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12 giugno 2020
Il Decreto legge n. 34/2020 (“DL Rilancio”) ha previsto la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni, di usufruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. In alternativa, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per l'iscrizione a centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.
Di seguito una serie di FAQ (risposte a domande frequenti) sul tema, predisposte dal Patronato ITACO EPASA.
DOMANDE E RISPOSTE
Si È possibile chiedere un bonus per figlio, ma sempre nel limite massimo erogabile di 600 euro complessivi
Il beneficio deve essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.
SI Il bonus potrà essere richiesto in tutti i casi in cui i figli, alla data del 5 marzo, non avevano ancora compiuto 12 anni
Ai figli con disabilità accertata, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, non si applica il limite di età di 12 anni
Si. Entrambi i genitori devono esercitare attività lavorativa, non esclusivamente dipendente, ma anche autonoma, di impresa o professionale. Più in generale, i requisiti soggettivi devono ritenersi i medesimi previsti per l'ottenimento del "Congedo Covid 19", di cui al medesimo art. 23 del D.L. "Cura Italia".
Il bonus può essere utilizzato per pagare le ore straordinarie, per accudire un bambino, svolte da una colf già assunta. Il pagamento delle ore svolte in più sarà effettuato attraverso il libretto di famiglia.
NO. Le due prestazioni non sono cumulabili, ma alternative.
Il bonus è riferito anche ai casi di adozioni nazionali e internazionali purché l'ingresso del minore in famiglia si sia verificato alla data del 5 marzo 2020
Le prestazioni lavorative come baby sitter potranno essere svolte a decorrere dal 5 marzo per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi.
Le prestazioni svolte durante la sospensione delle attività scolastiche potranno essere comunicate, attraverso la piattaforma delle prestazioni occasionali, entro il 31/12/2020.
L'INPS non ha dato indicazioni in merito. In linea generale un parente, quindi anche un nonno, può accudire un bambino e quindi essere retribuita con i voucher.
L'INPS non ha fornito esplicite indicazioni in merito. Si ritiene tuttavia che il padre (o la madre) del bambino non possa ricevere un compenso come babysitter per il proprio figlio, perché sui genitori gravano precisi obblighi di legge relativi alla crescita, alla educazione e al sostentamento dei figli. Si deve quindi ritenere che nessun compenso o rimborso economico possa essere accreditato ad uno dei genitori.
NO. Il lavoro retribuito con i voucher rientra tra le prestazioni di lavoro occasionale che viene retribuito attraverso il libretto di famiglia, quindi è necessario che il prestatore del servizio si registri nella procedura relativa al libretto di famiglia.
A discrezione. È possibile aprire il Libretto di famiglia sia contestualmente, sia successivamente la presentazione della domanda per ottenere i voucher.
Si. Come indicato nella Circolare INPS n. 107/2017, alla procedura per lavoro occasionale possono accedere anche gli operatori di patronato, al fine di registrare il beneficiario e il fruitore dei voucher.
I voucher possono essere utilizzati retroattivamente per il periodo che va dal 5 marzo 2020 fino all'intero periodo di sospensione dell'attività scolastica.
L'indennità di 600 euro non è incompatibile con il bonus baby sitting, sia in capo al medesimo soggetto, sia per l'altro coniuge del nucleo familiare.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato. Essi sono inoltre computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
L'INPS, con la Circolare n. 44/2020, afferma che i voucher spettano "a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo”. Detto questo, si ritiene applicabile ai voucher, in via estensiva, quanto affermato dall'Istituto in merito ai "Congedi Covid 19" con Messaggio n. 1621/2020: "In caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata. Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l'altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19".
Dal combinato disposto degli art. 23 e 25 del D.L. "Cura Italia", non è chiaro se agli insegnanti e, più in generale, a tutti i lavoratori del pubblico impiego, sia data la facoltà di scegliere alternativamente tra i voucher baby sitting (artt. 23, co. 8 e 25, co. 3) in luogo dei congedi (artt. 23 e 25, co. 1).
L'INPS erogherà entro il 15 di ogni mese i compensi per le prestazioni di lavoro inserite in procedura entro il 3 di ogni mese.
Si può ritenere che l'attività di baby sitting debba essere svolta in ottemperanza alle vigenti regole del diritto del lavoro. Pertanto, anche un minorenne potrà svolgere tali servizi, purché ciò non si ponga in contrasto con le regole vigenti.
Il bonus baby sitting è cumulabile con i giorni di permesso retribuito per Legge n. 104/1992, così come estesi dal decreto Cura Italia (6 giorni +12 per i mesi di marzo e aprile). Inoltre è cumulabile anche con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
Alla domanda devono essere allegati il provvedimento o la sentenza di affido.
Alla domanda bisognerà allegare il Verbale sanitario ante 2010 o Sentenza che riconosce la disabilità del figlio.
L’articolo 72 del decreto-legge n. 34/2020 ha introdotto la possibilità di optare, per una parte o per anche per tutto l’importo complessivamente spettante a titolo di bonus per una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020. La fruizione del bonus in commento è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus asilo nido.
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