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11 aprile 2020
Il Dpcm 10 aprile 2020, firmato dal Presidente del Consiglio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dispone una serie di misure con effetto dal 14 aprile al 3 maggio 2020.
In particolare:
riepiloga e rafforza le misure restrittive per il contenimento dell'emergenza già disposte nei confronti di tutta la cittadinanza con i Decreti delle scorse settimane.
Conferma la SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ECCETTO quelle già consentite dall'allegato 1 del Dpcm 11 marzo, alle quali aggiunge (allegato 1):
commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
commercio al dettaglio di libri
commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
RESTANO INOLTRE CONSENTITE:
l'attività di edicole, farmacie, parafarmacie, tabaccherie;
quella degli esercizi di somministrazione lungo le autostrade (con obbligo di consumazione fuori dall'esercizio), e in ospedali ed aeroporti
mense e catering continuativo su base contrattuale
tra i servizi per la persona (allegato 2):
lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
attività delle lavanderie industriali
altre lavanderie, tintorie
servizi di pompe funebri e attività connesse
Per tutte le attività consentite è ribadita la necessità di garantire misure di prevenzione (sicurezza interpersonale, ingressi dilazionati, impedire soste prolungate all'interno dei locali) riassunte nell'allegato 5.
Sono sospese le attività industriali e commerciali (che possono tuttavia proseguire in modalità a distanza o lavoro agile), eccetto quelle previste dall'allegato 1 del Decreto 22 marzo, alle quali aggiunge (allegato 3):
silvicoltura e utilizzo aree forestali.
Fabbricazione di vetro cavo, di radiatori, di utensileria manuale, di imballaggi leggeri in metallo, di componenti elettronichi e schede elettroniche, di computer e unità periferiche, di batterie e pile e accumulatori elettrici, di macchine per la dosatura confezione e imballaggio
commercio all'ingrosso di carta cartone articoli di cartoleria, di fertilizzanti e altri prodotti chimici per l'agricoltura,
attività delle agenzie interinali, funzionali alle attività consentite dal decreto
organizzazioni e organismi extraterritoriali
e toglie:
fabbricazione di articoli in gomma
restano anche consentite:
le attività strumentali alle filiere produttive delle attività non sospese, dopo comunicazione al Prefetto che ha comunque facoltà di sospenderle.
i servizi di pubblica utilità e servizi essenziali elencate nella legge 146/1990 che restano consentiti (a parte Musei e altri istituti e luoghi di cultura)
la produzione trasporto commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici, prodotti agricoli e alimentari
le attività “comunque funzionali” a fronteggiare l’emergenza
gli impianti a ciclo produttivo continuo, salvo sospensione da parte del Prefetto
l’aerospazio e la difesa, ed altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale
Per le attività produttive sospese è ammesso l'accesso ai locali di dipendenti o terzi delegati con funzioni di vigilanza, manutenzione, sanificazione e la spedizione di giacenze o la ricezione di forniture, il tutto previa comunicazione al Prefetto
Alle Regioni è demandata la programmazione del trasporto pubblico locale, con facoltà per il Presidente del Consiglio di ridurre o sospendere questo e le altre forme di trasporto.
E' ribadita la possibilità di attuare il lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro privato subordinato, fermo restando quanto previsto dal Dpcm 18/2020 – articolo 87 per i rapporti di lavoro pubblico. Per le attività professionali è ribadita la raccomandazione all'utilizzo di lavoro agile, ferie e permessi, protocolli anti-contagio, dispositivi di protezione individuale, sanificazione dei luoghi di lavoro.
E' raccomandata la prevenzione igienico-sanitaria, anche presso gli esercizi commerciali, secondo il decalogo (allegato 4) già contenuto nel Decreto 8 marzo 2020 (allegato 1), eccezion fatta per l'indicazione sull'utilizzo delle mascherine.
Il Decreto dispone inoltre una serie di misure per i casi di transito e soggiorno di persone dall'estero sul territorio italiano; l'esecuzione di queste misure è assicurata a livello territoriale dai Prefetti.
Queste le principali evidenze del Decreto 10 aprile, pubblicato in Gazzetta ufficiale. Si raccomanda la lettura integrale del provvedimento, o l'approfondimento tramite le sedi Confesercenti Siena.
Sentiamo parlare di leggi, di Decreti (legge e Dpcm) e di ordinanze. Cosa si intende esattamente con questi termini, e quanto sono importanti?
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