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LAVORO Nuovi obblighi per chi ha contatto con minori

L'obiettivo è la lotta allo sfruttamento minorile

03 aprile 2014

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014 il Decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, attuativo della Direttiva UE 2011/93, finalizzato alla lotta contro lo sfruttamento minorile.

 

Il provvedimento introduce un articolo 25 bis al DPR 313/2002, affermando che chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, è tenuto a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne ai sensi degli articoli 600 bi, 600-bis-ter-quater-quinquies e 609-undieces del Codice Penale, e l’assenza di misure interdittive che comportino divieto di contatto diretto e regolare con minori.

 

Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 10mila e 15mila euro. Le disposizioni saranno in vigore dal 6 aprile 2014.
Con una successiva nota esplicativa, il Ministero della Giustizia ha precisato che il campo di attuazione della nuova normativa con obbligo di richiesta del Certificato Penale è tuttavia ristretto ai soli lavoratori assunti con contratto di lavoro dipendente, e che per i lavoratori di prossima assunzione il datore di lavoro dovrà presentare la richiesta di certificato prima dell'effettiva assunzione.

 

Come confermato dal Ministro del lavoro Giuliano Poletti durante un question time alla Camera, l'obbligo vale dunque solo per i nuovi rapporti di lavoro, quelli cioè siglati dall'entrata in vigore della norma, cioè il 6 aprile 2014.


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