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ASSEGNO TEMPORANEO MINORI Chi e come può richiederlo

Disponibile da luglio, va richiesto entro dicembre

09 agosto 2021

 

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Dal 1° luglio 2021 è possibile presentare richiesta per l’Assegno temporaneo figli minori per i nuclei familiari che non abbiano diritto all’Assegno familiare il cui reddito viene prodotto, anche in via esclusiva, da attività lavorativa autonoma (artigiani, commercianti, CD/CM) . La  misura è stata istituita dal Decreto-Legge 8 giugno 2021, n. 79., poi convertito nella legge 112 del 30 luglio 2021.

 

Gli interessati devono presentare richiesta entro il 31 dicembre 2021, accompagnata da ISEE, in modalità telematica tramite il portale INPS o tramite i Patronati. 

 

ASSEGNO TEMPORANEO MINORI : DOMANDE E RISPOSTE

 

 

 

1. Che cosa è l’assegno temporaneo?

L’assegno temporaneo è un aiuto economico erogato a favore dei genitori che non hanno diritto agli Assegni per il nucleo familiare (ANF). Il beneficio anticipa la misura dell’assegno unico universale per i figli che entrerà a regime dal prossimo anno e che sostituirà sia gli ANF, sia l’assegno temporaneo stesso.

 

2. A quali nuclei familiari spetta l’assegno temporaneo?

Il nuovo assegno temporaneo spetta ai nuclei familiari che non hanno diritto all’ANF, e quindi, ad esempio, ai nuclei familiari il cui reddito viene prodotto, anche in via esclusiva, da attività lavorativa autonoma, come artigiani, commercianti, coltivatori diretti, partite IVA, nonché ai disoccupati non indennizzati.

 

3. Per quale periodo spetta l’assegno temporaneo?

L’assegno temporaneo ha validità dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.

 

4. Quali sono i requisiti soggettivi per richiedere l’assegno?

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, l’interessato deve congiuntamente:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o non appartenente all’UE, in possesso dei relativi titoli di soggiorno;

- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

- essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;

- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, in alternativa essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

 

5. Quali sono i requisiti reddituali?

Il nucleo familiare richiedente deve possedere una soglia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 50 mila euro annui.

 

6. A quanto ammonta l’importo dell’assegno temporaneo?

L’assegno è determinato in relazione alle soglie ISEE: l’importo dell’assegno diminuisce all’aumentare del livello della soglia stessa. Gli importi sono calcolati su base mensile, anche in relazione al numero dei figli.
Se il nucleo è composto da più di due figli, l’importo viene aumentato del 30% per ciascun figlio.
Se nel nucleo familiare è presente un figlio minore con disabilità, gli importi sono maggiorati di 50 euro, per ciascun figlio con disabilità.

 

7. Come viene erogato l’assegno temporaneo?

Per i nuclei composti da genitori regolarmente coniugati, l’importo dell’assegno viene erogato direttamente al richiedente, mente in caso di genitori separati, divorziati, oppure in caso di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, l’assegno viene erogato nella misura del 50% per ogni genitore.

 

8. È necessario presentare un ISEE particolare?

Al momento della presentazione della domanda è necessario possedere un ISEE in corso di validità, calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159/2013, di seguito riportato:
“Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
- quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del c.c., il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici”. 

in caso di nuclei composti da genitori coniugati l’indicatore minorenni coincide con l’ISEE ordinario.

 

9. Con quali ulteriori benefici è compatibile l’assegno temporaneo?

L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
L’assegno è inoltre compatibile con:
- il particolare assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- l’assegno di natalità;
- il premio alla nascita;
- il fondo di sostegno alla natalità;
- assegni familiari per pensionati la cui pensione è liquidata dai fondi speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, CD/CM).

 

10. I percettori del Reddito di Cittadinanza devono presentare la richiesta di Assegno Temporaneo?

Ai percettori di Reddito di Cittadinanza l’assegno temporaneo sarà erogato d’ufficio dall’INPS e pertanto non dovranno presentare la domanda di assegno.

 

11. In quale misura sarà erogato l’assegno temporaneo ai percettori di reddito di cittadinanza?

L’assegno sarà erogato congiuntamente al RdC, fino a concorrenza dell’importo, calcolato sottraendo dall’importo dell’assegno la parte di reddito di cittadinanza relativo ai figli minori che fanno parte del nucleo.

