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ORDINANZE REGIONALI COVID 2020 La sintesi dei provvedimenti emessi durante l'anno

Le disposizioni sulle varie categorie

24 dicembre 2020

 

ORDINANZA 121

 

Il 24 dicembre l’Ordinanza n. 121 della Regione Toscana ha stabilito che  l rientro alla propria residenza o domicilio in Toscana da zone classificate arancioni e rosse è consentito solo per le persone che hanno nel territorio il medico di medicina generale, sono consentiti  i rientri motivati.

 

SOMMINISTRAZIONE CENTRI RICREATIVI

 

I centri culturali, sociali e ricreativi che effettuano attività di ristorazione  e somministrazione possono effettuare solo la consegna a domicilio per i propri soci e l’asporto fino alle ore 22 sempre per i soli soci.

 

 

FORMAZIONE

 

Per i percorsi di formazione deve essere fatto riferimento all’ordinanza n. 117/2020

 

 

 

COLORI-SCENARIO E APPLICAZIONE ORDINANZE REGIONALI

 

Nei giorni in cui la Toscana rientra è nello scenario arancione, andrà fatto riferimento alle norme previste nell’Ordinanza n. 117/2020; quando è  nello scenario rosso  quelle previste nell’ordinanza n. 116/2020.

 

 

 

ORDINANZA 117

 

Il 5 dicembre, la Regione Toscana ha pubblicato l'Ordinanza 117 di chiarimento sugli spostamenti consentiti dal 6 dicembre.

 

In particolare:

 

Spostamenti

Sono consentiti:

  • in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione (gli spostamenti devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica):
  • In comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica, anche per accedere ai ristoranti con asporto.
  • In comuni limitrofi per usufruire, in caso di rapporto fiduciario consolidato, di attività e servizi alla persona (ad esempio parrucchieri, estetisti, carrozzieri).
  • Per andare a trovare, anche in comuni di aree differenti, i figli presso l’altro genitore.
  • Per la cura dei terreni e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo.
  • Per raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà per manutenzione e riparazione necessarie e urgenti in tutta la Regione.
  • Per attività di raccolti tartufi e funghi a titolo professionale.
  • Per accudire gli animali allevati.

 

 

Attività

L'ordinanza aggiunge specifiche anche per alcune attività:

  • centri estetici.
  • esercizi di toelettatura degli animali;
  • controllo faunistico ai sensi dell’art 37 della LR 3/1994 e nel rispetto delle condizioni previste;
  • Attività venatoria nel comune di residenza, domicilio o abitazione, nell’ATC di residenza venatoria e negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione;
  • Attività di pesca sportiva e dilettantistica nella propria provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale.

 

 

Circoli culturali e ricreativi

Per i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi è consentito, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, effettuare la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

 

 

Sport

Le attività motorie e di sport di base presso centri e circoli sportivi possono essere svolte all'aperto.

 

 Rientri

Il rientro presso residenza, domicilio, abitazione dalle zone arancioni e rosse è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio.

 

 

Formazione professionale, scuole e corsi

Nei corsi di formazione professionale sono consentite in presenza le attività di laboratorio e gli stage. Tutte le altre attività si svolgono a distanza.

 

 L’attività di scuole di musica, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere e altri corsi, compresi gli eventuali esami, è svolta a distanza se collettiva o in presenza se individuale.

 

Le attività destinate ai bambini e ai ragazzi possono essere svolte in maniera collettiva.

 

 

 

ORDINANZA 116

Con l’ordinanza 116 del 28 novembre, la Regione Toscana disciplinava nuove regole che consentono gli spostamenti in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione per determinati casi

 

Disponeva inoltre, lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia con prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza nella consegna e ritiro dell’animale.

 

Per quanto riguarda i corsi di formazione, la nuova ordinanza prevede lo svolgimento in presenza delle attività di laboratorio e stage. Tutte le altre attività si svolgono a distanza.

 

Gli spostamenti devono essere autocertificati.

 

ORDINANZA 12/11/2020

Il 12 novembre è stata firmata una nuova ordinanza con la quale la Regione consente ai centri culturali, centri sociali e centri ricreativi di effettuare la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze; il tutto esclusivamente a favore dei rispettivi associati.

