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12 febbraio 2020
Con la Risoluzione 6/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi già dal secondo semestre 2019 possono recuperare l’eventuale mancato invio entro e non oltre il 30 aprile 2020. I contribuenti privi di registratore telematico nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, possono continuare, fino al momento di disponibilità dello stesso a:
• certificare i corrispettivi attraverso scontrini e ricevute fiscali cartacee;
• inviare telematicamente i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
• liquidare correttamente nei termini l’Iva.
L’obbligo non sussiste se le operazioni sono documentate con fattura elettronica o se le attività rientrano in una delle fattispecie di esonero previste dal D.M. 10.05.2019, come da ultimo modificato dal D.M. 24.12.2019 La risoluzione precisa anche che le sanzioni amministrative previste in caso di mancata trasmissione telematica dei corrispettivi saranno applicate solo in caso di trasmissione dei dati (riferiti al secondo semestre 2019) successiva al 30 aprile 2020, termine previsto per la presentazione della dichiarazione Iva 2019.
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Il punto degli adempimenti previsti per i gestori degli impianti
Pubblicato in Gazzetta ufficiale del Decreto legge “Aiuti quater”: novità su carobollette, superbonus, registratori di cassa, accise