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DISCIPLINA VENDITE SOTTOCOSTO

27 febbraio 2001

 

Venerdi 23 febbraio 2001 il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art.15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 (“decreto Bersani”), ha finalmente licenziato lo schema di regolamento recante la “disciplina delle vendite sottocosto”, già preliminarmente approvato il 16 giugno 2000.
Sulla proposta si erano espressi il Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti, l’Antitrust, la Conferenza Unificata, il Consiglio di Stato e, da ultimo, le Commissioni parlamentari.
Il regolamento, in forma di decreto del Presidente della Repubblica, verrà prossimamente pubblicato sulla gazzetta ufficiale e sarà applicabile a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore (la quale, a sua volta, coinciderà con il quindicesimo giorno dalla pubblicazione).

Definizione di vendita sottocosto

La definizione di vendita sottocosto ci era offerta già dall’art.15, comma 7, del “decreto Bersani”, e nell’identica forma la ripropone l’art.1 del decreto, che dunque intende per tale “la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo, purchè documentati”.
Il riferimento agli sconti riconosciuti al commerciante al dettaglio (naturalmente da chi gli ha fornito il prodotto) risulta essenziale, poichè il venditore, documentandoli, può provare - in caso di controllo - che il prezzo di vendita al pubblico del prodotto è più alto rispetto a quello di acquisto, sottraendosi quindi ai divieti previsti dal regolamento.
Il prezzo di riferimento, rispetto al quale si identificherà la sussistenza di una vendita sottocosto è dunque individuato considerando gli sconti riconducibili al prodotto, purchè documentati: sarà invece impossibile per il venditore, in mancanza di documentazione, attribuire ai singoli prodotti gli sconti condizionati, senza precisa contropartita, che normalmente si concretizzano a fine anno, e tutti gli sconti riferiti in genere a servizi legati all’acquisto - da parte del fornitore - di spazi privilegiati nei punti vendita ed a varie forme di cooperazione commerciale fra fornitori e distributori.
Per prezzo di vendita al pubblico si intende quello effettivamente praticato ai consumatori alle casse.


I divieti

§ Esercizio o gruppo di esercizi “fuori quota”

L’art.1, comma 2, del regolamento vieta le vendite sottocosto effettuate da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detenga una quota superiore al 50% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della Provincia in cui ha sede l’esercizio, riferita al settore merceologico di appartenenza (alimentare o non alimentare).
Per gruppo di imprese, ai sensi del successivo comma 3, si intende una pluralità di imprese commerciali, controllate da una società o collegate ai sensi dell’art.2359 del codice civile.

Si considerano controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Sono invece considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole; questa si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.