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15 gennaio 2021
Nella tarda serata di oggi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 14 gennaio 2021 contenente ulteriori disposizioni attuative del Dl 2/2021 per il periodo 16 gennaio – 5 marzo 2021, in sostituzione del Dpcm 3 dicembre 2020 .
In particolare:
Per le aree classificate In ZONA GIALLA:
- il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
- dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
- resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
- resta consentita fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
Per le aree classificate in “ZONA ARANCIONE” (individuate on ordinanza del Ministro della salute, nei territori dove si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno «scenario di tipo 2 » e con un livello di rischio almeno «moderato», ovvero che si collocano in uno «scenario di tipo 1» e con un livello di rischio «alto») si applicano restrizioni identiche a quelle previste fino al 15 gennaio 2021 dall’art. 2 del DPCM 3.12.2020, oltre a:
Per le aree classificate in “ZONA ROSSA” (Individuate on ordinanza del Ministro della salute, nei territori dove si manifesti si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio almeno “moderato”) si applicano restrizioni previste fino al 15 gennaio 2021 dall’art. 2 del DPCM 3.12.2020:
sospese le attività commerciali al dettaglio,
Sospesi indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
consentite le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
Consentite le attività di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie
chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, con l’aggiunta ora anche di gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle attività consentite sopra.
AGGIORNAMENTO: Il TAR Lazio, con sentenza n. 1862 del 16 febbraio 2021 ha annullato il DPCM del 14 gennaio 2021 nella parte in cui esclude dai servizi alla persona erogabili in zona rossa gli estetisti, che quindi vedono riconosciuto il diritto ad esercitare anche in tali circostanze.
Per le aree classificate in “ZONA BIANCA” (individuate con ordinanza del Ministro della salute, nei territori che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, all’interno delle quali cessano di applicarsi le misure di cui all’articolo 1, le attività sono disciplinate dai protocolli allegati al nuovo DPCM.
Queste le linee essenziali dei provvedimento: qui la versione integrale.
Approvato un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione
Sentiamo parlare di leggi, di Decreti (legge e Dpcm) e di ordinanze. Cosa si intende esattamente con questi termini, e quanto sono importanti?
Pubblicato il provvedimento che regola la possibilità per le partite iva di bloccare per due anni il proprio livello di reddito imponibile, e la conseguente tassazione, evitando controlli tributari per lo stesso periodo.