 

La stessa ordinanza precisa alcune casistiche di spostamenti ammissibili verso un comune diverso da quello di residenza:

 

 Per raggiungere le seconde case, individualmente, per le attività di manutenzione e riparazione con obbligo di rientro in giornata;

 

per svolgere attività o usufruire di beni e servizi sospesi e non disponibili nel proprio Comune;

 

nel caso in cui il proprio Comune non disponga di specifici punti vendita oppure nel caso sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel proprio Comune;

 

alle persone separate o divorziate per andare a trovare in comuni di aree differenti figli minorenni dall'altro genitore;

 

per le attività di raccolta e di frangiture delle olive, anche per andare e tornare dai frantoi;

 

per l'attività di raccolta di tartufi, funghi e attività di pesca svolte a titolo professionale, tali attività svolte a titolo amatoriale possono essere esercitate esclusivamente nel proprio Comune.

 

 

 

 

ORDINANZA 102 

Con l'ordinanza del 6 novembre è stato disposto che ai non residenti in Toscana è consentito rientrare nelle seconde case situate nella regione, ma solo se gli interessati hanno in Toscana comunque il proprio medico di famiglia o pediatra. 

 

 

 

ORDINANZA 100 COMMERCIO AL DETTAGLIO

Con l’Ordinanza n. 100 del 30/10/2020 la Regione Toscana ha disposto nuove linee guida per il commercio al dettaglio, modificando l’allegato corrispondente, revocando le specifiche presenti nell’ordinanza n. 62 del 8 giugno 2020.

Le nuove linee mantengono l’obbligo di ingresso nei negozi con la mascherina; le mani devio essere igienizzate con il gel presente all’ingresso del negozio e deve essere mantenuta la distanza di 1 metro (ove possibile è consigliato 1,8 m).

 

Nei negozi nei quali la spesa viene effettuata con i carrelli e cestelli, l’ingresso è consentito ad una sola persona per nucleo familiare. In questi casi, presso la zona del prelievo di carrello devono essere posizionati dispenser con gel igienizzanti e carta assorbente per la igienizzazione delle impugnature.

 

In merito alla capienza massima, ovvero al numero massimo delle persone che possono accedere contemporaneamente nell’esercizio commerciale, secondo la nuova ordinanza il calcolo deve essere fatto tenendo presente il parametro di 1  persona ogni 10 metri quadri esclusi gli operatori. Ciò comporta per gli esercizi:

  • scaglionamento degli accessi
  • attenzione a non superare il limite individuato
  • percorsi differenziati per entrata ed uscita (se possibile).

 

Si ribadisce anche che all’ingresso dell’esercizio, oltre ai dispenser, devono essere esposti  cartelli sulla capienza massima e sul divieto di  ingresso in caso di febbre ;  che dove possibile vanno installati plexiglas alle casse, altrimenti gli operatori devono indossare mascherine FFP2 senza valvola.

 

Per le strutture di media e grande distribuzione, si richiede che all’ingresso del negozio siano posizionati rilevatori di temperatura corporea. Se la media o grande struttura è organizzata in centro commerciale,  il rilevatore di temperatura potrà essere posto all’ingresso del centro commerciale.

Per le stesse strutture si richiedono:

  • percorsi di entrata ed uscita differenziati anche nei parcheggi
  • la segnaletica per la distanza interpersonale.

Nelle aree comuni dei centri commerciali è vietato il consumo di alimenti e bevande fuori degli spazi destinati alla somministrazione.

 

 

 

ORDINANZE 95 E 96

Il 24 ottobre, Il Presidente della Regione Toscana ha annunciato di aver firmato l'Ordinanza 96 intervenendo sull’organizzazione del sistema sanitario regionale, e sulle società sportive dilettantistiche.

 

In particolare, viene previsto che negli ospedali solo i pazienti particolarmente fragili potranno essere visitati dai parenti per tempi molto contenuti, e che le le Asl reperiscano fino ad almeno 1500 camere in strutture ricettive alberghiere da destinare alla funzione di Albergo Sanitario fino alla fine di dicembre, con possibilità di prosecuzione.

 

Fino al 14 novembre vengono sospese tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Coni, dal Cip e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, relativamente a tutti gli sport di contatto. Restano consentiti gli allenamenti. 

 

Sempre il 24 ottobre, l'ordinanza 95 ha revocato alcune delle disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze:

  • - la n.57 del 17/05/2020 nella parte che consentiva di uscire ma con la mascherina, le prime linee guida , il rientro in Toscana con medico curante
  • - la n.78 del12/08/2020 (Disposizioni per il ballo),
  • - il punto 5 dell'ordinanza 70 del 02/07/2020 in cui permette il ballo all'aperto
  • - il punto 3 dell'ordinanza n. 65 del 10/06/2020, ricordando che per le fiere nazionali ed internazionali vige il DPCM del 18 ottobre
  • - l'ordinanza n 79 del 19/08/2020 sulle celebrazioni liturgiche cattoliche
  • i punti 10 e 15 dell'allegato 5 dell'ordinanza 60 del 27/05/2020 in materia di formazione professionale
  • i punti 1 e 2 dell'ordinanza 63 del 08/06/2020 in materia di percorsi di formazione d attività corsistica

