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DPCM 3 DICEMBRE Aggiornamento disposizioni di emergenza

In vigore dal 4 dicembre

05 dicembre 2020

 

dpcm-3-dicembre

Nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 301, poco prima della mezzanotte del 3/12/2020, è stato pubblicato il Dpcm 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.

 

In aggiunta e in applicazione di quanto disposto dal DL 2 dicembre, che prevedeva la possibilità che nuovi Dpcm potessero disporre altre specifiche misure tra quelle già previste dalle norme primarie, Il Dpcm 3 dicembre stabilisce che, in tutto il territorio nazionale, oltre alla generale limitazione che non consente gli spostamenti dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo:

 

SPOSTAMENTI CAPODANNO

Non saranno permessi spostamenti dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, ovviamente a meno che non siano motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO Territorio nazionale (zone “gialle” e “arancioni”):

l’attività degli esercizi commerciali al dettaglio continua a svolgersi normalmente seguendo le già disposte misure di prevenzione, con orario massimo di chiusura alle ore 21 fino al 6 gennaio

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO Zone “rosse”:

 sospese le attività commerciali al dettaglio,

Sospesi  indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

consentite le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

Consentite le attività di edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie

nelle giornate festive e prefestive si conferma in tutto il territorio nazionale, dal 4 dicembre e per tutta la durata dell’applicazione del DPCM (fino al 15 gennaio 2021) la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, con l’aggiunta ora anche di gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle attività consentite sopra.

 

RISTORAZIONE ZONE GIALLE

consentite dalle ore 5 alle ore 18; consumo al tavolo per max 4 persone (salvo conviventi)

dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che vi siano alloggiati (dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021 solo con servizio in camera)

 

RISTORAZIONE ZONE ARANCIONI E ROSSE

Sospesa, salvo mense e del catering continuativo su base contrattuale

Consentito l’asporto fino alle ore 22 nel rispetto delle norme di prevenzione

Consentita la consegna a domicilio h. 24  nel rispetto delle norme di prevenzione

Consentita l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e lungo gli itinerari europei E45 e E551, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti.

 

IMPIANTI DA SCI

Fino al 6 gennaio: chiusi. Dal 7 gennaio aperti ad amatori in presenza di adozione linee guida

 

ALTRE ATTIVITA'

Per le attività non menzionate valgono le limitazioni già in essere secondo i più recenti provvedimenti di restrizione in ordine di tempo.

 

Si raccomanda la lettura integrale del provvedimento e l'approfondimento tramite le sedi Confesercenti Siena.

 

VARIAZIONI DI CLASSIFICAZIONE ZONE (“GIALLE”, “ARANCIONI”, “ROSSE”)

 Il 5 dicembre è stata pubblicata l'Ordinanza del Ministero della salute che dispone per la Regione Toscana l'applicazione delle misure di prevenzione da scenario di “elevata gravità” (zona arancione) come descritte nell'articolo 2 del Dpcm 3 dicembre 2020. La nuova Ordinanza del Ministero della Salute sarà efficace per un periodo minimo di 14  giorni. 

 

Se la situazione non peggiorasse c’è una possibilità di ridurre il periodo “arancione”: se è vero che l'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di 14 giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, la Cabina di regia può comunque ritenere congruo anche un periodo più breve in base a quanto previsto nel decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (articolo 24).

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