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Il reddito di inclusione è legge: ecco come richiederlo

Il parametro di riferimento è il modello ISEE

21 dicembre 2017

 

reddito-inclusione

Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica. I cittadini possono richiederlo dal 1° dicembre 2017 presso il Comune di residenza o eventuali altri punti di accesso che verranno indicati dai Comuni​. Lo strumento di valutazione economica è il modello ISEE.


L’INPS, con la Circolare n. 178/2017 ha illustrato la misura di contrasto alla povertà, introdotta dal

D.Lgs. n. 147/2017, nonché il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà,

operato dal medesimo decreto. Con il successivo Messaggio n. 4811/2017, l’Istituto ha fornito le prime

istruzioni operative in merito alle modalità di presentazione e trasmissione della domanda e alla verifica

dei requisiti di accesso alla misura.

 

 

1 - ReI – Misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale

Il ReI è una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Ha carattere universale ed è

condizionata alla valutazione della situazione economica (c.d. prova dei mezzi).

In particolare, tale misura si compone di due parti:

 un beneficio economico, erogato attraverso una Carta di pagamento elettronico (Carta ReI);

 un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato al

superamento della condizione di povertà.

Dal 1° gennaio 2018 il ReI sostituirà il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno di

disoccupazione).

 

2 - Destinatari e requisiti

Il ReI è riconosciuto, previa presentazione di apposita domanda, ai nuclei familiari che, al momento

della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, siano in possesso, congiuntamente, di specifici requisiti riguardanti la residenza ed il soggiorno, la composizione del

nucleo familiare, nonché di ulteriori requisiti concernenti la condizione del nucleo familiare del

richiedente.

 

2.1 – Requisiti di residenza e soggiorno

Il richiedente deve essere congiuntamente:

 cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di

soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE

per soggiornanti di lungo periodo;

 residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della

domanda.

 

2.2 – Requisiti familiari

Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

 presenza di un minorenne;

 presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un suo tutore;

 presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso sia l’unico requisito familiare

posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del

parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica);

 presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione.

 

2.3 – Requisiti economici

Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

 un valore ISEE in corso di validità non superiore ad euro 6.000;

 un valore ISRE non superiore ad euro 3.000;

 un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro

20.000;

 un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, ecc.) non superiore ad euro 10.000

(ridotta ad euro 8.000 per la coppia e ad euro 6.000 per la persona sola).

 

2.4 - Altri requisiti

Per accedere al ReI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:

 non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altri

ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;

 non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la

richiesta (esclusi gli autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in

favore delle persone con disabilità);

 non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 171/2005).

 

3 - Beneficio economico

Il beneficio economico varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare come riportato nella

tabella sottostante e dipende, inoltre, dalle risorse economiche già possedute dal nucleo medesimo.

Il valore del beneficio massimo mensile è ridotto dell’importo mensile degli eventuali trattamenti

assistenziali percepiti dalla famiglia nel periodo di fruizione ReI, esclusi quelli non sottoposti alla prova

dei mezzi, come ad esempio l’indennità di accompagnamento.

Inoltre, il ReI viene stabilito in base al cosiddetto “reddito disponibile”, ovvero delle risorse a

disposizione delle famiglie per soddisfare i bisogni di base e acquisire i servizi primari, come

determinato sulla base dell’indicatore della situazione reddituale dell’ISEE.

Pertanto il beneficio economico è proporzionale alla differenza tra il reddito familiare e una soglia, che è

anche la soglia reddituale d’accesso.

 

Di seguito, gli scaglioni di rapporto tra numero componenti, Soglia di riferimento in sede di

prima applicazione e Beneficio massimo mensile:

1 €. 2.250,00                      187,50

2 €. 3.532,50                      294,50

3 €. 4.590,00                      382,50

4 €. 5.535,00                      461,25

5 €. 5.824,00                      485,41

 

Il beneficio viene concesso per un valore massimo di 18 mesi e potrà essere rinnovato per ulteriori 12

mesi. In tal caso, la richiesta di rinnovo potrà essere inoltrata non prima di sei mesi dall’erogazione

dell’ultima mensilità.

 

Per usufruire del ReI occorre avere una attestazione ISEE in corso di validità. Il versamento del

beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta. Condizione necessaria per accedere al beneficio è

aver sottoscritto il Progetto personalizzato, con il quale la famiglia è tenuta a svolgere determinate

attività.

 

4 – Progetto personalizzato

Il Progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa viene predisposto dai servizi sociali del

Comune che operano in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con i

soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà.

 

5 – Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata dal 1° dicembre 2017 presso il Comune di residenza o eventuali altri

punti di accesso che verranno indicati dai Comuni stessi, utilizzando l’apposito modulo di domanda

allegato alla circolare INPS n. 172/2017. Il beneficio viene concesso dall’INPS.

 

La Legge di Bilancio 2018 (alla data odierna in via di approvazione), dovrebbe contenere alcune modifiche di tipo estensivo, rispetto a quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 147/2017.

In particolare:

 la modifica più significativa decorrerà dal 1° luglio 2018, quando verranno meno tutti i requisiti

familiari e, pertanto, la misura diventerà a tutti gli effetti universale;

 da gennaio 2018, verranno meno i requisiti riferiti alle specifiche condizioni di soggetto

disoccupato;

 con riferimento al nucleo familiare con 5 componenti, è previsto l’incremento del beneficio

mensile e relativa soglia di riferimento.

 

Maggiori informazioni tramite il Patronato ITACO EPASA nelle sedi Confesercenti Siena

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