 

Oltre alle revoche, conferma:

- L'ordinanza 62 dell'8/06/2020 in merito agli ambienti di lavoro compresi gli studi professionali, il commercio al dettaglio

- l'ordinanza 40 del 22/04/2020 in materia di cantieri temporanei pubblici e privati

l'ordinanza 59 del 22/05/2020 in materia di spettacolo viaggiante, musei, guide turistiche

- l'ordinanza 60 del 27/05/2020 in materia di villaggi turistici, campeggi, biblioteche...

l'ordinanza 63 del 10/06/2020 in materia di commercio al dettaglio su area pubblica , fermo restando quanto indicato dall'art. 1 comma1 lettera 4) del DPCM 1/10/2020 sulle sagre e fiere

- l'ordinanza 65 del 10/06/2020 integrata e modificata dalla ordinanza 70 del 02/07/2020 per le attività di ristorazione, ricettive, piscine, palestre, manutenzione del verde, noleggio veicoli ed attrezzature, informatori scientifici, aree giochi per bambini, circoli, servizi alla persona, cinema e spettacolo dal vivo, strutture termali e centri benessere, sale giochi e sale scommesse nei limiti previste dal DPCM del 18/10/2020

 

-L'ordinanza 70 del 02/07/2020 sugli impianti da fune, concorsi pubblici, saune, processioni religiose, consultazione di giornali e riviste utilizzo delle carte da gioco e per li sport di contatto si fa riferimento al DPCM del 18/10/2020

 

- l'ordinanza 70 punto 4) nella parte degli spettacoli in luoghi chiusi per la capienza massima.

 

In terza battuta, l'Ordinanza 95 approva le linee guida nuove in materia di formazione professionale, formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro e attività corsistica.

 

In ultima analisi recepisce il DPCM del 13/10/2020 ed i suoi relativi allegati fatti salvi i punti indicati in precedenza.

 

 

ORDINANZA 77 

L’ordinanza 77 del 12 agosto  dispone per le discoteche misure di controllo per la diffusione del Covid più restrittive, in attesa di eventuali provvedimenti nazionali. Con la stessa ordinanza viene inoltre disposto il test molecolare (tampone) gratuito per tutti coloro che rientra dall'estero, senza necessità di richiesta medica.

 

 

Misure per le discoteche

 la novità principale riguarda la determinazione della capienza massima, che deve essere documentata e dichiarata agli organismi di controllo. In nessun caso può essere superato tale numero di presenze nel locale. E stato inoltre vietato l’utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da gioco).

Queto il riepilogo delle misure:

- predisporre una adeguata informazione (cartellonistica, audio, video, etc) sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, e monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione;

 

- organizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone (garantire almeno 1 metro tra gli utenti e di almeno 2 metri tra gli utenti che accedono alla pista da ballo). Il numero di capienza massima calcolato deve essre documentato e comunicato alle autorità e non può essere in alcun modo superato;

 

- organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;

 

- monitorare gli accessi e prevedere addetti alla sorveglianza del rispetto del distanziamento. E' obbligatorio il conteggio degli ingressi;

 

- quando possibile garantire un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica, preferibilmente on line, al fine di evitare prevedibili assembramenti;

 

- registrare ogni accesso e, nel rispetto delle normative sulla privacy, mantenere un registro delle presenze per almeno 14 giorni;

 

- rilevare la temperatura corporea di chi accede al locale, impedendo l’accesso nel caso questa superi i 37,5°C;

 

- favorire i pagamenti elettronici e dotare la cassa di barriere fisiche (es. schermi) nel caso in cui ancora non lo sia;

 

- fare in modo che nei guardaroba indumenti e oggetti personali vengano riposti in appositi sacchetti porta abiti;

 

- rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani in più punti, prevedendo l’obbligo dell'utilizzo in ingresso ed in uscita di ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione, ai servizi igienici, ecc.

 

- consentire il ballo esclusivamente in spazi esterni (es. giardini, terrazze, etc.);

 

- disporre i tavoli e le sedute in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti (ad eccezione di coloro che non sono soggetti al distanziamento interpersonale secondo le regole vigente). Questa distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli;

 

- ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, etc.), dovrà essere disinfettato prima della consegna;

 

- nel caso di attività complementari che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo) ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti e obbligare all’uso della mascherina ed alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. Piani di lavoro, tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti dovranno essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo.

