Numero Verde: 800 914848 - info@confesercenti.siena.it

IMU Come quando e chi deve pagarla

Al 18 dicembre il saldo 2023

17 maggio 2023

 

imu

L'IMU è dovuta dai possessori di immobili, intendendo per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. Tra questi vengono inclusi:

  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di Provvedimento del Giudice che costituisce ai soli fini IMU il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
  • il concessionario, in caso di concessione di aree demaniali;
  • il locatario, dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, per gli immobili in leasing.

 

 

ESENZIONI

E’  esente l'abitazione principale:

  • non di lusso e relative pertinenze;
  • di lusso, ossia rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9, sconta l'IMU con aliquota ridotta (0,5%) e detrazione di € 200;

 

Inoltre l'esenzione IMU è prevista per:

  • terreni agricoli (con appositi requisiti)
  • immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al DM 22.4.2008, se hanno  le caratteristiche per poter essere assimilati all'abitazione principale;
  • immobile non di lusso posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate / di polizia ad ordinamento militare o civile, o dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, a prescindere dalla dimora abituale e la residenza anagrafica. Se di lusso, considerata l'assimilazione all'abitazione principale, trova applicazione la relativa aliquota prevista dal Comune e la detrazione di € 200;
  • fabbricati classificati / classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • fabbricati ad uso culturale di cui all'art. 5-bis, DPR. n. 601/73 (musei, biblioteche, archivi, ecc.);
  • fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
  • fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense di cui alla Legge n. 810/29;
  • immobili di Stato / Regioni / Comuni / ecc. e appartenenti a Stati esteri o organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione da accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/92destinati allo svolgimento di attività non commerciali, fermi restando i criteri già previsti in passato per determinare, in presenza di uso promiscuo, la parte da assoggettare ad IMU in quanto destinata all'esercizio di attività commerciali;
  • immobili posseduti dall'Accademia dei Lincei, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e 640, Legge n. 197/2022;
  • immobili occupati abusivamente (novità introdotta dalla legge di bilancio 2023, con appositi requisiti)

 

COME SI CALCOLA L’IMU?

Per determinare l’imposta dovuta si ricorre ad una serie di parametri moltiplicatori, mitigati da riduzioni in presenza di requisiti.

 

QUANDO SI VERSA L’IMU?

in 2 rate, la prima entro il 16 giugno e la seconda (a saldo) entro il 16 dicembre (nel 2023 il 18, essendo il 16 sabato).

 il contribuente  può scegliere di provvedere al versamento dell'imposta integrale in un'unica soluzione

 

Gli enti non commerciali versano invece  l'imposta in 3 rate:

  • le prime 2 entro il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno di riferimento, ciascuna pari al 50% dell'imposta corrisposta per l'anno precedente;
  • la terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno di riferimento, entro il 16.6 dell'anno successivo, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28.10 dell'anno di riferimento.

In caso di tardivo / omesso versamento dell'IMU scattano le sanzioni di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 471/97 (30% - 15% entro 90 giorni), oltre a quanto eventualmente determinato in aggiunta dal Comune di competenza

 

IMU 2023: SERVE ASSISTENZA?

Per chiarimenti o per provvedere materialmente a calcolo e versamento dell’IMU è possibile rivolgersi al CENTRO ASSISTENZA FISCALE  nelle sedi Confesercenti Siena 

 

Ti potrebbero interessare anche:

RIPARTENZE E SCADENZE Date da tenere d’occhio

Un promemoria sulle scadenze per le attività economiche in calendario.

19 aprile 2024

DICHIARAZIONE REDDITI Fissate le scadenze 2024

Definite dall'agenzia delle Entrate: presentazione entro settembre per il 730, entro il 15 ottobre per Unico e Redditi

12 aprile 2024

CONTABILITA' Corso base, edizione 2024

Lezioni per 170 ore da maggio a Siena

10 aprile 2024