute dal nuovo Testo Unico, ferma restando la necessità dei requisiti igienico-sanitari.
Per richiedere chiarimenti sulle conseguente derivanti dall’applicazione del provvedimento è possibile scrivere all’area Turismo o all’area Legislativo, o rivolgersi alle sedi Confesercenti Siena.
Data per data, il quadro delle evoluzioni dall'approvazione in poi
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