 

È vietato l’utilizzo di strumenti da gioco per i quali non sia possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da gioco) oppure il mantenimento della distanza personale di almeno 1 metro (es. calciobalilla);

 

- garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle superfici, con particolare riguardo per le superfici maggiormente toccate dagli utenti ed ai servizi igienici;

 

- favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento è obbligatorio - se tecnicamente possibile - escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. Nei servizi igienici dovrà essere mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

 Inoltre gli utenti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina negli ambienti al chiuso ed anche all’esterno in tutte le occasioni in cui non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.

 Il personale di servizio deve utilizzare correttamente la mascherina ed igienizzare frequentemente le mani.

 

 Nel rispetto delle indicazioni generali per la ristorazione, anche nel caso delle discoteche non è consentita la consumazione di bevande al banco. La somministrazione delle bevande può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se necessarioo, contingentata.

 

 Tamponi gratuiti per chi torna dall'estero

 La nuova ordinanza dispone il test molecolare gratuito per tutti coloro che tornano da viaggi di studio o di lavoro o da vacanze all'estero. Per effettuare questi test non sarà necessaria la prescrizione medica, ma basterà fare richiesta ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie territorialmente competenti.

 Se il risultato del test sarà negativo, non sarà disposta alcuna forma di isolamento.

 

Restano valide le disposizioni ministeriali e le norme in materia di contenimento di contagio per chi torna da Paesi extra Unione Europea, dunque resta l'obbligo di quarantena per 14 giorni per coloro che arrivano da Paesi individuati con decreto del Governo DPCM del 7 agosto 2020.

 

 

 

ORDINANZA 76 E 74: TRASPORTI

Con l'ordinanza 76 del 5 agosto, la Regione ha recepito l'Ordinanza 1 agosto del Ministero della Salute, inserendo alcune specifiche per il trasposto pubblico locale. 

 

Con l'ordinanza n.74 del 16/07/2020, la Regione Toscana aveva disciplinato alcune parti del trasporto pubblico, compreso gli NCC ed i Taxi.  

In particolare con l'allegato A, per quanto riguarda gli NCC, ha previsto che potranno essere occupate tutte le sedute posteriori, mentre il posto accanto alla guida dovrà essere lasciato libero. I passeggeri dovranno essere dotati di mascherina e sanificate le mani con il gel igienizzante prima di salire a bordo. E’ preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.

 

ORDINANZA 70: SPORT, SPETTACOLI, CARTE, GIORNALI IN PUBBLICI ESERCIZI, SAUNE

 

Con ordinanza del 2 luglio la Regione Toscana ha aggiornato le disposizioni su sport di contatto,  gestione spettacoli al chiuso, balli, giochi di carte, consultazione giornali in Pubblici esercizi. Queste disposizioni sono state poi recepite il 6 agosto dalla Confferenza delle Regioni.

Nel dettaglio :

 

 Sport di contatto

A decorrere da domani, 3 luglio, è consentita la ripresa degli sport di contatto, come il calcetto, sul territorio regionale nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida elaborate su questa materia.

 

Cinema all’aperto e spettacoli dal vivo

A decorrere da oggi, 2 luglio, negli spettacoli dal vivo all’aperto e nei cinema all’aperto agli spettatori è consentito non utilizzare la mascherina che dovrà essere indossata solo qualora non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;

 

Spettacoli in luoghi chiusi

A partire da oggi il limite massimo di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala, può essere superato fino al raggiungimento di un numero massimo di spettatori pari ad un terzo della capienza complessiva qualora sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale tra gli spettatori. Dovrà essere evitata ogni forma assembramento sia all’interno che all’esterno dei locali;

 

Ballo

E’ consentito da oggi in tutti gli spazi all’aperto (discoteche e locali assimilabili destinati all’intrattenimento, sagre, feste paesane, balere e stabilimenti balneari) il ballo di coppia, senza distanziamento, solamente tra congiunti.

 

Saune aperte al pubblico

E’ consentita l'apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura, con caldo e secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra gli 80° ed i 90°.

 

Processioni religiose e manifestazioni con spostamento. E’ consentito lo svolgimento delle processioni religiose e delle manifestazioni che comportano uno spostamento dell'evento quali cortei rievocativi e tradizionali, con obbligo per i partecipanti e gli spettatori di rispettare il distanziamento interpersonale e di utilizzo delle mascherine protettive in caso di impossibilità di mantenimento costante di tale distanziamento. Gli organizzatori adottano un'idonea informazione sugli obblighi di distanziamento e di utilizzo delle misure di protezione personale e la correlata vigilanza.