 

12. Quale documentazione è necessario possedere al momento della domanda?

Per la presentazione della domanda, sono necessari i seguenti dati/documenti:
- documento di identità
- codice fiscale del richiedente
- codice fiscale dei minori appartenenti al nucleo
- IBAN
- ISEE in corso di validità, calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159/2013.

 

13. Come deve essere presentata la domanda?

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica all'Inps oppure presso i Patronati, secondo modalità stabilite dall’INPS.
Per le domande presentate entro settembre è assicurata l'erogazione del bonus arretrato (da luglio 2021), altrimenti il beneficio decorrerà dal mese di presentazione della domanda.

 

14. Come viene erogato l’assegno?

L’erogazione avverrà tramite accredito su Iban o con bonifico domiciliato.

 

15. A chi viene accreditato l’assegno?

L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è  ripartito  in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo  conto  corrente.  In  assenza  dei  genitori,  l'assegno  è corrisposto  a   chi   esercita   la   responsabilità  genitoriale. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su  IBAN  ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto in caso di nuclei familiari  percettori di  reddito  di  cittadinanza.  In  caso  di  separazione  legale  ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli  effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di  accordo,  al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o  condiviso, l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra  i genitori.

 

16. Quali sono i termini per la presentazione della domanda?

La domanda dovrà essere inviata tassativamente entro il 31 dicembre 2021, tenendo sempre presente gli effetti relativi alla decorrenza riportati nella precedente FAQ n. 11.

 

17. Se il richiedente non è titolare di un c/c o una carta pre-pagata, come potrà riscuotere l’assegno?

In questo caso sarà possibile chiedere il bonifico domiciliato presso l’ufficio postale nel quale si ha un c/c postale.

Per il ritiro della somma bisognerà presentarsi presso un qualsiasi ufficio postale portando con sé la lettera ricevuta, un documento d’identità valido e il codice fiscale, si riceverà immediatamente la somma dovuta.

 

18. Può ottenere l’Assegno temporaneo il genitore minorenne o incapace di agire?

Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. In tal caso, i requisiti di cui alle FAQ n. 4 e 5 devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.

 

19. In caso di genitori coniugati, oppure genitori naturali di figli nati al di fuori del matrimonio, oppure genitore “solo” ovvero affidatario in via esclusiva del figlio, l’importo dell’assegno come sarà erogato?

Nei casi elencati, l’assegno sarà erogato in misura intera (100%) al genitore richiedente convivente con il figlio.

 

20. In caso di nuclei separati o divorziati quale genitore può richiedere l’assegno temporaneo?

L’assegno temporaneo deve essere richiesto dal genitore residente e convivente con il minore, anche in caso di affido condiviso.

 

21. In caso si affido condiviso, come viene erogato l’assegno?

Nei casi di affido condiviso l’assegno può essere ripartito nella misura del 50% tra i due genitori, opzione che deve essere richiesta nella domanda.

 

22. L’Assegno Temporaneo può essere richiesto anche da nonni?

L'assegno temporaneo, è riconosciuto anche ai nonni per i nipoti minori a carico, qualora essi risultino presenti nell'ISEE e in caso di formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.

 

23. Se i nipoti risiedono con i nonni ma non è stato emanato un provvedimento di affido, a chi spetta la misura?

Se la famiglia anagrafica è composta da nonni e nipoti minorenni, ma non c'è un formale provvedimento di affido, la regola generale prevede che per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE i minori siano inseriti nel nucleo familiare del genitore. In questo caso i nonni non potranno fare richiesta di Assegno Temporaneo.

 

24. Se il figlio minorenne possiede dei redditi, si può fare richiesta di assegno temporaneo?

Se il figlio minorenne possiede un reddito non superiore a 4.000 euro può essere considerato a carico e pertanto è possibile presentare la richiesta di assegno temporaneo.

 

25. In caso di variazioni nel nucleo familiare durante l’erogazione dell’assegno, come bisogna comportarsi?

Nell’ipotesi di variazioni del nucleo familiare durante la fruizione dell’assegno è necessario presentare, entro due mesi dalla data della variazione, una DSU aggiornata.

Inoltre, per continuare a percepire l’Assegno temporaneo, non basta presentare una DSU aggiornata, ma occorre anche ripresentare una nuova domanda di Assegno temporaneo.

 

 

ASSEGNO TEMPORANEO MINORI : COME APPROFONDIRE

Approfondimenti  tramite il  Patronato Epasa Itaco nelle sedi Confesercenti Siena

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