Numero Verde: 800 914848 - info@confesercenti.siena.it

Legge di bilancio e decreto fiscale: le novità

Ecco cosa prevede il provvedimento in attesa di conversione

04 novembre 2019

 

fisco

Quali sono le novità introdotte con il Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio? Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26.10.2019 n. 252, il D.L. 26.10.2019 n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 27.10.2019 prevede principalmente queste voci di novità.

 

Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione

Chiunque si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.  Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante. I ver-samenti in violazione di tale disposizione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge.

 

Cessazione partita Iva e inibizione compensazione

 Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti.

 Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie è esclusa la facoltà di avva-lersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti Iva; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emis-sione del provvedimento di esclusione.

 

Contrasto alle indebite compensazioni

• La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'I-rap, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.  Tutti i soggetti, e non solo i soggetti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizio-ne dall'Agenzia delle Entrate.  Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

 

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

 I soggetti tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa sono tenuti al versamento delle citate ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle im-prese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.  L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall'impresa appal-tatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno 5 giorni lavorativi di anti-cipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su specifico conto corrente bancario o postale comu-nicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici.  Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2020.

 

Reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

 Il reverse charge è applicabile anche alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui all’art. 17, c. 6, lett. da a) ad a-quater) D.P.R. 633/1972, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affida-mento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente uti-lizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprie-tà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.  Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 e alle agenzie per il lavoro. L'efficacia della di-sposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga.

 

Documento Amministrativo Semplificato telematico

Con determinazione dell'Agenzia delle Dogane saranno fissati tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30.06.2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento di cui all'art. 12 D. Lgs. 504/1995 alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.

 

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

 I file delle fatture elettroniche acquisiti mediante il Sistema di interscambio dall’Agenzia delle Entrate sono memorizzati fino al 31.12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

- dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;

- dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

 

Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria per i periodi d'imposta 2019 e 2020.

 

Dati registri e liquidazioni Iva messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate

A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1.07.2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comu-nicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del proprio sito Internet, le bozze dei seguenti documenti: a) registri Iva di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972; b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'Iva.  A partire dalle operazioni Iva 2021, oltre alle bozze di tali documenti, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'Iva.

 

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa, ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comuni-cazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede all'i-scrizione a ruolo a titolo definitivo. • Le disposizioni relative all’applicazione delle sanzioni si applicano alle fatture inviate dal 1.01.2020 at-traverso il sistema di interscambio.

 

Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

A decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021, il divieto di utilizzo del contante e la soglia sono riferiti alla cifra di € 2.000. A decorrere dal 1.01.2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di € 1.000. • Per le violazioni commesse e contestate dal 1.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è fissato a € 2.000.  Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1.01.2022, il minimo edittale è fissato a € 1.000.

 

Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini

I premi attribuiti con la lotteria nazionale degli scontrini non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

 

Sanzione lotteria degli scontrini

L'esercente che al momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agen-zia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto è punito con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500. Non si applica l'art. 12 D. Lgs. 472/1997 (cumulo giuridico).

 

Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

 Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione. Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di ser-vizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1.07.2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a € 400.000.

 

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito

A partire dal 1.07.2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento elettronico, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del me-desimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

 

Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento

A decorrere dal 10.02.2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, c. 6, lett. a) e b) R.D. 773/1931 è fissata, rispettivamente, nel 23% e nel 9%.

 

Omesso versamento dell'imposta unica

È disposta, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d'imposta, in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

 

Iva prestazioni didattiche

Sono operazioni esenti Iva di cui all’art. 10, c. 1, n. 20) D.P.R. 633/1972 non più le prestazioni didatti-che di ogni genere, ma solo quelle d'insegnamento scolastico o universitario.

Le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.

Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del 27.10.2019, per effetto della sentenza Corte di Giustizia UE 14.03.2019, causa C-449/17.

Le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole sono sog-gette all’obbligo di certificazione. Per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della pa-tente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corri-spettivi giornalieri possono, fino al 30.06.2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della rice-vuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, con l'osservanza delle relative discipline  Le disposizioni hanno efficacia dal 1.01.2020-.

 

Compartecipazione comunale al gettito accertato

Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2021, la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni è elevata al 100%.

 

Riapertura del termine di pagamento della 1ª rata della definizione agevolata (rottamazione)

La scadenza di pagamento del 31.07.2019 prevista dall'art. 3, c. 2, lett. a) e b), 21, 22, 23 e 24 D.L. 119/2018 per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, è fissata al 30.11.2019.

 

Modifica alle sanzioni per reati di dichiarazione infedele, omessa, fraudolenta

punito con la reclusione da 4 a 8 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiara-zioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.

 

Quota versamenti in acconto

A decorrere dal 27.10.2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati ap-provati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non supe-riore al limite stabilito, per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell'Irpef e dell'Ires, nonché quelli relativi all'Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la 1° rata di acconto con corrispondente ri-determinazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico. .  Il D.L. 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019.

 

per un corretto recepimento delle misure, approfondite tramite il servizio Contabilità nelle sedi Confesercenti Siena 

 

Ti potrebbero interessare anche:

RIPARTENZE E SCADENZE Date da tenere d’occhio

Un promemoria sulle scadenze per le attività economiche in calendario.

09 maggio 2024

IMU Come quando e chi deve pagarla

Al 17 giugno l'acconto 2024 per l'Imposta sugli immobili 

17 aprile 2024

DICHIARAZIONE REDDITI Fissate le scadenze 2024

Definite dall'agenzia delle Entrate: presentazione entro settembre per il 730, entro il 15 ottobre per Unico e Redditi

12 aprile 2024