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DPCM 7agosto 2020 Disposizioni di contenimento dal 8 agosto

Per imprese società sportive e cittadini

10 agosto 2020

 

Dpcm-7-agosto

Il Dpcm 7 agosto 2020 sostanzialmente estende le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 introdotte con il Dpcm 17 maggio, introducendo alcune precisazioni ed elementi di novità.

 

 Art. 1) Misure urgenti di contenimento del contagio nell'intero territorio nazionale.  

 

Si ribadisce la necessità di proteggere le vie respiratorie con la mascherina nei luoghi chiusi e accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque dove non è possibile il rispetto della distanza di sicurezza (1 metro), ribadendo l'importanza del frequente lavaggio delle mani.

L'ingresso ai parchi, ai giardini pubblici deve essere svolta evitando gli assembramenti,  e col rispetto della distanza di sicurezza, mantenendo la quale è consentito inoltre  svolgere attività sportiva o motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate.

 

Dal 1 settembre 2020 sarà consentita la partecipazione del pubblico ad eventi sportivi di minore entità con un massimo di  spettatori pari a 1000 per gli stadi all'aperto e 200 nei luoghi chiusi, mantenendo sempre la distanza di sicurezza e la misurazione della febbre all'ingresso.

 

L'attività sportiva di base e l'attività motoria svolte all'interno di palestre, piscine, centri sportivi sono consentite rispettando la norma del distanziamento in conformità di quanto indicato nelle linee guida.

 

Gli sport di contatto sono consentiti una volta che le Regioni hanno valutato la situazione epidemiologica, e seguendo le linee guida.

 

Le manifestazioni pubbliche sono possibili sono in modalità statica e nel rispetto della distanza di sicurezza.

 

Le attività di sale giochi, sale scommesse sono consentite nel rispetto dei protocolli regionali.

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerto  e simili dovranno prevedere posti a sedere assegnati con il distanziamento mantenendo i numero di massimo  spettatori di 1000 in caso di spettacoli all'aperto e 200 al chiuso.

 

Restano chiuse le attività svolte in sale da ballo e discoteche , mentre dal 1 settembre 2020 potranno essere svolte le attività fieristiche ed i congressi sempre nel rispetto dei protocolli e dal 9 agosto possono essere svolte le attività propedeutiche alla preparazione delle  manifestazioni fieristiche senza accesso al pubblico..

 

I musei e gli altri luoghi della cultura sono aperti  tenendo conto delle loro dimensioni, di un massimo di visitatori con ingressi contingentati.

 

Le attività dei centri termali e centri benessere possono essere svolte in base alle linee guida. regionali, e quindi alla valutazione che ogni singola regione fa della propria situazione epidemiologica.

 

Le attività commerciali devono continuare a regolare gli accessi ai locali in modo contingentato in base alle dimensioni del negozio, mantenendo all'interno ed all'esterno la distanza interpersonale di almeno 1 metro, seguendo le linee guida.

 

Anche per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, è necessario fare riferimento alle linee guida  delle regioni ed a ciò che è stato indicato nell'allegato 10; restano consentite la consegna a domicilio e l'asporto nel rispetto anche delle norme igienico sanitarie per il trasporto e la consegna.

 

Anche i servizi alla persona possono essere svolti nel rispetto delle linee guida; per gli stabilimenti balneari i protocolli dovranno riguardare l'accesso allo stabilimento, l'accesso dei fornitori, le modalità di utilizzo delle zone comuni, gli spazi destinati ai bagnanti, le misure igienico-sanitarie per il personale e gli utenti, le modalità di svolgimento delle attività ludiche.

 

Per le libere professioni viene consigliato di privilegiare il lavoro agile, di incentivate le ferie ed i congedi; che le attività siano impostate nel rispetto del distanziamento e con le protezioni individuali ed intensificare le operazione di sanificazione dei luoghi di lavoro.

 

 Le attività ricettive sono svolte nel rispetto della distanza interpersonale nelle zone comuni , nel rispetto dei protocolli  e delle linee guida regionali.

 

 

Art. 4) Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero.

 

Viene richiamato l'allegato 20,  composto di elenchi di Nazioni: due elenchi E d F individuano quali sono le Nazioni verso le quali sono vietati gli spostamenti.   

 

Chi rientra dalle Nazioni indicate negli elenchi B,C,D,E,F è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco un'autocertificazione in cui viene dichiarato:

- I soggiorni effettuati nei 14 giorni precedenti la partenza

- I motivi dello spostamento Per gli allegati E, F coerenti con le deroghe previste,

- l'indirizzo completo dell'abitazione del soggiorno dove sarà svolta la sorveglianza sanitaria

- il mezzo di trasporto che verrà usato per raggiungere il luogo di destinazione

- recapito telefonico per le comunicazioni sanitarie durante il periodo di sorveglianza sanitaria.

 

 

Art. 8) Disposizioni  in materia di navi da crociera

 

Dal 15 agosto ripartono le crociere, nel rispetto dei protocolli.

I passeggeri delle crociere non dovranno essere stati sottoposti a sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario  e che non abbiano transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti  all'imbarco negli Stati di cui  agli elenchi C,D,E,F dell'allegato 20.

 

 

Queste le linee essenziali. Si raccomanda la lettura integrale del provvedimento o  l'approfondimento tramite le sedi Confesercenti Siena.

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