 

Consultazione di giornali e riviste

E’ di nuovo consentita la messa a disposizione di giornali, riviste, depliants illustrativi o altro materiale cartaceo per la lettura o consultazione pubblica da parte dei clienti, all’interno di pubblici esercizi (bar, pizzerie, ristoranti, esercizi commerciali, etc.), degli studi professionali, delle attività di parrucchieri, tatuatori ed estetisti, degli stabilimenti balneari e in generale in tutte le attività aperte al pubblico o che prevedano la fruizione da parte di clienti purché, sia indossata la mascherina e prima e dopo il loro utilizzo, sia effettuata una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con il gel igienizzante, da posizionarsi nelle vicinanze;

 

Utilizzo delle carte da gioco

E’ consentito l'utilizzo di carte da gioco, purché sia indossata la mascherina e sia effettuata una minuziosa igienizzazione delle mani con il gel igienizzante, da posizionarsi nelle vicinanze dei giocatori, prima durante e dopo lo svolgimento del gioco; è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

 

Impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo

Gli impianti a fune erano già stati riaperti, ma in virtù di questa ordinanza è ora possibile utilizzarli derogando al distanziamento interpersonale.

 

Concorsi pubblici

Anche in questo caso i concorsi erano già stati riaperti, e la novità invece nel varo delle linee guida sulle procedure anticontagio

 

 

 

 

ORDINANZA 67: PULIZIA MANI INVECE DEI GUANTI

 

Con l’Ordinanza 67  il 16 giugno la Regione Toscana ha raccomandato espressamente di non usare più i guanti ma di rispettare un lavaggio minuzioso e frequente delle mani con acqua e sapone o con i gel disinfettanti. La raccomandazione arriva alla luce delle ultime indicazioni scientifiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; fanno eccezione agli ambienti di lavoro socio-sanitari e agli ambienti di lavoro in cui i guanti costituiscono dispositivo di protezione individuale.

 

 

ORDINANZA 65:  AGGIORNAMENTO  LINEE GUIDA PER CATEGORIE

Con l’ordinanza n. 65 del 10 giugno, la Regione recepisce le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 9 giugno 2020 con riferimento ai settori di ristorazione, attività ricettive con esclusione dei campeggi, servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing), piscine, palestre, manutenzione del verde, noleggio veicoli ed altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, cinema e spettacoli dal vivo, sagre, strutture termali e centri benessere, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse e discoteche. Tali linee guida sono riportate nell’allegato 1.

Con l’ordinanza vengono confermate le principali misure di contenimento come distanziamento interpersonale, uso della mascherina, lavaggio e disinfezione delle mani e areazione dei locali; la composizione delle camere nelle strutture ricettive e buffet self-service con prodotti confezionati monodose appaiono le principali novità.

 

STRUTTURE RICETTIVE:  BUFFET SELF SERVICE

Come già visto nelle precedenti linee guida è sempre possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.

La novità è che la modalità self-service può essere ora eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose.  Come sempre la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet.

 

CONGRESSI E FIERE, EVENTI, DISCOTECHE

L’ordinanza n. 65 detta poi disposizioni per la riapertura di alcuni settori specifici:

-        Impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo (Allegato 2).

-        Congressi, grandi eventi fieristici, cinema, spettacoli dal vivo, attività delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati: a decorrere dal 13 giugno, possono  essere svolti i congressi e i grandi eventi fieristici e riaperti i cinema e gli spettacoli dal vivo nonché le attività nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, sulla base delle specifiche linee guida di cui all’allegato 1.

-        Sale bingo, sale slot, sale giochi e sale scommesse: a decorrere dal 13 giugno, possono essere riaperte sale bingo, sale slot, sale giochi e sale scommesse, sulla base delle specifiche linee guida di cui all’allegato 1.

-        Sagre: confermata la riapertura delle sagre alle quali si applicano le linee guida relative ai vari settori di interesse quali ad esempio ristorazione, commercio al dettaglio su aree pubbliche, ecc.. Resta fermo che le suddette attività potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei Comuni finalizzata a garantire accessi scaglionati per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento interpersonale.

-        Aree giochi per bambini: le disposizioni di cui all’allegato 1 relative alle aree giochi per bambini si applicano con riferimento alle aree giochi per bambini in spazi privati aperti al pubblico.

-        Stabilimenti balneari.

 

La Regione conferma infine che, laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro, è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

 

  

 

 

ORDINANZA 64: ATTIVITA’ DI PRELIEVO

 

Con l’ordinanza n.64 del 10 giugno la Regione Toscana integra la precedente ordinanza n.49/2020, prevedendo che “le attività di prelievo debbano essere effettuate anche mediante accesso diretto, senza prenotazione, al fine di garantire la tempestività dell’intervento ed evitare l’allungamento dei tempi di attesa, impegnando le aziende sanitarie a potenziare l’offerta di questa attività per rispondere alla crescente domanda.

 

 

ORDINANZA 63: ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN PRESENZA  

 

L’Ordinanza n.63 disciplina le misure per la Fase 2 relative a formazione, attività corsistica e commercio al dettaglio su area pubblica.

 

Viene consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell'allegato 5 dell'ordinanza n. 60, di realizzare in presenza tutte le attività formative, nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida dettate nell'allegato 5.

 

 

 

 

ORDINANZA 63 COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA

 

 Sempre secondo l’Ordinanza 63, le attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche sono svolte nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali riportate all’allegato 1 dell’ordinanza.

 

La Regione conferma che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonchè in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

 

E’ inoltre  obbligatorio per i clienti  l’uso dei guanti nell’acquisto di alimenti e bevande e di abbigliamento.

 

 

 

ORDINANZA 62: AGGIORNAMENTO MISURE DI PREVENZIONE

Con l’Ordinanza 62 del 8 giugno, la Regione Toscana ha semplificato la procedura del Protocollo Anticon tagio a carico delle imprese originariamente disposta con l’Ordinanza 48 (v. sotto). Da questa fase in poi non è più necessario inviare il protocollo alla Regione (per un certo periodo era stato previsto l’obbligo di invio tramite mail o pec, e per alcuni giorni attraverso uno specifico sito), ma è sufficiente cseguire le indicazioni in esso contenute.

 

  Tutte le attività restano obbligate al rispetto delle disposizioni anticontagio e dovranno continuare ad adottare le opportune procedure operative. I servizi PISLL della Regione sono incaricati delle verifiche con l’obiettivo di contenere al massimo la diffusione del COVID-19.

 

QUI I DETTAGLI  SUL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO.

 

Inoltre, per le famiglie che vanno a fare spesa e shopping: cessa l’obbligo di ingressi negli esercizi commerciali limitati ad una sola persona per nucleo familiare.

 

 

 

ORDINANZA 61: CENTRI ESTIVI, SPIAGGE LIBERE

Il 30 maggio con l'Ordinanza n. 61 la Regione Tocana ha precisato le disposizioni per centri estivi e utilizzo delle spiagge libere. 

Per i centri estivi per bambini con più di tre anni e per adolescenti le linee guida di riferimento rimangono quelle nazionali, definite con il decreto del presidente del consiglio del 17 maggio.

 

L’avvio delle attività dovrà essere comunicata all’amministrazione comunale attraverso la piattaforma Suap. Un esempio di modulo, una sorta di schema-tipo, da presentare (anche on line) è stato allegato all’ordinanza e, nel farlo, chi propone un progetto sottoscrive anche l’impegno a rispettare tutta una serie di comportamenti, regole ed accorgimenti, che vanno dal controllo della temperatura e dello stato di salute dei frequentatori ogni mattina al rispetto di un rapporto numerico minimo tra operatori e bambini (graduato a seconda dell’età) fino alla previsione di supplenti ‘in panchina’ da chiamare in campo laddove un operatore fosse momentaneamente indisponibile. I gestori, siano essi pubblici o privati, firmeranno un patto di corresponsabilità con le famiglie, perché è evidente che, per la sicurezza di tutti, ognuno dovrà fare la propria parte.

 

 

 

ORDINANZA 60: CAMPEGGI, CENTRI BENESSERE, CIRCOLI, PARCHI TEMATICI, FORMAZIONE

 

Il 27 maggio con l'ordinanza n. 60 la Regione Toscana ha precisato le disposizioni per campeggi e villaggi turistici, parchi divertimento e tematici, prove formative, tirocinii, circoli culturali e ricreativi, terme e centri benessere. Le disposizioni si rifanno a quelle adottate dalla Conferenza delle Regioni.

 

 

 

In particolare, circoli culturali e ricreativi potranno riprendere le loro attività privilegiando quelle a piccoli gruppi e all’aria aperta, tenendo un registro quotidiano delle presenze da conservare per due settimane.

 

 

 

Terme e centri benessere applicheranno in parte le misure già previste per gli stabilimenti balneari (dieci metri quadri ad ombrellone, un metro e mezzo di distanza tra le attrezzature) e in parte quella degli estetisti. Possibile riprendere anche attività nelle aree giochi per bambini: mentenendo mantenere la distanza di un metro tra le persone e mettere a disposizione dispenser di gel igienizzante per la frequente pulizia delle mani. Gli ambienti dovranno essere puliti giornalmente.

 

 

 

 

ORDINANZA 59: GUIDE, MUSEI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, CORSI DI APPRENDIMENTO

 

Il 22 maggio la Regione Toscana ha emesso l'Ordinanza 59 con cui definisce le linee guida da seguire per il ritorno all'attività da parte di lunapark e spettacoli viaggianti, musei e parchi archeologici, acquari con spazi espositivi al chiuso e giardini zoologici, accompagnatori e le guide turistiche, alpine e ambientali . L'ordinanza fissa anche il via libera, dal 3 giugno, alla possibilità di entrare in Toscana per raggiungere le seconde case utilizzate per le vacanze.

  

Per quei settori che non dispongano di specifiche linee guida e protocolli si dovranno applicare, secondo la stessa ordinanza, protocolli e linee guida di ambiti analoghi, adeguandoli al contesto specifico secondo proporzionalità ed adeguatezza, nonché misure e principi delle ordinanze 48 e 57 .

 

Guide turistiche

I gruppi accompagnati da guide dovranno utilizzare la mascherina: sempre in spazi chiusi ma anche all’aperto quando sarà impossibile mantenere la distanza di almeno un metro (raccomandato, anche in questo caso, il metro e ottanta). I bambini fino a sei anni i disabili sono esclusi dall’obbligo. I partecipanti potranno essere sottoposti al controllo della temperatura. L'ordinanza consiglia di igienizzare le mani ogni volta possibile e evitare lo scambio di materiali tra persone. Audioguide e supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati prima di ogni nuovo utilizzo. Nel caso di uso di veicoli, valgono per le distanze tra le persone e la capienza le norme generali.

 

Musei, zoo, acquari

Anche nei musei, quelli non statali, la Regione ricorda l’obbligo di mantenere una distanza di almeno un metro tra le persone, ma raccomanda, qualora possibile, il metro e ottanta. Il consiglio è di fissare un tetto massimo di persone contemporaneamente presenti nella struttura che non sia superiore ad un visitatore ogni dieci metri quadri.

 

Lunapark

Nei lunapark si dovrà mantenere la distanza di un metro (meglio un metro e ottanta) nei viali, in coda ma anche sulle attrazioni, dove di conseguenza potranno ridursi i posti per giro. Obbligo di mascherina, pannelli di separazione alla cassa, gel o guanti monouso per tutti. Fratellini e genitori che accompagnano bimbi piccoli non saranno naturalmente obbligati a mantenere la distanza tra di loro. Uscite ed entrata di ogni attrazione dovranno essere separate e gli ambienti e le strutture dovranno essere igienizzati (anche solo con candeggina) più volte al giorno e lasciati poi asciugare prima di potere essere di nuovo utilizzati.

 

Corsi di apprendimento

Ferma restando la sospensione delle attività delle istituzioni di alta formazione artistica, i corsi (come quelli di musica o di danza, ma anche quelli di pittura o, per fare altri esempi, di fotografia, recitazione e lingue straniere) potranno riprendere con lezioni individuali utilizzando con proporzionalità e adeguatezza le misure anti-contagio già previste per ambiti analoghi.

 

 

 

ORDINANZA 58: DIVIETO CONSULTAZIONE GIORNALI

Il 18 maggio, con l'ordinanza 58, la Regione Toscana ha disposto il divieto di mettere a disposizione giornali e riviste per la consultazione pubblica in luoghi pubblici e aperti al pubblico, inclusi gli esercizi commerciali, gli studi professionali, le attività di parricchieri tatuatori ed estetisti.

 

ORDINANZA 57: CALENDARIO RIAPERTURE

La Regione Toscana ha emanato e pubblicato l'Ordinanza 57 del 17 maggio, che recepisce le disposizioni del Decreto legge 33 del 16 maggio 2020, del Dpcm del 17 maggio 2020 e dei protocolli di sicurezza ad esso allegati.

 

 

 

 

ORDINANZA 50: ASPORTO, SPOSTAMENTI, NEGOZI PER ANIMALI, DISTRIBUTORI, ALTRE NOVITA'

 

Con l'ordinanza 50 del 3 maggio, che aggiorna e sostituisce la precedente n. 41, la Regione Toscana consente:

  • di spostarsi in tutta la provincia di residenza per l'acquisto dei generi di cui è autorizzata la vendita secondo il Dpcm del 26 aprile, e per svolgere attività agricole amatoriali
  • l'attività degli esercizi di di toelettatura degli animali da compagnia, su prenotazione e facendo attenzione alle distanze di sicurezza
  • l'asporto (senza consumazione sul posto) di alimenti e bevande (bar, ristoranti, attività artigianali, e anche in attività agrituristiche), così come prevede il Dpcm del 26 aprile, con prenotazione raccomandata ma non obbligatoria
  • la vendita di calzature per bambini, sia nei negozi specializzati che non
  • la determinazione libera degli orari di apertura per gli impianti di distribuzione di carburanti
  • le attività necessarie a garantire la filiera della manutenzione e del rimessaggio delle imbarcazioni da diporto.

 

 A proposito dell'asporto, l'Ordinanza 41 richiamava espressamente il rispetto di quanto già previsto con l'ordinanza n. 38/2020 in merito alle misure di sicurezza da applicare negli ambienti di lavoro e, nelle premesse, la l'art. 48 del codice del commercio Lr 62/2018 che prevede per le attività di somministrazione la facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano senza ulteriori adempimenti. 

 

Il 23 aprile la Regione aveva precisato con una nota stampa che l'ordinanza esclude l'asporto delle bevande, e ammette solo quello degli alimenti.

Nei giorni successivi tuttavia alcuni Comuni della provincia di Siena hanno adottato ordinanze che includono nell'asporto anche le bevande.

 

L'Ordinanza 50 ammette anche lo spostamento nelle seconde case in territorio regionale solo per manutenzione. Altre disposizioni riguardano attività sportiva (solo individualmente, ma spostandosi all'interno dell'intero territorio regionale e con propri mezzi di trasporto e rientrando a casa in giornata, con minori o non completamente autosufficienti accompagnati da una persona, con rispetto distanza minima 2 metri) e motoria, a piedi o in bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto.

 

Ribadisce l’obbligo di indossare la mascherina nel caso non sia possibile mantenere la distanza di almeno un metro. Per una migliore tutela della salute propria e della collettività, negli spazi aperti,in presenza di più persone, si consiglia di indossare comunque la mascherina e di mantenere la distanza intepersonale di almeno 1,8 metri.

 

 

 

 

 NUOVE MISURE DI PREVENZIONE IN TOSCANA

 

Il 3 maggio, l'Ordinanza 48 aveva aggiornato la precedente ordinanza 38 del 18 aprile in merito alle nuove prescrizioni per la sicurezza nei luoghi di lavoro e attività economiche. prevedendo tra l'altro per tutte le aziende la necessità di compilare un apposito PROTOCOLLO ANTICONTAGIO  entro 30 giorni. L'obbligo è stato poi aggiornato con l'ordinanza 62. (v. sopra).

  

 

 Con l'ordinanza n. 39 (del 19 aprile) sempre la Regione aveva proposto alle imprese la possibilità di effettuare volontariamente test sierologici a spese del servizio sanitario regionale, utili per scoprire se una persona sia entrata o meno in contatto con il virus sviluppandone gli anticorpi. Sono interessate anche categorie a contatto con il pubblico,

Qui il dettaglio delle categorie e delle modalità di test. 

  

 

 

MANUTENZIONE STRUTTURE TURISTICHE ALL'APERTO

Con la stessa Ordinanza si prevede per le strutture ricettive all’aperto (stabilimenti balneari, i campeggi, i villaggi turistici, i parchi di vacanza, le aree di sosta), l’accesso solo per il personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza e pulizia “ivi comprese – si legge testualmente - le attività di allestimento e manutenzione delle strutture amovibili, previa comunicazione al Prefetto nonché segnalazione dell’area per impedire l’accesso ad estranei”. Nei confronti del pubblico, tali strutture rimarranno chiuse fino al 3 maggio, come disposto dal Decreto 10 aprile.

 

 

 

CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI

Il 13 aprile la Regione Toscana ha emanato una Ordinanza, la numero 33, prescrivendo alcune misure preliminari alla riapertura per quelle attività per le quali il Decreto 10 aprile ha di nuovo consentito tale possibilità. In particolare:

 

  • Prima della riapertura effettuare una sanificazione straordinaria dei locali, compresi gli impianti di aereazione dove presenti.
  • resta vietato recarsi sul posto di lavoro e l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione, anche mediante autocertificazione da parte del dipendente.
  • lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa è preferibile che avvenga individualmente, evitando contatti con altre persone. Laddove non fosse possibile, quando si utilizzano mezzi pubblici o mezzi privati, auto con massimo due persone, è fatto obbligo da parte del datore di lavoro di fornire al lavoratore mascherine e guanti monouso
  • è indispensabile la frequente e minuziosa pulizia delle mani, indossare guanti monouso e mascherine in tutte le possibili fasi lavorative. Il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, mascherine protettive e guanti monouso.
  • è necessario il rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 1,8 m dagli altri lavoratori.
  • per quanto possibile, posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza.
  • c' è l’obbligo per il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, di informare tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.
  • c'è l’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza.
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